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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26565/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv. VALENTINA LIORE e PIERA BESSI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio civile in Torino il CP_1 Controparte_2
14/07/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto.
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Torino Via San Quintino n.43, già di esclusiva proprietà del IG , sarà assegnata a quest'ultimo in via esclusiva e la IGa si Controparte_2 CP_1 impegna sin d'ora a reperire nuova soluzione abitativa impegnandosi altresì a spostare la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione appena possibile.
DÀ ATTO che la IGa riconosce l'esclusiva proprietà dell'abitazione di Torino Via CP_1
San Quintino n.43 e di ogni arredo o manufatto ivi presente in capo al IG Controparte_2 riconoscendo che ogni spesa relativa all'arredo è stata da quest'ultimo integralmente sostenuta.
DÀ ATTO che la IGa si impegna sin d'ora a lasciare la casa coniugale di Torino Via CP_1
San Quintino n.43 entro e non oltre la data del 15 novembre 2024 portando seco i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali e provvedendo alla restituzione delle chiavi dell'unità immobiliare.
DÀ ATTO che la IGa si impegna a provvedere all'asporto di ogni bene di sua proprietà CP_1 attualmente presente presso l'unità immobiliare di Torino Via San Quintino n.43 entro e non oltre un anno decorrente dalla data di rilascio del 15 novembre 2024 sopra prevista e pertanto entro e non oltre la data del 15 novembre 2025. La IGa potrà avere accesso all'abitazione di cui sopra CP_1 previo appuntamento concordato ed alla presenza del IG o di persona da questi Controparte_2 incaricata.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che i IGi e riconoscono e si danno reciprocamente atto CP_1 Controparte_2 che quanto attualmente giacente sul conto corrente n. 0522/1000/00092773 e sul conto deposito n.0522/3100/04796939 presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo è di esclusiva proprietà del IG
, i quali durante tutta la durata del rapporto matrimoniale sono stati alimentati Controparte_2 esclusivamente per mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa del IG . Controparte_2
La IGa riconoscendo quanto sopra, dichiara di nulla avere a pretendere in relazione a CP_1 quanto presente sul conto corrente n. 0522/1000/00092773 e conto deposito n. 0522/3100/04796939 attivi presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo di Torino autorizzando il IG ad Controparte_2 estinguere i succitati conti ed a trasferire quanto ivi presente su conto corrente e conto deposito intestato a quest'ultimo in via esclusiva.
DÀ ATTO che il IG , senza nulla riconoscere a titolo di mantenimento ma Controparte_2 solamente ai fini di una amichevole composizione dell'unione matrimoniale ed a mero titolo di liberalità, desidera corrispondere nei confronti della IGa la somma onnicomprensiva di Euro CP_1
14.400,00= ( quattordicimilaquattrocento//00). Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: -
Euro 5.000,00= (cinquemila/00) al momento del rilascio dell'abitazione di Torino Via San Quintino n.43 da parte della IGa - Euro 5.000,00= (cinquemila/00) in data 28 febbraio 2025; - Euro CP_1
4.400,00= ( quattromilaquattrocento/00) in data 30 aprile 2025.
DÀ ATTO che l'autovettura Lancia Ypsilon targata FR219GA è di esclusiva proprietà del IG
e, come tale rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Controparte_2
DÀ ATTO che i IGi e risultano altresì titolari di gatto, razza CP_1 Controparte_2 bengala, di nome che, per accordo tra le parti intervenuto sul punto, verrà affidato in via esclusiva Per_1 alla IGa Al fine di adiuvare la IGa nel far fronte alle esigenze CP_1 CP_1 dell'animale domestico il IG , senza nulla riconoscere ma solamente a fini di Controparte_2 liberalità, corrisponderà nei confronti della IGa Euro 250,00= annuali per i prossimi CP_1 cinque anni e così per un totale complessivo pari ad euro 1.250,00=. La corresponsione del quantum annuale avverrà in un'unica soluzione al 30 aprile di ciascun anno. Con il conseguimento e la corresponsione del contributo complessivo pari ad Euro 1.250,00= nulla sarà più dovuto dal IG
per il sostegno delle spese relative all'animale domestico. Nel contempo la IGa Controparte_2 si impegna sin d'ora a provvedere al cambio di intestazione del gatto presso CP_1 Per_1
l'anagrafe felina intestando a sé stessa l'animale in via esclusiva.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le spese legali e giudiziali del presente procedimento verranno sostenute integralmente dal IG . Controparte_2
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26565/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv. VALENTINA LIORE e PIERA BESSI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio civile in Torino il CP_1 Controparte_2
14/07/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto.
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Torino Via San Quintino n.43, già di esclusiva proprietà del IG , sarà assegnata a quest'ultimo in via esclusiva e la IGa si Controparte_2 CP_1 impegna sin d'ora a reperire nuova soluzione abitativa impegnandosi altresì a spostare la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione appena possibile.
DÀ ATTO che la IGa riconosce l'esclusiva proprietà dell'abitazione di Torino Via CP_1
San Quintino n.43 e di ogni arredo o manufatto ivi presente in capo al IG Controparte_2 riconoscendo che ogni spesa relativa all'arredo è stata da quest'ultimo integralmente sostenuta.
DÀ ATTO che la IGa si impegna sin d'ora a lasciare la casa coniugale di Torino Via CP_1
San Quintino n.43 entro e non oltre la data del 15 novembre 2024 portando seco i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali e provvedendo alla restituzione delle chiavi dell'unità immobiliare.
DÀ ATTO che la IGa si impegna a provvedere all'asporto di ogni bene di sua proprietà CP_1 attualmente presente presso l'unità immobiliare di Torino Via San Quintino n.43 entro e non oltre un anno decorrente dalla data di rilascio del 15 novembre 2024 sopra prevista e pertanto entro e non oltre la data del 15 novembre 2025. La IGa potrà avere accesso all'abitazione di cui sopra CP_1 previo appuntamento concordato ed alla presenza del IG o di persona da questi Controparte_2 incaricata.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che i IGi e riconoscono e si danno reciprocamente atto CP_1 Controparte_2 che quanto attualmente giacente sul conto corrente n. 0522/1000/00092773 e sul conto deposito n.0522/3100/04796939 presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo è di esclusiva proprietà del IG
, i quali durante tutta la durata del rapporto matrimoniale sono stati alimentati Controparte_2 esclusivamente per mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa del IG . Controparte_2
La IGa riconoscendo quanto sopra, dichiara di nulla avere a pretendere in relazione a CP_1 quanto presente sul conto corrente n. 0522/1000/00092773 e conto deposito n. 0522/3100/04796939 attivi presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo di Torino autorizzando il IG ad Controparte_2 estinguere i succitati conti ed a trasferire quanto ivi presente su conto corrente e conto deposito intestato a quest'ultimo in via esclusiva.
DÀ ATTO che il IG , senza nulla riconoscere a titolo di mantenimento ma Controparte_2 solamente ai fini di una amichevole composizione dell'unione matrimoniale ed a mero titolo di liberalità, desidera corrispondere nei confronti della IGa la somma onnicomprensiva di Euro CP_1
14.400,00= ( quattordicimilaquattrocento//00). Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: -
Euro 5.000,00= (cinquemila/00) al momento del rilascio dell'abitazione di Torino Via San Quintino n.43 da parte della IGa - Euro 5.000,00= (cinquemila/00) in data 28 febbraio 2025; - Euro CP_1
4.400,00= ( quattromilaquattrocento/00) in data 30 aprile 2025.
DÀ ATTO che l'autovettura Lancia Ypsilon targata FR219GA è di esclusiva proprietà del IG
e, come tale rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Controparte_2
DÀ ATTO che i IGi e risultano altresì titolari di gatto, razza CP_1 Controparte_2 bengala, di nome che, per accordo tra le parti intervenuto sul punto, verrà affidato in via esclusiva Per_1 alla IGa Al fine di adiuvare la IGa nel far fronte alle esigenze CP_1 CP_1 dell'animale domestico il IG , senza nulla riconoscere ma solamente a fini di Controparte_2 liberalità, corrisponderà nei confronti della IGa Euro 250,00= annuali per i prossimi CP_1 cinque anni e così per un totale complessivo pari ad euro 1.250,00=. La corresponsione del quantum annuale avverrà in un'unica soluzione al 30 aprile di ciascun anno. Con il conseguimento e la corresponsione del contributo complessivo pari ad Euro 1.250,00= nulla sarà più dovuto dal IG
per il sostegno delle spese relative all'animale domestico. Nel contempo la IGa Controparte_2 si impegna sin d'ora a provvedere al cambio di intestazione del gatto presso CP_1 Per_1
l'anagrafe felina intestando a sé stessa l'animale in via esclusiva.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le spese legali e giudiziali del presente procedimento verranno sostenute integralmente dal IG . Controparte_2
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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