Art. 49. (Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".
Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".