Decreto cautelare 19 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/01/2026, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Armando Taglieri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del 4 ottobre 2022, notificato il giorno 25 successivo, con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Roma;
Vista l’ordinanza cautelare n. 985 del 2023;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, il Presidente RA EN e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 19 dicembre 2022 e depositato il 18 gennaio 2023, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto del 4 ottobre 2022, notificato il giorno 25 successivo, con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Esposti i fatti, ha dedotto la carenza d’istruttoria e di motivazione
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
3. Con ordinanza n. 985 del 2023, non appellata, l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di passaggio in decisione.
5. All’udienza del 23 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, che ha ad oggetto una declaratoria d’irricevibilità d’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, va rigettato, in quanto sono infondate le dedotte censure di difetto dei presupposti e carenza di motivazione.
Come rilevato in sede cautelare, la mancanza di un permesso di soggiorno da rinnovare non consentiva un accoglimento dell’istanza di rinnovo, la quale non poteva nemmeno essere esaminata.
Il ricorrente era, in particolare, stato titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 18 giugno 2010, il quale era scaduto il 17 giugno 2015 e non era stato rinnovato; era, conseguentemente, stato destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma il 19 ottobre 2021, il ricorso avverso il quale era stato rigettato dal Giudice di pace di Roma il 30 maggio 2022.
Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal Questore di Roma, il ricorrente viveva in Italia in stato di clandestinità e non poteva ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.
La domanda di annullamento è, pertanto, respinta.
7. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.