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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 863/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in c/da Caruso, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SE IT presso il cui studio in Locri alla via Marconi n. 70 elegge domicilio come da mandato in atti;
ATTORE contro
- p.ta i.v.a. - con sede in Roma, alla Via Po Controparte_1 P.IVA_1
n. 20, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
PP NG, del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in Catanzaro, al Viale Pio X° n. 125, come da procura riversata in atti;
nata a [...] il [...] ivi residente in c/da Caruso Controparte_2
n.68;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio gli odierni convenuti, rappresentando che il giorno 12.12.2017, alle ore 9.00 circa, si verificava un incidente stradale lungo la strada comunale del
Comune di Locri che da c.da Caruso si immette sulla via Dromo. Nell'incidente erano coinvolti: l'autovettura Audi A4 tg. CJ906WW (coperta da polizza assicurativa CP_1 n. 01-18559HL), di proprietà e condotta dalla sig.ra e Controparte_3
l'odierno attore mentre si trovava alla guida della sua bicicletta elettrica. L'incidente stradale si verificava in quanto la sig.ra che transitava sulla via Caruso in CP_2 direzione monte-mare, giunta in prossimità dell'incrocio con la via Dromo, per evitare una buca stradale, invadeva la corsia opposta da cui giungeva il L'urto Pt_1 avveniva frontalmente e l'odierno attore riportava gravi lesioni per le quali veniva prontamente soccorso ed accompagnato presso il locale nosocomio Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticata: " ampia ferita lacero contusiva regione frontale sx, contusione spalla sx, ginocchio sx, sospetta frattura polso dx, escoriazione gamba sx e avambraccio dx.". Sul luogo dell'incidente interveniva anche una pattuglia della Polizia
Municipale di Locri che effttuava i rilievi del caso. L'attore veniva, quindi, ricoverato in ortopedia presso l'Ospedale di Locri dove gli venivano effettuate: medicazione chirurgica, sutura estetica ed esami ematochimici;
RX polso dx, ginocchio sx e spalla sx ove si evidenziava: al polso dx la lesione traumatica dell'estremità distale del radio e dell'apofisi stiloide ulnare;
al ginocchio sx: infrazione del piatto tibiale esterno;
alla spalla sx: lesione traumatica del processo acromion-claveare; alla TAC torace: lesione traumatica del processo acromion-claveare di sinistra;
dalla consulenza ortopedica si evidenzia una frattura plurifframmentaria scomposta polso dx, Infrazione piatto tibiale esterno sinistro;
lesione acromion-claveare sinistra. Successivamente veniva trasferito all' dove in data 21.12.2017 veniva sottoposto ad intervento Controparte_4 chirurgico di Osteosintesi con placca volare radio distale dx. Si susseguivano una serie di esami e controlli al polso, alla spalla sx, al ginocchio sx ed effettuati interventi di elettroterapia. In data 04.06.2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Chiedeva pertanto un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 33% del danno biologico oltre il periodo d'inabilità, lamentando altresì un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto lo stesso era stato assunto a tempo determinato come cuoco ed aveva subito una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall' superiore ai 2/3. Rappresentava che la CP_5 compagnia aveva offerto la somma di €.25.500,00 che non poteva certamente soddisfare l'entità del danno che veniva quantificato nella misura complessiva di
€.257.000,00 o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, tra danno pag. 2 di 10 non patrimoniale, danno patrimoniale e morale previa detrazione della somma trattenuta a titolo di acconto.
Si costituiva la compagnia che contestava sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum la domanda attorea. Deduceva che l'incidente non era avvenuto secondo la ricostruzione dell'attore, in quanto dagli stessi rilievi dei Vigili Urbani la buca era distante dal margine destro della corsia di marcia percorsa dall'Audi di 3,25 mt., ovvero circa il doppio della larghezza della vettura medesima. Rappresentava anche che dai danni riportati dai mezzi, per nulla vero è che lo scontro fosse avvenuto frontalmente.
Invocava pertanto l'applicazione dell'art.1227 c.c. oltre a contestare la richiesta risarcitoria sia sotto il profilo della quantificazione medico-legale che sotto quello del risarcimento del danno patrimoniale per nulla supportato da elementi validi. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria.
Dichiarata la contumacia della convenuta e assegnati i termini di cui CP_2 all'art.183 VI comma cpc, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale rinnovata, all'esito della quale, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni depositando note conclusive e all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc. Con IN PUNTO DI CP_7
Come esposto in narrativa, la compagnia convenuta, sin da subito ha contestato la ricostruzione del sinistro per come descritta dall'attore, deducendo nelle note conclusive che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la dinamica dell'incidente non
è stata provata secondo la descrizione dell'attore.
In effetti, dall'esame delle testimonianze rese dai testi di parte attrice: Tes_1
e , si rileva che entrambi dichiarano di non aver
[...] Testimone_2 assistito all'incidente che da quanto risulta si sarebbe verificato sul tratto di strada di incrocio tra la via Caruso e la via Dromo. Entrambi i testi confermano soltanto la circostanza di aver visto solo l'Audi A4 provenire dalla via Caruso in direzione monte- mare (così il teste : “ho visto un'auto scura, Audi A4 che percorreva con Tes_2 direzione monte-mare la strada che da C.da Caruso si immette sulla via Dromo;
ho sentito prima un urlo e poi mi sono recato sul posto con il sig. . Ho visto per Tes_1
pag. 3 di 10 terra una bicicletta e un signore seduto per terra che lamentava dolori”).. Entrambi i testi non riportano di aver visto l'attore e dichiarano che si trovavano ad una distanza di circa 200 mt dal luogo del sinistro. Il teste specifica anche che dal posto in cui Tes_2 si trovava insieme al teste , non era possibile vedere il tratto di strada in Tes_1 curva dove si innesta la via Dromo. (così il teste : “Preciso che da casa del Tes_3
si vede la strada ma non la curva dove la strada si immette sulla via Tes_1
Dromo dove per l'appunto si è verificato il sinistro”). Sempre i testi dichiarano concordemente di aver sentito prima un urlo e poi un rumore e di essere giunti sul posto dopo la collisione. Mentre il teste nulla riesce a riferire sulle condizioni dei Tes_1 mezzi, il teste invece dichiara che la ruota anteriore della bicicletta elettrica Tes_2 era piegata e la forcella storta.
La relazione dei Vigili Urbani intervenuti sul posto chiarisce lo stato dei luoghi e le condizioni dei mezzi coinvolti con le fotografie allegate. Le dichiarazioni rese ai Vigili da entrambe le parti coinvolte sono fra loro contrastanti, in quanto mentre la convenuta dichiarava che nel girare a destra sulla via Dromo si trovava improvvisamente una bicicletta al centro strada e pur frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con la bicicletta che andava ad impattare con la sua autovettura, l'attore invece dichiarava che l'autovettura era al centro strada per evitare probabilmente una buca, e nonostante il tentativo di frenare, a causa della forte velocità, urtava la bicicletta. V'è da dire anche che quanto dichiarato dalla convenuta ai Vigili è stato capitolato dalla CP_2 convenuta compagnia nell'interrogatorio formale deferito e ammesso dal giudice e che, seppur notificato, non è stato reso, con conseguente richiesta della compagnia di ritenere ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art.232 cpc. I Vigili nella loro relazione non riescono invero a ricostruire la dinamica in quanto dichiarano che i mezzi erano stati spostati. In ogni caso, dalle fotografie dei luoghi del sinistro e dei mezzi, si rileva che la buca si trovava al centro del bivio prima del punto in cui dovrebbe essere avvenuto l'impatto, (l'autovettura infatti doveva aver già imboccato la via Dromo e la bicicletta procedeva sulla via Dromo in senso opposto). Appare inverosimile che l'autovettura che doveva girare a destra, si poneva al centro strada dove è proprio posizionata la buca.
Inoltre dalle fotografie si rileva che il punto d'urto è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'autovettura e non con la parte frontale e che le macchie di sangue sono state pag. 4 di 10 rilevate dai Vigili sul finestrino posteriore sinistro dell'autovettura mentre nessuna fotografia di rilievo di tracce ematiche sul parabrezza è stata allegata, per cui quanto dichiarato dai testimoni non troverebbe riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie.
Alla luce di quanto emerge quindi dall'attività istruttoria, non può dirsi sufficientemente provata la dinamica descritta dall'attore e, in assenza di altri elementi, va applicato il principio sussidiario di presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c.
In realtà non si hanno elementi specifici, neppure portati dalla compagnia convenuta, per invocare l'applicazione dell'art.1227 c.c. che richiama l'autoresponsabilità anche del danneggiato che va però dimostrata e tale onere è a carico ovviamente di chi invoca l'applicazione del detto principio. E' proprio in assenza invece di una prova indiscutibile raccolta nel giudizio, di responsabilità esclusiva di una delle parti, che soccorre il principio presuntivo di concorso di colpa. Val la pena comunque ribadire che il principio sancito dall'art.2054 c.c. vale anche in caso di coinvolgimento di un velocipede, per come puntualizzato dalla giurisprudenza di merito: “ In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” (Corte di appello di Milano, sent. N.2542 del 19.7.2022)
SUL QUANTUM DEBEATUR
Si è reso necessario rinnovare l'attività peritale in quanto la prima relazione tecnica non era utilizzabile per le ragioni già esposte con la propria ordinanza e su cui nessuna delle parti ha mosso osservazioni.
Le lesioni riportate dall'attore sono state pertanto oggetto di un'ulteriore valutazione medico-legale i cui esiti non sono stati contestati da nessuna delle parti costituite che non hanno inviato osservazioni.
Le conclusioni a cui il CTU è pervenuto depongono per un riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente pari al 20% con una inabilità biologica temporanea assoluta per giorni 3 (tre), per ricovero per intervento chirurgico di osteosintesi all'ospedale di;
- inabilità biologica temporanea parziale al 75 % per giorni 20 CP_4
pag. 5 di 10 (venti) - inabilità biologica temporanea al 50 % per giorni 50 (cinquanta) - inabilità biologica temporanea al 25 % per i giorni 101 (centouno).
Secondo tali parametri e, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della chiusura della malattia (54 anni), in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ancora adottate per i sinistri antecedenti al 5.3.2025, (data di entrata in vigore delle tabelle ministeriali anche sui danni da macropermanente), il danno non patrimoniale andrà liquidato nella misura di €.76.165,00 quale danno biologico permanente ed €.7848,75 quale danno biologico temporaneo. A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale di
€.110.16 quali spese mediche ritenute dal CTU congrue.
Quanto all'aumento del punto percentuale con la massima personalizzazione prevista in tabella richiesta dall'attore, si osserva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità,” La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto le conseguenze dannose “comuni” -ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe- non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (cfr. Cass., sent. 27.5.2019 n.14364).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova dall'attore che possa giustificare una conseguenza dannosa subita più grave di quelle comuni a qualsiasi danneggiato che abbia riportato le medesime lesioni, per cui una personalizzazione non sarebbe giustificata.
SULLA CAPACITA' LAVORATIVA
In domanda e fino alle conclusioni, l'attore ha chiesto la liquidazione del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, basando la sua richiesta sul riconoscimento in via previdenziale della diminuzione della capacità lavorativa oltre i 2/3.
Come correttamente evidenziato dal CTU la posizione previdenziale non è sovrapponibile nell'ambito della responsabilità civile per cui il solo elemento addotto dall'attore a nulla rileva.
pag. 6 di 10 Come ben noto, la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire i contorni di entrambe le incapacità lavorative sia generica che specifica.
Orbene, per quanto riguarda la capacità lavorativa specifica, i giudici di legittimità hanno a più riprese affermato che non esiste un'automatica correlazione diretta tra la percentuale d'invalidità accertata e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado d'invalidità personale non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice del merito valutarne di caso in caso l'incidenza (cfr. Cass., sent. n.14241 del 24.5.2023; Cass., sent.
n.19537/2007). Nello specifico, trattandosi di danno di natura patrimoniale, l'attore ha soltanto dichiarato di svolgere l'attività di cuoco, ma non ha corredato di alcun elemento reddituale o lavorativo la sua richiesta. Non è stato dimostrato che a causa delle lesioni l'attore abbia subito una flessione lavorativa non avendo dato prova di un rapporto di lavoro in corso al momento del sinistro, per cui non si hanno parametri idonei per considerare fondata la domanda.
Quanto alla incidenza sulla capacità lavorativa generica, anch'essa di per sé costituisce, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una componente che “rientra nell'alveo di quello biologico” perché non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psico-fisica, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggiore fatica e/o più precoce usura.” (cfr. Cass.
Sent. n.28988/2020; Cass., sent. n.1816, 25.8.2014). Ciò vuol dire, sempre secondo l'orientamento di legittimità, che il pregiudizio attiene alla sfera non patrimoniale che va valutato “unitariamente” e per il quale può prevedersi una personalizzazione del risarcimento solo ove ricorrano specifici presupposti, nel senso che tali conseguenze non devono essere generali ed inevitabili per tutti quelli che hanno patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico e a causa del caso concreto. Questo in termini ancora più pratici, significa che non basta che la menomazione abbia inciso sic et simpliciter sugli aspetti dinamico-relazionali, ma che
“quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede
pag. 7 di 10 di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. E' pertanto onere dell'attore, allegare e provare circostanze specifiche che nel caso di specie non sono state fornite. Sul punto il CTU riferisce: “Circa il quesito sulla capacità lavorativa si osserva che i postumi non sono di natura ed entità tali da incidere in maniera significativa sulla capacità specifica reddituale del periziando il quale risulta essere un ristoratore, come riportato sulla carta di identità prodotta in sede di visita peritale.”
La domanda va in tal senso respinta.
Va quindi riconosciuta la risarcibilità del danno biologico per come quantificato ma nella misura pari alla metà in applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art.2054 comma 2 c.c., per cui l'importo risarcibile comprensivo delle spese sanitarie riconosciute congrue è pari ad €.42.062,00. A tale somma va detratto l'importo già liquidato dalla compagnia e pari ad €. 25.500,00, per cui l'importo dovuto in via residuale è pari ad €. 16.562,00.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio, considerato che in sede di accertamento il danno subito è stato comunque superiore a quello riconosciuto dalla compagnia, vanno per metà compensate e per l'altra metà poste a carico dei convenuti. Vanno liquidate ai sensi secondo le tariffe medie applicando lo scaglione dell'importo accertato e liquidato
(decisum) e non su quello richiesto (disputatum) (cfr. Cassazione civile, con la sentenza n. 23875 del 2025). L'importo per metà va inoltre corrisposto in favore dell'RI essendo l'attore stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, con conseguente applicazione dell'art.130 TUSG. Le spese di CTU vanno invece poste a carico dei convenuti in solido.
pag. 8 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di +1 con atto ritualmente notificato,
[...] Controparte_8 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità dell'attore e della convenuta;
Controparte_3
b) condanna per l'effetto i convenuti in solido a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno, la somma residuale di E.16.562,00, oltre agli interessi calcolati come in motivazione;
c) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'RI della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in E.3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
d) pone a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 9 di 10 pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 863/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in c/da Caruso, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SE IT presso il cui studio in Locri alla via Marconi n. 70 elegge domicilio come da mandato in atti;
ATTORE contro
- p.ta i.v.a. - con sede in Roma, alla Via Po Controparte_1 P.IVA_1
n. 20, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
PP NG, del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in Catanzaro, al Viale Pio X° n. 125, come da procura riversata in atti;
nata a [...] il [...] ivi residente in c/da Caruso Controparte_2
n.68;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio gli odierni convenuti, rappresentando che il giorno 12.12.2017, alle ore 9.00 circa, si verificava un incidente stradale lungo la strada comunale del
Comune di Locri che da c.da Caruso si immette sulla via Dromo. Nell'incidente erano coinvolti: l'autovettura Audi A4 tg. CJ906WW (coperta da polizza assicurativa CP_1 n. 01-18559HL), di proprietà e condotta dalla sig.ra e Controparte_3
l'odierno attore mentre si trovava alla guida della sua bicicletta elettrica. L'incidente stradale si verificava in quanto la sig.ra che transitava sulla via Caruso in CP_2 direzione monte-mare, giunta in prossimità dell'incrocio con la via Dromo, per evitare una buca stradale, invadeva la corsia opposta da cui giungeva il L'urto Pt_1 avveniva frontalmente e l'odierno attore riportava gravi lesioni per le quali veniva prontamente soccorso ed accompagnato presso il locale nosocomio Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticata: " ampia ferita lacero contusiva regione frontale sx, contusione spalla sx, ginocchio sx, sospetta frattura polso dx, escoriazione gamba sx e avambraccio dx.". Sul luogo dell'incidente interveniva anche una pattuglia della Polizia
Municipale di Locri che effttuava i rilievi del caso. L'attore veniva, quindi, ricoverato in ortopedia presso l'Ospedale di Locri dove gli venivano effettuate: medicazione chirurgica, sutura estetica ed esami ematochimici;
RX polso dx, ginocchio sx e spalla sx ove si evidenziava: al polso dx la lesione traumatica dell'estremità distale del radio e dell'apofisi stiloide ulnare;
al ginocchio sx: infrazione del piatto tibiale esterno;
alla spalla sx: lesione traumatica del processo acromion-claveare; alla TAC torace: lesione traumatica del processo acromion-claveare di sinistra;
dalla consulenza ortopedica si evidenzia una frattura plurifframmentaria scomposta polso dx, Infrazione piatto tibiale esterno sinistro;
lesione acromion-claveare sinistra. Successivamente veniva trasferito all' dove in data 21.12.2017 veniva sottoposto ad intervento Controparte_4 chirurgico di Osteosintesi con placca volare radio distale dx. Si susseguivano una serie di esami e controlli al polso, alla spalla sx, al ginocchio sx ed effettuati interventi di elettroterapia. In data 04.06.2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Chiedeva pertanto un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 33% del danno biologico oltre il periodo d'inabilità, lamentando altresì un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto lo stesso era stato assunto a tempo determinato come cuoco ed aveva subito una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall' superiore ai 2/3. Rappresentava che la CP_5 compagnia aveva offerto la somma di €.25.500,00 che non poteva certamente soddisfare l'entità del danno che veniva quantificato nella misura complessiva di
€.257.000,00 o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, tra danno pag. 2 di 10 non patrimoniale, danno patrimoniale e morale previa detrazione della somma trattenuta a titolo di acconto.
Si costituiva la compagnia che contestava sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum la domanda attorea. Deduceva che l'incidente non era avvenuto secondo la ricostruzione dell'attore, in quanto dagli stessi rilievi dei Vigili Urbani la buca era distante dal margine destro della corsia di marcia percorsa dall'Audi di 3,25 mt., ovvero circa il doppio della larghezza della vettura medesima. Rappresentava anche che dai danni riportati dai mezzi, per nulla vero è che lo scontro fosse avvenuto frontalmente.
Invocava pertanto l'applicazione dell'art.1227 c.c. oltre a contestare la richiesta risarcitoria sia sotto il profilo della quantificazione medico-legale che sotto quello del risarcimento del danno patrimoniale per nulla supportato da elementi validi. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria.
Dichiarata la contumacia della convenuta e assegnati i termini di cui CP_2 all'art.183 VI comma cpc, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale rinnovata, all'esito della quale, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni depositando note conclusive e all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc. Con IN PUNTO DI CP_7
Come esposto in narrativa, la compagnia convenuta, sin da subito ha contestato la ricostruzione del sinistro per come descritta dall'attore, deducendo nelle note conclusive che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la dinamica dell'incidente non
è stata provata secondo la descrizione dell'attore.
In effetti, dall'esame delle testimonianze rese dai testi di parte attrice: Tes_1
e , si rileva che entrambi dichiarano di non aver
[...] Testimone_2 assistito all'incidente che da quanto risulta si sarebbe verificato sul tratto di strada di incrocio tra la via Caruso e la via Dromo. Entrambi i testi confermano soltanto la circostanza di aver visto solo l'Audi A4 provenire dalla via Caruso in direzione monte- mare (così il teste : “ho visto un'auto scura, Audi A4 che percorreva con Tes_2 direzione monte-mare la strada che da C.da Caruso si immette sulla via Dromo;
ho sentito prima un urlo e poi mi sono recato sul posto con il sig. . Ho visto per Tes_1
pag. 3 di 10 terra una bicicletta e un signore seduto per terra che lamentava dolori”).. Entrambi i testi non riportano di aver visto l'attore e dichiarano che si trovavano ad una distanza di circa 200 mt dal luogo del sinistro. Il teste specifica anche che dal posto in cui Tes_2 si trovava insieme al teste , non era possibile vedere il tratto di strada in Tes_1 curva dove si innesta la via Dromo. (così il teste : “Preciso che da casa del Tes_3
si vede la strada ma non la curva dove la strada si immette sulla via Tes_1
Dromo dove per l'appunto si è verificato il sinistro”). Sempre i testi dichiarano concordemente di aver sentito prima un urlo e poi un rumore e di essere giunti sul posto dopo la collisione. Mentre il teste nulla riesce a riferire sulle condizioni dei Tes_1 mezzi, il teste invece dichiara che la ruota anteriore della bicicletta elettrica Tes_2 era piegata e la forcella storta.
La relazione dei Vigili Urbani intervenuti sul posto chiarisce lo stato dei luoghi e le condizioni dei mezzi coinvolti con le fotografie allegate. Le dichiarazioni rese ai Vigili da entrambe le parti coinvolte sono fra loro contrastanti, in quanto mentre la convenuta dichiarava che nel girare a destra sulla via Dromo si trovava improvvisamente una bicicletta al centro strada e pur frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con la bicicletta che andava ad impattare con la sua autovettura, l'attore invece dichiarava che l'autovettura era al centro strada per evitare probabilmente una buca, e nonostante il tentativo di frenare, a causa della forte velocità, urtava la bicicletta. V'è da dire anche che quanto dichiarato dalla convenuta ai Vigili è stato capitolato dalla CP_2 convenuta compagnia nell'interrogatorio formale deferito e ammesso dal giudice e che, seppur notificato, non è stato reso, con conseguente richiesta della compagnia di ritenere ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art.232 cpc. I Vigili nella loro relazione non riescono invero a ricostruire la dinamica in quanto dichiarano che i mezzi erano stati spostati. In ogni caso, dalle fotografie dei luoghi del sinistro e dei mezzi, si rileva che la buca si trovava al centro del bivio prima del punto in cui dovrebbe essere avvenuto l'impatto, (l'autovettura infatti doveva aver già imboccato la via Dromo e la bicicletta procedeva sulla via Dromo in senso opposto). Appare inverosimile che l'autovettura che doveva girare a destra, si poneva al centro strada dove è proprio posizionata la buca.
Inoltre dalle fotografie si rileva che il punto d'urto è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'autovettura e non con la parte frontale e che le macchie di sangue sono state pag. 4 di 10 rilevate dai Vigili sul finestrino posteriore sinistro dell'autovettura mentre nessuna fotografia di rilievo di tracce ematiche sul parabrezza è stata allegata, per cui quanto dichiarato dai testimoni non troverebbe riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie.
Alla luce di quanto emerge quindi dall'attività istruttoria, non può dirsi sufficientemente provata la dinamica descritta dall'attore e, in assenza di altri elementi, va applicato il principio sussidiario di presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c.
In realtà non si hanno elementi specifici, neppure portati dalla compagnia convenuta, per invocare l'applicazione dell'art.1227 c.c. che richiama l'autoresponsabilità anche del danneggiato che va però dimostrata e tale onere è a carico ovviamente di chi invoca l'applicazione del detto principio. E' proprio in assenza invece di una prova indiscutibile raccolta nel giudizio, di responsabilità esclusiva di una delle parti, che soccorre il principio presuntivo di concorso di colpa. Val la pena comunque ribadire che il principio sancito dall'art.2054 c.c. vale anche in caso di coinvolgimento di un velocipede, per come puntualizzato dalla giurisprudenza di merito: “ In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” (Corte di appello di Milano, sent. N.2542 del 19.7.2022)
SUL QUANTUM DEBEATUR
Si è reso necessario rinnovare l'attività peritale in quanto la prima relazione tecnica non era utilizzabile per le ragioni già esposte con la propria ordinanza e su cui nessuna delle parti ha mosso osservazioni.
Le lesioni riportate dall'attore sono state pertanto oggetto di un'ulteriore valutazione medico-legale i cui esiti non sono stati contestati da nessuna delle parti costituite che non hanno inviato osservazioni.
Le conclusioni a cui il CTU è pervenuto depongono per un riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente pari al 20% con una inabilità biologica temporanea assoluta per giorni 3 (tre), per ricovero per intervento chirurgico di osteosintesi all'ospedale di;
- inabilità biologica temporanea parziale al 75 % per giorni 20 CP_4
pag. 5 di 10 (venti) - inabilità biologica temporanea al 50 % per giorni 50 (cinquanta) - inabilità biologica temporanea al 25 % per i giorni 101 (centouno).
Secondo tali parametri e, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della chiusura della malattia (54 anni), in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ancora adottate per i sinistri antecedenti al 5.3.2025, (data di entrata in vigore delle tabelle ministeriali anche sui danni da macropermanente), il danno non patrimoniale andrà liquidato nella misura di €.76.165,00 quale danno biologico permanente ed €.7848,75 quale danno biologico temporaneo. A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale di
€.110.16 quali spese mediche ritenute dal CTU congrue.
Quanto all'aumento del punto percentuale con la massima personalizzazione prevista in tabella richiesta dall'attore, si osserva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità,” La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto le conseguenze dannose “comuni” -ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe- non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (cfr. Cass., sent. 27.5.2019 n.14364).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova dall'attore che possa giustificare una conseguenza dannosa subita più grave di quelle comuni a qualsiasi danneggiato che abbia riportato le medesime lesioni, per cui una personalizzazione non sarebbe giustificata.
SULLA CAPACITA' LAVORATIVA
In domanda e fino alle conclusioni, l'attore ha chiesto la liquidazione del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, basando la sua richiesta sul riconoscimento in via previdenziale della diminuzione della capacità lavorativa oltre i 2/3.
Come correttamente evidenziato dal CTU la posizione previdenziale non è sovrapponibile nell'ambito della responsabilità civile per cui il solo elemento addotto dall'attore a nulla rileva.
pag. 6 di 10 Come ben noto, la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire i contorni di entrambe le incapacità lavorative sia generica che specifica.
Orbene, per quanto riguarda la capacità lavorativa specifica, i giudici di legittimità hanno a più riprese affermato che non esiste un'automatica correlazione diretta tra la percentuale d'invalidità accertata e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado d'invalidità personale non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice del merito valutarne di caso in caso l'incidenza (cfr. Cass., sent. n.14241 del 24.5.2023; Cass., sent.
n.19537/2007). Nello specifico, trattandosi di danno di natura patrimoniale, l'attore ha soltanto dichiarato di svolgere l'attività di cuoco, ma non ha corredato di alcun elemento reddituale o lavorativo la sua richiesta. Non è stato dimostrato che a causa delle lesioni l'attore abbia subito una flessione lavorativa non avendo dato prova di un rapporto di lavoro in corso al momento del sinistro, per cui non si hanno parametri idonei per considerare fondata la domanda.
Quanto alla incidenza sulla capacità lavorativa generica, anch'essa di per sé costituisce, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una componente che “rientra nell'alveo di quello biologico” perché non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psico-fisica, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggiore fatica e/o più precoce usura.” (cfr. Cass.
Sent. n.28988/2020; Cass., sent. n.1816, 25.8.2014). Ciò vuol dire, sempre secondo l'orientamento di legittimità, che il pregiudizio attiene alla sfera non patrimoniale che va valutato “unitariamente” e per il quale può prevedersi una personalizzazione del risarcimento solo ove ricorrano specifici presupposti, nel senso che tali conseguenze non devono essere generali ed inevitabili per tutti quelli che hanno patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico e a causa del caso concreto. Questo in termini ancora più pratici, significa che non basta che la menomazione abbia inciso sic et simpliciter sugli aspetti dinamico-relazionali, ma che
“quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede
pag. 7 di 10 di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. E' pertanto onere dell'attore, allegare e provare circostanze specifiche che nel caso di specie non sono state fornite. Sul punto il CTU riferisce: “Circa il quesito sulla capacità lavorativa si osserva che i postumi non sono di natura ed entità tali da incidere in maniera significativa sulla capacità specifica reddituale del periziando il quale risulta essere un ristoratore, come riportato sulla carta di identità prodotta in sede di visita peritale.”
La domanda va in tal senso respinta.
Va quindi riconosciuta la risarcibilità del danno biologico per come quantificato ma nella misura pari alla metà in applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art.2054 comma 2 c.c., per cui l'importo risarcibile comprensivo delle spese sanitarie riconosciute congrue è pari ad €.42.062,00. A tale somma va detratto l'importo già liquidato dalla compagnia e pari ad €. 25.500,00, per cui l'importo dovuto in via residuale è pari ad €. 16.562,00.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio, considerato che in sede di accertamento il danno subito è stato comunque superiore a quello riconosciuto dalla compagnia, vanno per metà compensate e per l'altra metà poste a carico dei convenuti. Vanno liquidate ai sensi secondo le tariffe medie applicando lo scaglione dell'importo accertato e liquidato
(decisum) e non su quello richiesto (disputatum) (cfr. Cassazione civile, con la sentenza n. 23875 del 2025). L'importo per metà va inoltre corrisposto in favore dell'RI essendo l'attore stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, con conseguente applicazione dell'art.130 TUSG. Le spese di CTU vanno invece poste a carico dei convenuti in solido.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di +1 con atto ritualmente notificato,
[...] Controparte_8 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità dell'attore e della convenuta;
Controparte_3
b) condanna per l'effetto i convenuti in solido a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno, la somma residuale di E.16.562,00, oltre agli interessi calcolati come in motivazione;
c) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'RI della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in E.3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
d) pone a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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