Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 00180/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Bonora Daniela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0031863 del 14/04/2022, notificato da AGEA in data 15/04/2022 avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all’azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l’annata 1995/1996 della somma di € 54.000,12 a titolo di capitale e di € 25.835,61 a titolo di interessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa la compensazione nazionale, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Agricola ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0031863 del 14/04/2022, notificato da AGEA in data 15/04/2022, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, col quale è stato comminato, a seguito del ricalcolo del prelievo supplementare in materia di quote latte, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l’annata 1995/1996 della somma di € 54.000,12 a titolo di capitale e di € 25.835,61 a titolo di interessi.
In fatto la ricorrente ha allegato di essere un’azienda agricola occupata nella produzione di latte bovino, titolare per la campagna 1995/1996 di una quota individuale ex art. 2 della legge n. 468/1992 inferiore alla capacità produttiva della sua stalla.
Pertanto, avendo l’azienda prodotto una quantità di latte eccedente la quota ad essa assegnata, come da comunicazione inoltrata al primo acquirente con raccomandata del 11/8/1999, l’Amministrazione le ha applicato un prelievo supplementare dell’importo di € 29.560,21.
Tale prelievo è stato impugnato dalla ricorrente e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7063/2019, lo ha annullato per le annate 1995/1996 e 1996/1997, sul presupposto dell’erroneo meccanismo di compensazione utilizzato dall’Amministrazione nel calcolo del prelievo supplementare.
A seguito di tale pronuncia, con il provvedimento impugnato nell’odierno giudizio, GE ha ricalcolato il prelievo dovuto, giungendo a comminare alla ricorrente il pagamento di un prelievo addirittura più elevato, a distanza di oltre 20 anni dalla produzione, tenuto anche conto degli interessi applicati.
Ad avviso della ricorrente il provvedimento di ricalcolo sarebbe illegittimo per i seguenti motivi in diritto.
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. a del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e artt. 2948 e 2946 c.c., in quanto l’annullamento del prelievo per l’annata 1995/1996 da parte del Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata, avendo effetto costitutivo e caducante, avrebbe rimosso l'atto impugnato ed i suoi effetti retroattivamente, nonché gli atti ad esso connessi, quali le intimazione di pagamento, le iscrizione a ruolo, le cartelle esattoriali, gli atti esecutivi.
Pertanto, il provvedimento impugnato in questa sede, dovrebbe intendersi quale nuovo provvedimento che commina per la prima volta il prelievo supplementare per le annate di cui trattasi, con conseguente prescrizione del diritto di AGEA di pretendere il pagamento, essendo stato l’atto notificato all’azienda ricorrente a distanza di oltre 20 anni da quando AIMA ha accertato la sua produzione eccedentaria; e la prescrizione sarebbe maturata sia considerando il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) c.c., ma anche in subordine facendo riferimento a quello decennale ex art. 2946 c.c.
2) Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto ad avviso della ricorrente i dati utilizzati da AGEA per effettuare il ricalcolo non sarebbero chiari, con conseguente impossibilità per l’azienda di verificare la regolarità dei conteggi effettuati.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 43/1999 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione utilizzato nel ricalcolo dati contestati e inattendibili.
4) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti, per incertezza in ordine all’effettivo superamento da parte dell’Italia, circa il quantitativo totale di latte consegnato, del quantitativo globale assegnato al Paese.
5) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 10, comma 34, del D.L. 28 marzo 2003 n. 49 convertito in Legge 30 maggio 2003 n. 119, per avere l’Amministrazione applicato in sede di ricalcolo interessi non dovuti.
6) Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. a del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dell’art. 2948 c.c., per avere l’Amministrazione errato nella determinazione della data di decorrenza degli interessi asseritamente dovuti.
Sulla base dei motivi appena esposti la ricorrente ha chiesto annullarsi l’atto impugnato, con vittoria di spese.
L’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 251 del 2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta in ricorso e all’udienza pubblica del 10.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto, per le ragioni che seguono.
L’impugnato atto di rideterminazione del prelievo supplementare” imputato alla ricorrente è stato emesso in ragione del fatto che in ambito UE la commercializzazione del latte è stata sottoposta dal 1984 al 2015 ad un regime di contingentamento della produzione del latte vaccino, in base al quale l’UE ha stabilito un tetto massimo di produzione europea di latte per ogni “campagna di riferimento” (1° aprile/31 marzo di ogni anno), prevedendo che tale quota venisse ripartita tra gli Stati membri, i quali a loro volta dovevano suddividerla tra i produttori, con obbligo per ogni Stato membro di pagare una multa (il c.d. “prelievo supplementare”), nel caso in cui, a fine campagna, la produzione di latte interna fosse risultata superiore alla quota nazionale (QRN); tale multa, secondo la disciplina comunitaria, doveva essere posta dallo Stato a carico dei produttori i quali, avendo prodotto oltre la propria quota individuale (QRI), avevano contribuito allo splafonamento nazionale.
Per l’applicazione corretta del regime, finito il 31 marzo 2015, ogni Stato membro doveva essere in grado, secondo il diritto comunitario: di assegnare quote certe ai produttori prima di ogni campagna lattiero-casearia; di quantificare esattamente, ogni fine periodo, sia la produzione interna che quella di ogni singolo produttore, atteso che la dichiarazione da parte dello Stato all’Unione di una produzione maggiore rispetto alla quota nazionale, faceva scattare il prelievo a carico dello Stato membro, e di conseguenza anche il prelievo in capo agli allevatori che avevano prodotto oltre la loro quota; di dare corretta applicazione ai Regolamenti comunitari in fase di quantificazione, a fine periodo, del prelievo supplementare a carico dei produttori.
Sulla base di tale disciplina, con riferimento al caso in esame, avendo l’Italia superato la quota nazionale assegnata ed avendo l’Amministrazione accertato uno splafonamento dell’azienda ricorrente rispetto alla sua quota individuale sulle consegne relative alla campagna 1995/1996, all’azienda ricorrente è stato irrogato con l’atto impugnato il pagamento della somma di € 54.000,12 a titolo di capitale e di € 25.835,61 a titolo di interessi, a seguito del ricalcolo effettuato dall’Amministrazione dopo l’annullamento del prelievo supplementare inizialmente comunicato con raccomandata del 11/8/1999, da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 7063/2019, sul presupposto dell’erronea applicazione da parte dell’Italia del meccanismo di compensazione utilizzato nel calcolo, come stabilito dalla Corte di Giustizia U.E. nella pronuncia del 27/6/2019, avendo il nostro Paese operato la ripartizione dei quantitativi di riferimento non utilizzati non in modo proporzionale ai quantitativi individuali a disposizione di ciascun produttore.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale stante il disposto di cui all’art. 133 comma 1 lettera t) c.p.a. secondo cui: “ sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: […] Le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ”.
Invero, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2552 del 2019, in ordine alla portata di tale disposizione, ha evidenziato l’ampiezza di tale norma “ come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2019, n. 2552), nell’ottica di dare piena attuazione al c.d. “principio di concentrazione delle tutele”, posto alla base di molte pronunce del Giudice della giurisdizione (vedi Corte di Cassazione, Sezioni unite civile, ordinanza 5.12.2018, n. 31370).
Nel merito, certamente fondato risulta il primo motivo di impugnazione, nella parte in cui la ricorrente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di credito di GE, condividendo questo Collegio l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa su casi analoghi a quello in discussione, relativamente alla stessa campagna 1995/1996: “ 5. Ritenuto, quindi, che in relazione al debito correlato al prelievo supplementare il termine prescrizionale è decennale (con la precisazione che, però, con riferimento agli interessi il termine è quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c.), il prelievo in questione non essendo una sanzione amministrativa, ma una misura di politica economica, volta a garantire un adeguato prezzo del latte, occorre analizzare il regime dell’interruzione e della sospensione del termine prescrizionale. 6. Ai sensi dell’art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo; è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio; la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. 2 L’art. 2945 c.c. stabilisce, poi, che ‹‹per effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo››. Se certamente l’art. 2943 c.c. è applicabile alla fattispecie che ci occupa, in quanto l’atto notificato con il quale GE accerta e determina il prelievo supplementare è idoneo ad interrompere il periodo prescrizionale, costituendo in mora il debitore, al contrario, non può trovare applicazione l’effetto “sospensivo” di cui all’art. 2945, comma 2, c.c. Infatti, la disposizione che precede trova applicazione solo nel caso in cui sia il creditore ad agire in giudizio o a formulare specifica domanda finalizzata all’accertamento e alla soddisfazione del credito, non quando, invece, l’azione, come nel caso di specie, viene ad essere proposta dal debitore con effetto sostanzialmente “negatorio” dell’esistenza del credito e impugnatorio dell’atto determinativo dello stesso. Pur non trovando applicazione la suddetta norma, d’altronde, possono, in via ipotetica, venire in rilievo ipotesi di sospensione della prescrizione per così dire “ordinarie” ovvero anche “straordinarie”. Rientrano nella prima categoria quelle ipotesi giudiziali che incidono sull’esigibilità del credito, come nel caso di un provvedimento sospensivo emesso dal TAR o dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Rientrano nella seconda categoria, invece, quelle ipotesi normative speciali o addirittura eccezionali con le quali il legislatore viene ad incidere sull’esigibilità o sulla possibilità di riscossione dei crediti della P.a. disponendo, ad es., forme di sospensione ex lege delle procedure azionabili dall’Amministrazione. Tornando, invece, all’art. 2943 c.c., la prescrizione può essere ovviamente successivamente interrotta, dopo che il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dopo il primo atto interruttivo, per mezzo di un ulteriore atto idoneo a mettere in mora il debitore (nel nostro caso, ad es., un’intimazione di pagamento, la cartella di pagamento). 7. Ciò premesso, se incombe certamente sul debitore dedurre o eccepire, nonché dimostrare, l’intervenuta prescrizione del credito vantato dalla P.a., incombe su quest’ultima l’onere di dedurre e fornire elementi probatori utili a dimostrare che, per le più disparate ragioni, come sopra ricordato, il termine prescrizionale sia stato una o più volte interrotto e/o sospeso, ex lege o in forza di atti idonei a rendere inesigibile il credito medesimo. Al riguardo, infatti, seppure è pacifico che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, d’altra parte, qualora questi ultimi non sussistano, in particolare per non averli prodotti il creditore, il giudice non può esercitare tale potere di rilievo officioso. Per contro, viene in esame una fattispecie nella quale è il soggetto pubblico ad avere l’interesse e, quindi, anche l’onere di dedurre elementi di fatto o di diritto e di fornire elementi di prova idonei a dimostrare la sospensione e l’interruzione della prescrizione, per di più nell’ambito di un rapporto di debito-credito, e, quindi, sostanzialmente di natura “paritaria”, senza che, cioè, sotto questo profilo, rilevi l’esercizio di un potere autoritativo: perciò si deve ritenere che non possano essere spesi i poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 64, comma 3, c.p.a., dovendo trovare stringente applicazione il primo comma del medesimo art. 64, ai sensi del quale spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. ” (vedi TAR Veneto, sentenza n. 1952/2022 del 14/12/2022).
Pertanto, sulla base dei principi giurisprudenziali appena riportati in tema di prescrizione del diritto di credito dell’Autorità pubblica nei confronti delle aziende produttrici di latte per quanto da loro dovuto a titolo di “prelievo supplementare”, ritenuti condivisibili dal Collegio (vedi anche TAR Veneto, sentenza n. 341/2023 del 15/03/2023), e non avendo l’Amministrazione dimostrato in giudizio l’esistenza di atti che abbiano interrotto o sospeso il termine decennale di prescrizione dopo l’originario atto di determinazione del “prelievo supplementare” risalente al 1999 (annullato nel 2019 dal giudice amministrativo), il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del diritto vantato da GE, stante la fondatezza della più liquida censura appena esaminata, che travolge l’intera pretesa creditoria, con conseguente assorbimento delle altre doglianze contenute in ricorso.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della novità in questa sede della specifica questione affrontata, salvo in ogni caso il rimborso del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- condanna l’GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO