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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7004 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
LA (SU) nel Vico Garibaldi n. 08, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco nella P.zza Umberto
n. 11/a presso lo studio dell' Avv. Mariano Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale posta in atti,
Ricorrente
contro
, ( ) nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A)
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
04.12.1982 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia (SU), Atto n.
176 – Parte II – Serie A – anno 1982 , contratto in Carbonia tra e Parte_1
, ordinando le annotazioni di legge;
B) Revocare il contributo al Controparte_1
mantenimento di lire 350.000 (pari ad euro 180,76) previsto in capo al signor Parte_1
per il figlio , in quanto oggi qurantenne ed in grado di autosostentamento.” Persona_1
Nell'interesse di parte resistente: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Pt_1 CP_1
Carbonia di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
b) disporre a favore della Signora la somma di euro 250.00 a titolo di assegno divorzile;
CP_1
c) con vittoria dei compensi e delle spese di lite in caso di opposizione, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, cpa e iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, il sig. ha chiesto che Parte_2
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carbonia
il 4 dicembre 1982, nonché la revoca dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio fissato in lire 350.000 (pari a euro 180,76) all'atto della separazione, rilevando che Per_1
quest'ultimo, ormai quarantenne, risulta pienamente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
A sostegno della propria istanza, il ricorrente ha esposto e dedotto che dal matrimonio, celebrato nel
1982, è nato il figlio in data 29 aprile 1983. Ha quindi richiamato che, a seguito del venir Per_1
meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, le parti hanno definito consensualmente la separazione innanzi a codesto Tribunale, con decreto di omologa n. cron. 14839/1992 (N.R.G.
2894/92). Con tale provvedimento è stata pronunciata la separazione personale, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed è stato posto a suo carico l'onere di CP_1
corrispondere, in favore del figlio un contributo mensile di lire 350.000. Per_1
Ha poi rilevato che, a far data dalla separazione, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza né
hanno ricostituito alcuna forma di comunione morale e spirituale, circostanza che – a suo avviso –
integra i presupposti previsti dalla legge n. 878/1970 e successive modificazioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha inoltre precisato che non sussiste più alcuna ragione giuridica o fattuale per mantenere in vita l'obbligo di contribuzione in favore del figlio oggi quarantenne e in grado, per quanto Per_1
consta, di provvedere al proprio autosostentamento;
obbligo che, conseguentemente, deve essere revocato.
Ha ulteriormente attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso,
che negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente lavori saltuari come manovale, di non aver percepito né percepire sussidi statali e di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, mobili o registrati, fatta eccezione per la quota del 50% della casa dei genitori defunti, attualmente oggetto di successione ereditaria con il coerede GE . Ha specificato, infine, di non Persona_2
possedere conti correnti, depositi presso istituti di credito né quote sociali.
*****
Nel corso del procedimento si sono susseguiti vari rinvii, durante i quali la parte ricorrente ha richiesto il rinnovo della notificazione, non perfezionatasi a causa dell'irreperibilità della convenuta. ***
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.06.2025, la sig.ra si è Controparte_1 costituita in giudizio dichiarando di non opporsi alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente,
ma domandando la corresponsione, in suo favore, di un assegno divorzile nella misura di euro
250,00.
La resistente ha dedotto che il sig. non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di Pt_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio e che, pertanto, le Per_1
spetterebbe il riconoscimento di un assegno divorzile a carattere riparatorio, avendo ella provveduto in via esclusiva alla cura e alla crescita del figlio, senza alcun contributo economico da parte del ricorrente.
Ha inoltre precisato di trovarsi, allo stato, priva di occupazione stabile e di essere costretta ad arrangiarsi con attività saltuarie per riuscire a far fronte alle esigenze quotidiane e “sbarcare il lunario”.
****
All'udienza di comparizione è comparsa unicamente la parte ricorrente, la quale ha dichiarato di confermare integralmente il contenuto del ricorso, ribadendo che la convivenza coniugale non è mai ripresa dopo la separazione, omologata nel 1992, nell'ambito della quale era stato posto a suo carico un contributo di mantenimento esclusivamente in favore del figlio nato il [...] e, Per_1
all'epoca, minorenne.
Il ricorrente ha quindi precisato di risiedere attualmente in LA, in un'abitazione di proprietà di intestata alla sua compagna, e di svolgere saltuariamente l'attività di intonachino, CP_2
avendo in quel momento un contratto di lavoro della durata di un solo mese con una ditta edile. Ha
altresì dichiarato di aver perso da molti anni ogni contatto con la sig.ra non conoscendone CP_1
quindi le attuali condizioni di vita, e di non intrattenere rapporti con il figlio del quale ha Per_1
appreso soltanto che si trova ristretto agli arresti domiciliari per reati non meglio specificati. Il procuratore della resistente ha dato atto dell'assenza della propria assistita, giustificandola con problemi di lavoro derivanti dall'attività di badante notturna che la stessa svolge, peraltro non formalmente regolarizzata.
All'esito dell'udienza, il Giudice – ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. – ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio ormai Per_1
quarantaduenne, senza adottare alcun provvedimento in ordine ad eventuali contributi di mantenimento reciproci tra le parti. Non ravvisando la necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 25.10.2023 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
*****
La domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio deve essere accolta. Per_1
È infatti pacifico che il figlio, nato il [...], abbia oggi compiuto quarant'anni. L'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori trova fondamento negli artt. 147 e 148 c.c. e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, permane sino a quando il figlio non abbia raggiunto un'autosufficienza economica. Tuttavia, tale obbligo non può ritenersi illimitato né incondizionato.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento non può protrarsi sine die, dovendo il medesimo attivarsi per realizzare la propria autonomia economica in tempi ragionevoli e proporzionati alle proprie capacità e al percorso formativo intrapreso (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 17183/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 6509/2017).
Nel caso di specie, l'età anagrafica di quarantadue anni costituisce elemento oggettivo che esclude la permanenza di un obbligo genitoriale di contribuzione, non potendosi più giustificare la persistenza di una dipendenza economica dal genitore. Laddove, infatti, il figlio non abbia conseguito una stabile occupazione, ciò non può tradursi in un protratto vincolo a carico del genitore, specie in assenza di circostanze straordinarie – quali uno stato di salute invalidante – che possano legittimare il mantenimento.
Pertanto, considerata l'età raggiunta dal figlio e la mancanza di elementi che giustifichino la Per_1
prosecuzione dell'obbligo, il contributo stabilito in sede di separazione deve essere revocato.
*****
La domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile non può trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che la resistente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'assenza di mezzi adeguati o l'impossibilità oggettiva di procurarseli. La stessa, pur regolarmente costituita, non è comparsa all'udienza di comparizione, dichiarando per il tramite del proprio difensore di essere impegnata nello svolgimento di attività di badante notturna, ancorché
non regolarizzata. Tale circostanza, lungi dal dimostrare una situazione di impossidenza, conferma piuttosto l'espletamento di un'attività lavorativa, seppur non formalizzata, dalla quale la resistente trae sostentamento.
Inoltre, occorre sottolineare che in sede di separazione, definita con decreto di omologa del 1992,
non venne riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della sig.ra Da ciò CP_1
consegue che la stessa, per oltre trent'anni, ha provveduto autonomamente alle proprie esigenze di vita, circostanza che lascia ragionevolmente supporre la capacità di mantenersi anche nell'attuale contesto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile non ha finalità meramente assistenziale, ma natura composita, svolgendo funzione perequativo-
compensativa, ancorata al contributo fornito dall'ex coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale (Cass., S.U., n. 18287/2018). Orbene, nel caso in esame, difetta qualsiasi allegazione e prova circa un sacrificio delle aspettative professionali della resistente o circa un contributo non adeguatamente valorizzato in sede patrimoniale, tale da giustificare oggi un riconoscimento in chiave perequativa.
Ne consegue che, in assenza di elementi fattuali e probatori idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
****
Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente, la quale va condannata al loro pagamento in favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello
Stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo così provvede: - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Carbonia il 4 dicembre 1982 tra il sig. , nato a [...] il Parte_1
10.10.1960 e , nata a [...] il [...], Controparte_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 176, parte
II, serie A;
- revoca l'obbligo di corresponsione, già posto a carico del ricorrente in sede di separazione,
del contributo al mantenimento del figlio nato il [...], oggi quarantenne;
Per_1
- rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari in data 5.09.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7004 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
LA (SU) nel Vico Garibaldi n. 08, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco nella P.zza Umberto
n. 11/a presso lo studio dell' Avv. Mariano Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale posta in atti,
Ricorrente
contro
, ( ) nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A)
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
04.12.1982 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia (SU), Atto n.
176 – Parte II – Serie A – anno 1982 , contratto in Carbonia tra e Parte_1
, ordinando le annotazioni di legge;
B) Revocare il contributo al Controparte_1
mantenimento di lire 350.000 (pari ad euro 180,76) previsto in capo al signor Parte_1
per il figlio , in quanto oggi qurantenne ed in grado di autosostentamento.” Persona_1
Nell'interesse di parte resistente: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Pt_1 CP_1
Carbonia di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
b) disporre a favore della Signora la somma di euro 250.00 a titolo di assegno divorzile;
CP_1
c) con vittoria dei compensi e delle spese di lite in caso di opposizione, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, cpa e iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, il sig. ha chiesto che Parte_2
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carbonia
il 4 dicembre 1982, nonché la revoca dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio fissato in lire 350.000 (pari a euro 180,76) all'atto della separazione, rilevando che Per_1
quest'ultimo, ormai quarantenne, risulta pienamente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
A sostegno della propria istanza, il ricorrente ha esposto e dedotto che dal matrimonio, celebrato nel
1982, è nato il figlio in data 29 aprile 1983. Ha quindi richiamato che, a seguito del venir Per_1
meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, le parti hanno definito consensualmente la separazione innanzi a codesto Tribunale, con decreto di omologa n. cron. 14839/1992 (N.R.G.
2894/92). Con tale provvedimento è stata pronunciata la separazione personale, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed è stato posto a suo carico l'onere di CP_1
corrispondere, in favore del figlio un contributo mensile di lire 350.000. Per_1
Ha poi rilevato che, a far data dalla separazione, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza né
hanno ricostituito alcuna forma di comunione morale e spirituale, circostanza che – a suo avviso –
integra i presupposti previsti dalla legge n. 878/1970 e successive modificazioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha inoltre precisato che non sussiste più alcuna ragione giuridica o fattuale per mantenere in vita l'obbligo di contribuzione in favore del figlio oggi quarantenne e in grado, per quanto Per_1
consta, di provvedere al proprio autosostentamento;
obbligo che, conseguentemente, deve essere revocato.
Ha ulteriormente attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso,
che negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente lavori saltuari come manovale, di non aver percepito né percepire sussidi statali e di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, mobili o registrati, fatta eccezione per la quota del 50% della casa dei genitori defunti, attualmente oggetto di successione ereditaria con il coerede GE . Ha specificato, infine, di non Persona_2
possedere conti correnti, depositi presso istituti di credito né quote sociali.
*****
Nel corso del procedimento si sono susseguiti vari rinvii, durante i quali la parte ricorrente ha richiesto il rinnovo della notificazione, non perfezionatasi a causa dell'irreperibilità della convenuta. ***
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.06.2025, la sig.ra si è Controparte_1 costituita in giudizio dichiarando di non opporsi alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente,
ma domandando la corresponsione, in suo favore, di un assegno divorzile nella misura di euro
250,00.
La resistente ha dedotto che il sig. non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di Pt_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio e che, pertanto, le Per_1
spetterebbe il riconoscimento di un assegno divorzile a carattere riparatorio, avendo ella provveduto in via esclusiva alla cura e alla crescita del figlio, senza alcun contributo economico da parte del ricorrente.
Ha inoltre precisato di trovarsi, allo stato, priva di occupazione stabile e di essere costretta ad arrangiarsi con attività saltuarie per riuscire a far fronte alle esigenze quotidiane e “sbarcare il lunario”.
****
All'udienza di comparizione è comparsa unicamente la parte ricorrente, la quale ha dichiarato di confermare integralmente il contenuto del ricorso, ribadendo che la convivenza coniugale non è mai ripresa dopo la separazione, omologata nel 1992, nell'ambito della quale era stato posto a suo carico un contributo di mantenimento esclusivamente in favore del figlio nato il [...] e, Per_1
all'epoca, minorenne.
Il ricorrente ha quindi precisato di risiedere attualmente in LA, in un'abitazione di proprietà di intestata alla sua compagna, e di svolgere saltuariamente l'attività di intonachino, CP_2
avendo in quel momento un contratto di lavoro della durata di un solo mese con una ditta edile. Ha
altresì dichiarato di aver perso da molti anni ogni contatto con la sig.ra non conoscendone CP_1
quindi le attuali condizioni di vita, e di non intrattenere rapporti con il figlio del quale ha Per_1
appreso soltanto che si trova ristretto agli arresti domiciliari per reati non meglio specificati. Il procuratore della resistente ha dato atto dell'assenza della propria assistita, giustificandola con problemi di lavoro derivanti dall'attività di badante notturna che la stessa svolge, peraltro non formalmente regolarizzata.
All'esito dell'udienza, il Giudice – ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. – ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio ormai Per_1
quarantaduenne, senza adottare alcun provvedimento in ordine ad eventuali contributi di mantenimento reciproci tra le parti. Non ravvisando la necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 25.10.2023 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
*****
La domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio deve essere accolta. Per_1
È infatti pacifico che il figlio, nato il [...], abbia oggi compiuto quarant'anni. L'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori trova fondamento negli artt. 147 e 148 c.c. e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, permane sino a quando il figlio non abbia raggiunto un'autosufficienza economica. Tuttavia, tale obbligo non può ritenersi illimitato né incondizionato.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento non può protrarsi sine die, dovendo il medesimo attivarsi per realizzare la propria autonomia economica in tempi ragionevoli e proporzionati alle proprie capacità e al percorso formativo intrapreso (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 17183/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 6509/2017).
Nel caso di specie, l'età anagrafica di quarantadue anni costituisce elemento oggettivo che esclude la permanenza di un obbligo genitoriale di contribuzione, non potendosi più giustificare la persistenza di una dipendenza economica dal genitore. Laddove, infatti, il figlio non abbia conseguito una stabile occupazione, ciò non può tradursi in un protratto vincolo a carico del genitore, specie in assenza di circostanze straordinarie – quali uno stato di salute invalidante – che possano legittimare il mantenimento.
Pertanto, considerata l'età raggiunta dal figlio e la mancanza di elementi che giustifichino la Per_1
prosecuzione dell'obbligo, il contributo stabilito in sede di separazione deve essere revocato.
*****
La domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile non può trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che la resistente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'assenza di mezzi adeguati o l'impossibilità oggettiva di procurarseli. La stessa, pur regolarmente costituita, non è comparsa all'udienza di comparizione, dichiarando per il tramite del proprio difensore di essere impegnata nello svolgimento di attività di badante notturna, ancorché
non regolarizzata. Tale circostanza, lungi dal dimostrare una situazione di impossidenza, conferma piuttosto l'espletamento di un'attività lavorativa, seppur non formalizzata, dalla quale la resistente trae sostentamento.
Inoltre, occorre sottolineare che in sede di separazione, definita con decreto di omologa del 1992,
non venne riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della sig.ra Da ciò CP_1
consegue che la stessa, per oltre trent'anni, ha provveduto autonomamente alle proprie esigenze di vita, circostanza che lascia ragionevolmente supporre la capacità di mantenersi anche nell'attuale contesto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile non ha finalità meramente assistenziale, ma natura composita, svolgendo funzione perequativo-
compensativa, ancorata al contributo fornito dall'ex coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale (Cass., S.U., n. 18287/2018). Orbene, nel caso in esame, difetta qualsiasi allegazione e prova circa un sacrificio delle aspettative professionali della resistente o circa un contributo non adeguatamente valorizzato in sede patrimoniale, tale da giustificare oggi un riconoscimento in chiave perequativa.
Ne consegue che, in assenza di elementi fattuali e probatori idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
****
Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente, la quale va condannata al loro pagamento in favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello
Stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo così provvede: - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Carbonia il 4 dicembre 1982 tra il sig. , nato a [...] il Parte_1
10.10.1960 e , nata a [...] il [...], Controparte_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 176, parte
II, serie A;
- revoca l'obbligo di corresponsione, già posto a carico del ricorrente in sede di separazione,
del contributo al mantenimento del figlio nato il [...], oggi quarantenne;
Per_1
- rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari in data 5.09.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina