Decreto cautelare 14 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2024, proposto dalla società Esco Fiat Lux s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venafro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
-della Determina n. 664 del 7.10.2024 adottata dal Comune di Venafro;
- degli atti presupposti, conseguenziali o, comunque, connessi, anche se allo stato non conosciuti, ivi incluso l’ordine di ripresa dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venafro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Esco Fiat Lux s.r.l., odierna ricorrente, è affidataria del servizio di illuminazione pubblica su tutto il territorio del Comune di Venafro, in forza di contratto siglato in data 29.7.2019 con il predetto Ente all’esito di una procedura ad evidenza pubblica.
La società con il proprio ricorso espone, in sintesi:
- di avere, con nota del 17.10.2022 - trasmessa via pec in data 21.10.2022 - richiesto al Comune “ l’avvio della procedura di revisione del Piano Economico Finanziario posto a base dell’affidamento del servizio essendosi verificate variazioni degli indicatori di equilibrio dovute a circostanze ed eventi di forza maggiore (c.d. Evento Destabilizzante, come da Definizioni di cui al punto 1.2 del Contratto), come previsto dall’art. 165 co 6 d.lgvo 50/2016 e dall’art. 4.2 del contratto ” (cfr. pag. 2 ricorso);
- che l’art. 4.2 del contratto di concessione prevede che, qualora le parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico Finanziario (cd. PEF), si rende applicabile il successivo articolo 5.4 in tema di recesso, il quale stabilisce che “ il Concessionario e il Concedente avranno diritto di recedere dalla Convenzione nel caso in cui entro 180 giorni dalla richiesta di revisione del Piano Economico e Finanziario da una delle parti, ai sensi del punto 4.2, non sia raggiunto un accordo sulle nuove condizioni. In tal caso le Parti procederanno, entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di recesso, in contradittorio e con la presenza del Direttore dei Lavori a redigere apposito Verbale per la quantificazione degli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), che saranno dovuti al Concessionario, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse come stabilito dall’Art. 165 Comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ”;
- di avere pertanto comunicato, alla scadenza del termine di 180 giorni previsto dall’art. 5.4. del contratto, e nel silenzio del Comune, il recesso dalla concessione, con nota del 23.5.2023;
- che, con nota prot. n. 11274 del 1°.6.2023 il Comune di Venafro, allora, “ pretestuosamente richiedeva di produrre documentazione che l’attrice aveva già trasmesso con l’istanza di revisione del 17.10.2022 ” (cfr. ricorso, pag. 4);
- che alla nota comunale del 1°.6.2023 la società ha dato riscontro con nota trasmessa via pec in data 3.6.2023 (cfr. allegato 10 del ricorso introduttivo), con la quale è stato: a) evidenziato il “ comportamento dilatorio del Comune rispetto ai tempi previsti dall’art. 165 co 6 d.lgvo 50/2016 e dall’art. 4.2 del contratto ”; b) ribadito “ l’aumento esponenziale del PUN dell’energia elettrica e l’incidenza sul PEF, la non imputabilità dell’evento alla concessionaria oltre che la proposta di adeguamento del canone variando il solo art. 1.5 (Corrispettivo)” (cfr. ricorso, pag. 5);
- che dopo una interlocuzione con i responsabili tecnici del Comune, e all’esito di una riunione tenutasi il 20.06.2023 (cfr. il relativo verbale, allegato 11a del ricorso introduttivo), le parti, alla presenza della Direzione Lavori, hanno differito al 31.08.2023 il termine di operatività del recesso;
- che “ nonostante l’operato recesso con decorrenza 31.08.2023 il Comune di Venafro è rimasto inerte in relazione non solo al dovere di avviare il procedimento e concluderlo ma anche all’obbligo di cui all’art. 5.4 (redazione di Verbale per quantificazione degli oneri previsti) e, in violazione anche del dovere di cooperazione nonché dell’obbligo di buona fede e correttezza, non ha posto in essere quanto di propria competenza, lasciando così nel “limbo” la gestione della pubblica illuminazione che, in quanto pubblico servizio, non può essere disalimentata dal concessionario che continua sostenerne gli oneri ” ( cfr. ricorso, pag. 6);
- che tempo dopo, con determina n. 664 del 7.10.2024, il Comune di Venafro ha disposto l’archiviazione della richiesta di revisione del PEF, “ in quanto carente della documentazione indicata nell’art. 4.2. del Contratto ” (cfr. ricorso, pag. 7);
- che con atto di citazione notificato in data 8.10.2024 la ricorrente ha quindi evocato davanti al Tribunale di Isernia il Comune di Venafro, “ domandando pronuncia di accertamento della legittimità del recesso con effetto dal 31.08.2023 e di condanna dell’ente al pagamento in suo favore, gli importi di cui all’art. 176 comma 4 lett. a) e b) del d.lgvo 50/2016 ” (cfr. ricorso, pag.7).
2. Tutto ciò premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità della predetta determina comunale n. 664 del 7.10.2024, ha promosso l’odierno ricorso, con il quale è stato impugnato il detto provvedimento, nonché gli atti ad esso connessi.
Il gravame è stato affidato ad un unico e articolato motivo, così rubricato:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 165 co 6 d. lgvo 50/2016, 4.2 e 5.4 del Contratto di Concessione. Carenza di potere e di motivazione.
In estrema sintesi, la ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che il provvedimento adottato sarebbe stato assunto in violazione dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, e dell’art. 5.4. del Contratto.
Al riguardo la ricorrente deduce che l’esegesi della disposizione di cui all’art. 165 comma 6 d.lgs. n. 50/2016 “ subordina in definitiva il diritto al recesso soltanto al mancato accordo ”, e che “ la ricorrente ha esercitato tale diritto ”: sicché “ illegittima e contra legem si pone pertanto la Determina impugnata poiché il Comune anziché disporre la convocazione per dar seguito al recesso (secondo quanto previsto nell’art. 5.4 co 2 del contratto), tenta [con l’adozione del provvedimento impugnato] di snaturare la portata e la valenza contrattuale del diritto del concessionario, la cui lesione legittima il ricorso giurisdizionale ” (cfr. ricorso, pag. 10).
Sotto altro profilo, inoltre, la ricorrente lamenta che in seguito all’istanza di revisione, decorsi i 180 giorni previsti dall’art. 5.4 del Contratto, e una volta “ fissata congiuntamente la data di operatività del recesso al 31 agosto 2023, salvo accordo, il Comune di Venafro non poteva autonomamente determinarsi ad “archiviare la richiesta di revisione … in quanto carente della documentazione indicata nell’art. 4.2 del Contratto” a distanza di oltre un anno dalla richiesta” (cfr. ricorso, pag. 11). Il Comune, osserva la ricorrente, avrebbe dovuto dare invece atto del mancato raggiungimento dell’accordo, adeguando il proprio comportamento a buona fede e correttezza: valori che nella specie sarebbero rimasti per contro inosservati, “ sia per il silenzio assunto dopo la richiesta della concessionaria del 17 ottobre 2022 sia per il silenzio assunto dopo il verbale di sospensione del 20 giugno 2023 e sia infine, per la motivazione del provvedimento impugnato ove, tra l’altro, afferma che la concessionaria non avrebbe allegato all’istanza il PEF approvato in sede di gara quando gli atti di gara sono da essa custoditi” (cfr. ricorso, pag. 11).
La società ricorrente osserva, infine, che dalla lettura delle disposizioni normative concernenti la gestione delle sopravvenienze nel rapporto concessorio – nell’ambito sia del previgente d.lgs. n. 163/2006, sia del d.lgs. n. 50/2016, come detto applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è processo, sia, da ultimo, del vigente d.lgs. n. 36/2023 – emerge comunque la voluntas legis “ di gestire la materia delle sopravvenienze nel rapporto concessorio attraverso la possibilità di addivenire ad un accordo di revisione delle originarie condizioni pattuite, in mancanza del quale l’unica soluzione possibile è il recesso dal contratto” (cfr. ricorso, pag. 14): il comportamento tenuto dal Comune successivamente alla richiesta di revisione del PEF del 17.10.2022 assumerebbe pertanto, ad avviso della ricorrente, “ i connotati impliciti del diniego di un accordo ”, da cui l’invocata illegittimità della determina impugnata nella parte in cui ordina, all’opposto, la ripresa dei lavori.
3. Con decreto presidenziale n. 118/2024 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche articolata da parte ricorrente.
4. Nel prosieguo, si è costituito in giudizio il Comune di Venafro, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
L’Amministrazione, al riguardo, ha premesso che con il ricorso introduttivo è stato chiesto unicamente l’annullamento della determinazione con cui il Comune aveva dichiarato improcedibile l’istanza di revisione del PEF ex art. 4.2 del contratto e, conseguentemente, disposto la ripresa dei lavori. Ciò posto, la difesa resistente ha osservato che, “ avendo l’ente con la suindicata determinazione contestato la circostanza dell’intervenuto recesso, appare del tutto evidente che il TAR non può pronunciarsi sulla domanda senza accertare nel merito se si sia verificata o meno l’ipotesi di recesso invocata da controparte ”: ma tale accertamento, “ in assenza di una domanda specifica, è precluso non potendo trovare applicazione l’art. 8 del cpa il quale consente al GA un accertamento incidentale delle questioni solo ove esse non rientrino nella propria giurisdizione esclusiva ”, alla quale la presente controversia deve invece ritenersi attratta, ex art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a..
Nel merito, l’Amministrazione ha inoltre dedotto, sotto molteplici profili, l’infondatezza del ricorso.
5. All’esito dell’udienza camerale del 6 novembre 2024 il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 126/2024, ha respinto l’istanza cautelare articolata dalla ricorrente per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ; ma con la medesima ordinanza il Tribunale ha fissato per la trattazione del ricorso in sede di merito l'udienza pubblica del 7 maggio 2025.
6. Con ordinanza 4785/2024 del 18.12.2024 la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente avverso l’ordinanza n. 126/2024.
7. In vista dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025 le parti hanno depositato le rispettive memore ex art. 73 c.p.a. insistendo sulle rispettive tesi; il Comune di Venafro ha altresì depositato uno scritto di replica.
8. All’esito dell’udienza pubblica, una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
9. Il Collegio ritiene, preliminarmente, opportuno ribadire che, come già avvertito in occasione dell’ordinanza cautelare n. 126/2024, la presente controversia si presenta riconducibile alla sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., avendo ad oggetto l’impugnativa del provvedimento con cui il Comune di Venafro ha disposto l’archiviazione dell’istanza di revisione del piano economico e finanziario relativo al rapporto concessorio in essere con la società ricorrente. Detto procedimento di revisione, infatti, regolato dall’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis) , coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi, donde l’attrazione delle controversie ad esso relative alla giurisdizione del giudice amministrativo. Diversamente, invece, per le controversie relative all’accertamento della legittimità del recesso esercitato dal concessionario a seguito del rifiuto del concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non attenendo esse alla procedura di gara, né ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, né rientrando esse, infine, nell'alveo delle lett. b) e c) dell'art. 133 c.p.a., poiché non è in discussione, in tal caso, la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati (cfr. Cass. civ. SS.UU. ordinanza n. 7735/2023).
10. Le considerazioni che precedono rendono allora priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla difesa comunale. Il provvedimento impugnato è, infatti, espressione del potere autoritativo dell’Amministrazione, ed è – sin dalla prospettazione ricorsuale – lesivo dell’interesse legittimo della ricorrente a ottenere dall’Ente comunale una valutazione sull’istanza di revisione del PEF, sicché deve ritenersi destituito di fondamento l’assunto, posto alla base dell’eccezione in disamina, secondo cui “ la determinazione impugnata ha ad oggetto l’esercizio non già di una funzione provvedimentale rispetto alla quale il soggetto destinatario vanta una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo bensì l’esercizio di una facoltà discendente direttamente dal rapporto concessorio rispetto al quale la ricorrente vanta una posizione di diritto soggettivo ” (cfr. memoria comunale del 30.10.2024, pagg. 6-7).
Ciò posto, il Collegio deve però aggiungere che entrambe le parti, nelle rispettive memorie ex art. 73 c.p.a., hanno dato atto dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale, pur con la particolarità di farla risalire a causali, e pertanto a tempistiche, rispettivamente diverse: la ricorrente, alla propria dichiarazione di recesso; il Comune, al proprio provvedimento del 9 dicembre 2024 di risoluzione in danno dell’avversaria del contratto inter partes ( cfr. documentazione prodotta dalla difesa comunale in data 24.3.2025). Il che però non significa che possa dirsi venuto automaticamente meno l’interesse a base del presente ricorso.
Al riguardo, il Collegio ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l'accertamento dell'inutilità della sentenza, e cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione ” ( cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 7497/2024).
Tanto premesso, il Collegio rileva che il contenzioso vertente sulla legittimità del recesso promosso dalla ricorrente e già in atto in sede civile, nonché quello ulteriore ancora promuovibile in materia, non consentono di reputare per ciò stesso priva di utilità la pronuncia sul merito della presente causa, quantomeno ai fini della corretta definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti; né, comunque, alcuna delle parti ha fornito dimostrazione di una sua ipotetica inutilità sopravvenuta.
La ricorrente, inoltre, nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 4.4.2025, alla luce della sopravvenuta risoluzione del contratto di concessione, ha chiesto al Tribunale di emettere anche una “ pronuncia di condanna al ristoro dei danni da provvedimento illegittimo, così convertendo ex art 34 co 3 cpa la originaria domanda di annullamento, a tal fine manifestando con il presente atto, l’emendatio riduttiva della domanda volta all'accertamento dell’invalidità del provvedimento amministrativo e così dichiarando il proprio interesse, anche di natura non patrimoniale”.
Orbene, il Collegio deve osservare che tale -pur non del tutto chiara- domanda risarcitoria, articolata nella suindicata memoria, è da ritenersi comunque nuova , in quanto non compresa nell’originario thema decidendum . Tale domanda risulta allora inammissibile, in quanto non è stata introdotta mediante atto ritualmente notificato alla controparte.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la detta irrituale domanda racchiuda, in ogni caso, anche la manifestazione di un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a. (“ quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”). Il che conferma la ineludibilità dello scrutinio di legittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
La più autorevole giurisprudenza ha affermato, infatti, che, « per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. »; e che, « una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda » (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8).
11. Il ricorso nel merito è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
12. Il Collegio reputa introduttivamente necessario, avendo la controversia ad oggetto un provvedimento comunale di archiviazione dell’istanza di revisione del PEF avanzata dalla società ricorrente, riportare, di seguito, le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la fattispecie controversa.
La disciplina legislativa ratione temporis applicabile alla presente vicenda è essenzialmente racchiusa, come già ricordato, nell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “ Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni” il quale, al suo comma 6, statuisce quanto segue: “ il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse ”.
Quanto alle disposizioni sulla revisione del PEF contemplate dal contratto sottoscritto tra le parti in data 29.7.2019, il Collegio ricorda che quest’ultimo stabilisce, all’art. 4.2, rubricato “ Riequilibrio Economico e Finanziario ”, quanto segue:
“ Ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016, qualora dovessero verificarsi variazioni degli Indicatori di equilibrio seguenti a qualunque evento non imputabili al Concessionario che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario le parti concordano di procedere ad una revisione del Piano Economico e Finanziario. Sono altresì considerati eventi non imputabili al Concessionario capaci di produrre una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario per esempio: - Circostanze ed eventi di forza maggiore come sopra definiti; - Sopraggiunta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e condizioni di realizzazione e gestione economica dell’Opera o dei Servizi; - Varianti di cui al punto 3.3 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario; - Sospensioni della costruzione o gestione di cui al punto 3.7.. Resta inteso che nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli per il Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del Concedente. Al verificarsi di uno degli eventi che comportano una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, la parte ne darà comunicazione per iscritto alla controparte con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione ;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti; e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 5.4 in tema di recesso. E’ fatta salva la possibilità, da parte del concedente di sottoporre la revisione del piano Economico-Finanziario alla previa valutazione del NARS ai sensi dell’Art. 165 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ”.
Il successivo art. 5.4 del contratto, rubricato “ Recesso ”, a sua volta prevede:
“Il Concessionario e il Concedente avranno diritto di recedere dalla Convenzione nel caso in cui entro 180 giorni dalla richiesta di revisione del Piano Economico e Finanziario da una delle parti, ai sensi del punto 4.2, non sia raggiunto un accordo sulle nuove condizioni. In tal caso le Parti procederanno, entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di recesso, in contradittorio e con la presenza del Direttore dei Lavori a redigere apposito Verbale per la quantificazione degli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), che saranno dovuti al Concessionario, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse come stabilito dall’Art. 165 Comma 6 del D. Lgs. 50/2016. Sono fatte salve tutte le facoltà attribuite dalla legge alle Pubbliche Amministrazioni Concedenti”.
13. Tanto premesso, con riferimento al merito di causa il Collegio rileva che, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione con il proprio provvedimento in epigrafe, la società ricorrente, pur avendo allegato a corredo dell’istanza di revisione originariamente trasmessa in data 21.10.2022 solo alcuni dei documenti richiesti dal citato art. 4.2 del contratto, aveva però poi, nella sostanza, effettivamente prodotto la documentazione prevista dalla medesima disposizione contrattuale. Il che era avvenuto, in particolare, con l’integrazione – sollecitata dall’Amministrazione in data 1°.6.2023 - trasmessa via pec il 3.6.2023, all’esito della quale la produzione documentale richiesta poteva ritenersi ormai sostanzialmente completata.
Più in dettaglio, infatti, in allegato all’istanza di revisione trasmessa il 21.10.2022 la società ricorrente aveva fornito: 1) il Piano Economico-Finanziario in disequilibrio di cui alla lettera a) dell’art. 4.2 del contratto, in un file denominato appunto PEF in disequilibrio ; 2) il Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione di cui alla lettera b) dell’art. 4.2 del contratto, in un file denominato PEF revisionato (cfr. allegato 5 del ricorso introduttivo).
Nella successiva integrazione trasmessa via pec in data 3.6.2023 a riscontro della richiesta del Comune del 1°.6.2023, la ricorrente aveva poi compendiato in una nota - all’interno del file denominato “ riscontro nota 01.06.2023 a ns ultimo sollecito revisione PEF.PDF ” - la “ relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione”, la “relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti”, e la "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato”, ossia i documenti rispettivamente richiesti ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell’art. 4.2 del contratto ( cfr. sul punto la memoria della ricorrente depositata il 4.4.2025, pagg. 2-5).
13.1. La circostanza che con l’integrazione del 3.6.2023 fosse stata praticamente completata la produzione della documentazione richiesta dal su indicato art. 4.2 ai fini della valutazione della proposta di revisione del PEF trova, inoltre, un solido riscontro nel contenuto del verbale della riunione tenutasi tra le parti, con la partecipazione del Direttore dei lavori, il 20 giugno 2023 (cfr. allegato 11a del ricorso). Dalla lettura del detto verbale emerge infatti con chiarezza come, in quella sede, alcuna obiezione fosse stata mossa dal Comune circa la completezza della documentazione presentata dalla ricorrente, da ultimo, proprio con l’integrazione del 3.6.2023, a sostegno della sua istanza di revisione del PEF, appalesandosi, anzi, la piena comprensione, da parte dell’Ente, delle ragioni che avevano determinato la sopravvenuta alterazione dell’equilibrio economico e finanziario del rapporto concessorio, come pure la riconosciuta non imputabilità di tali sopravvenienze al concedente e/o al concessionario. Nel medesimo verbale veniva infine eloquentemente avvertito che era “ intenzione dell’Ente riconoscere le esigenze del Concessionario, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello stesso Comune, prevedendo un ristoro economico da concordare per i maggiori costi sostenuti dal Concessionario a causa dell’elevato aumento del costo dell’energia elettrica riscontrato ” (cfr. il citato verbale, pag. 1).
Sicché deve ritenersi smentita dalle risultanze procedimentali la prospettazione di parte resistente, ancora sostenuta nella memoria depositata in data 2.4.2025 e nel successivo scritto di replica, circa la pretesa incompletezza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza di revisione del PEF. Senza dire, infine, che, ove mai fosse risultato ancora mancante un qualche residuo dato documentale, il Comune, in tale evenienza, per elementari ragioni di correttezza contrattuale, avrebbero dovuto a quel punto specificamente richiederlo alla controparte, che ogni altro documento aveva già fornito, e non già archiviarne l’istanza senza preavviso.
13.2. Da quanto sopra esposto consegue, pertanto, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di archiviazione della richiesta di revisione del PEF del 7.10.2024, adottato, oltretutto a distanza di oltre un anno dalla sopra richiamata riunione del 20.6.2023, atteso che, in sintesi:
a) a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, dalla ricorrente era stata fornita la documentazione contrattualmente prevista ai fini della valutazione della predetta richiesta, sicché si manifesta del tutto carente - oltre che distonica rispetto ai contenuti dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, e degli artt. 4.2 e 5.4 del contratto - la motivazione posta a fondamento del provvedimento, e parimenti carente l’istruttoria comunale compiuta a monte dell’adozione dello stesso atto (per non dire di quella che avrebbe dovuto svolgersi sul merito della richiesta di revisione della società);
b) il provvedimento gravato risulta, inoltre, contraddittorio e irragionevole rispetto all’andamento e all’esito della riunione tenutasi il 20 giugno 2023 (occasione nella quale il Comune avrebbe potuto e dovuto rappresentare alla società ricorrente le proprie eventuali riserve circa la completezza degli atti prodotti ai fini della valutazione dell’istanza di revisione del PEF, ed eventualmente sollecitare, quindi, una integrazione della documentazione già presentata).
14. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata Determina del Comune di Venafro n. 664 del 7.10.2024.
15. La complessità della vicenda contenziosa e le sue peculiarità giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla la Determina del Comune di Venafro n. 664 del 7.10.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO