Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.14549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, CP_1
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 19 agosto 1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 29 aprile 1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Orta San Giulio il giorno 16 luglio 2011
(n. 41, P.II, serie A, anno 2011)
□ separati consensualmente con verbale in data 21 settembre 2020 omologato con decreto del 03 novembre 2020 con la seguente IA: , nata a [...] il giorno 27 gennaio 2013, cod. fisc. Pt_3
, cittadina italiana C.F._3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita in Peschiera Borromeo (Mi), in via via Carlo Mazzola 1/C e dalla quale il marito si è già allontanato, resta assegnata alla signora , così come arredata. Parte_2
2) La IA , pur prevalentemente collocata presso la madre nella già casa coniugale, resta Pt_3 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
2.1) Nell'attuazione del progetto genitoriale condiviso resta bene inteso che i genitori si ripartiranno i compiti e ciascun genitore durante il proprio periodo di competenza potrà prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che ritiene più opportune per la IA, mentre, al contrario, ciascun genitore dovrà sempre assumere insieme con l'altro le decisioni di maggior interesse per la IA (ad esempio ogni futuro trasferimento della residenza della minore, la scelta della scuola che la minore dovrà frequentare, l'educazione religiosa, la scelta di una specifica terapia da seguire oppure di un medico -pediatra di base o specialista- al quale rivolgersi,
i viaggi all'estero anche se accompagnato dal genitore, l'avvio al lavoro, ecc.), tenendo conto delle sue esigenze e delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
In caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della IA in merito.
2.2) I genitori, sempre in funzione della crescita serena della minore, si impegnano reciprocamente in generale:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra la IA e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, riconoscendole entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio della minore;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della IA l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere la IA in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita della minore.
3) In attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e a garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, i coniugi convengono che la minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui la minore starà con il padre anche nel weekend, starà con il medesimo Pt_3 il martedì o il mercoledì, senza pernottamento, e più specificatamente dalle ore 18:00 sino alle ore
20.30, allorquando la madre passerà a riprenderla;
- nella settimana in cui la minore starà con la madre nel weekend, starà con il padre due Pt_3 giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì o il mercoledì, senza pernottamento, nonché dalle ore19.00 del venerdì sino al sabato mattina;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento della minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro. 3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà la
Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al periodo di ferie approvato dai propri datori di lavoro.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore comunicherà all'altro la città e l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza, che ove all'estero sarà stata altresì previamente concordata, avuto riguardo al fatto che il dissenso dell'altro genitore può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la IA oppure se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la IA con sé.
3.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi o altre attività della minore, la IA starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, avendo loro genitori scelto come parametro il miglior interesse della IA, ad eccezione delle feste di compleanno della IA che saranno organizzate tenendo conto dei suoi desideri.
3.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza.
3.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la IA il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la IA il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
3.7) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro o per altri eventi straordinari non potrà stare con la IA ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby sitter saranno integralmente a carico della madre.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia della madre -genitore prevalentemente collocatario- o della minore, qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura della IA, in mancanza di alternative gratuite, i costi della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3.8) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con la madre -salvo di lei impegni improrogabili- qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con la IA nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre.
4) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
5) Ciascun genitore potrà tenere normali contatti telefonici con la IA, improntati al rispetto degli impegni della IA e dall'altro coniuge, chiamando anche sul telefono del coniuge, anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute della minore.
6) I coniugi si impegnano a far conservare alla IA rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
7) Nel caso in cui i coniugi dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, quando questa sarà stabile e consolidata, i coniugi potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita della IA, con la cura e premura di farle comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali, e sempreché ciò non turbi la minore alla quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi con i tempi psicologici propri della sua età.
8) I genitori, per quanto occorrer possa, manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo anche del passaporto della IA, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
9) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della IA, tenuto conto in particolare delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza della IA presso ciascun genitore e delle esigenze legate all'età della IA, i coniugi convengono che sia equo continuare a provvedere come segue alle spese ordinarie per la IA:
a) alle spese di vitto e alloggio per la IA, il padre contribuirà con la corresponsione alla signora di un assegno di mantenimento pari ad € 150 (euro centocinquanta), a titolo di concorso Parte_2 alle predette spese e il cui importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data del decreto della sentenza di divorzio;
b) alle altre spese ordinarie, fra cui vestiario, cancelleria e trattamenti estetici, il padre contribuirà corrispondendo il 50% della spesa, purchè previamente concordata salvo quelle urgenti e/o obbligatorie.
10) Quanto alle spese straordinarie per la IA, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno.
10.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa - ordinaria o straordinaria-, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento lo schema delle spese straordinarie individuato dalle linee guida del Tribunale di
Milano sottoscritto il 14 novembre 2017, che indica specificatamente quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate.
Sono spese straordinarie le seguenti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della IA.
10.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della IA e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
10.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la IA potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
11) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la IA devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla IA a carico.
13) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%, salvo diversi accordi.
14) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (a Orta San Giulio il 16 luglio 2011) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Peschiera Borromeo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________