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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 163/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Maletta;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Mercurio;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: revisione regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22., u.c. c.p.c.; il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. e 473-bis.29 c.p.c., iscritto a ruolo il 6.2.2024, Parte_1
ha chiesto la modifica del decreto del 3.7.2023 (n. 1398/2021 r.g.), con cui il Tribunale di
[...]
Crotone ha regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_1
e nati rispettivamente in data 24.3.2010 e 30.9.2015, dalla relazione more Persona_2 uxorio con , disponendo: l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso CP_1 la madre e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, una certa regolamentazione del diritto di visita e l'obbligo posto in capo al padre di contribuire al mantenimento dei minori per complessivi
1 € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
col suddetto decreto il Tribunale ha altresì aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337 c.c. ed incaricato i
Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare in oggetto.
In fatto, il ricorrente ha dedotto che, nelle more, la resistente si è trasferita in un'altra città ed i figli vivono oramai stabilmente con lui da oltre un anno;
pertanto, ha chiesto disporsi: il collocamento dei minori presso di sé con autorizzazione al cambio della città di residenza degli stessi;
una certa regolamentazione del diritto di visita;
l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento della prole, versandogli € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata istruita con produzione documentale e con l'ascolto delle parti e della figlia minore ed è stata riservata per la decisione all'udienza cartolare del Per_1
29.1.2025, con ordinanza di pari data, come da calendario del processo in atti (v. ord. 14.7.2024).
Il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. In termini generali, va osservato che l'art. 337-quinquies c.c. riconosce ai genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e la misura e la modalità del contributo da corrispondere per il loro mantenimento.
L'elencazione delle disposizioni che possono essere oggetto di revisione non ha carattere tassativo, potendo essere chiesta anche con riferimento a tutte quelle disposizioni che incidono sui diritti ed interessi della prole.
La modifica deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La norma su citata si salda logicamente con quella contenuta nell'art. 473-bis.29 c.p.c., secondo cui la sopravvenienza di giustificati motivi consente la revisione dei provvedimenti resi a tutela dei minori.
Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito o anche a mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione (v. Cass. civ. 20.6.2014 n. 1414; Cass. Civ.
7.3.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n.
12235).
3. Tanto chiarito in termini generali, si premette, sul versante istruttorio, che non si è disposto ex officio l'ascolto del minore (classe 2015) non soltanto in ragione dell'età Persona_3
dello stesso e della mancanza di elementi acquisiti al giudizio che evidenzino una effettiva capacità
2 di discernimento, tale da rendere possibile il suo ascolto, avendo egli un'età inferiore ad anni 12 ma anche perché ritenuto superfluo alla luce delle emergenze processuali.
4. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare la sopravvenienza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento dei figli e, conseguentemente, su quello economico.
In particolare, è stato accertato che i minori vivono stabilmente con il ricorrente a DA (KR) da oltre un anno e che la resistente si è trasferita con il suo compagno a Cirò Marina (KR).
Nel dettaglio, unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti (verbb. ud. 10.7.2024 e 3.12.2024), va valorizzata l'audizione della minore (classe 2010), la quale all'udienza del 3.12.2024 Persona_4 ha riferito quanto segue: “vivo con mio padre e mio fratello che ha compiuto 9 anni a Per_2
settembre. Sto bene con loro. Vivo con loro da dicembre 2023, prima vivevo con mia madre a TE di UT. Lei ha scelto di andare a vivere con il compagno a Cirò Marina e ha chiesto Persona_5
a mio padre come fare per il trasferimento della scuola mia e di mio fratello da EL (dove andavo io) e da TE di UT (dove andava mio fratello) a DA;
l'ho vissuto come un abbandono perché ha preferito andare con il compagno piuttosto che restare con me. Da settembre
2024 frequento il primo anno di scuola superiore a Crotone, mentre mio fratello frequenta la quarta elementare a DA. Per andare a scuola mi sposto col pullman. A DA mi trovo bene, ho amiche con cui esco ogni tanto la sera, le domeniche pomeriggio vado al campo di calcio di DA
a vedere le partite con le mie amiche. Vedo mia madre ogni due settimane in media a Cirò, generalmente mi accompagna e mi viene a prendere mio padre;
a volte viene lei a DA con il compagno. Con lui ho un buon rapporto. Con mia madre ci sono stata giovedì scorso fino a sabato scorso a casa sua a Cirò; mi ha accompagnato e mi è venuta a prendere mio padre. Mio fratello non va mai a Cirò perché non vuole lasciare papà, però quando viene mia madre a DA trascorre tempo con lei”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
Aggiungasi che le relazioni dei Servizi Sociali in atti attestano che dal dicembre 2023 i minori vivono stabilmente a DA con il padre, con cui hanno un rapporto sereno e che incontrano la madre, trasferitasi a Cirò Marina, periodicamente e compatibilmente con i loro impegni e la loro volontà.
Da tanto consegue che i figli devono essere collocati in via prevalente presso il padre a DA
(KR).
3 Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse dei figli a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve essere disposto il seguente regime di incontri madre-figli: un week-end alternato e due pomeriggi a settimana, le ricorrenze ed i giorni di Natale, Pasqua e relative vigilie in base al criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo almeno
15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre previo accordo con il padre entro 24 ore prima.
Circa, poi, la misura del contributo al mantenimento della prole, premesso che il padre, quale genitore convivente, vi provvederà in via diretta, si ritiene equo e congruo - alla luce della condizione economica delle parti, come risultante dalle allegazioni difensive e dalla documentazione prodotta in atti - determinare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli dalla resistente, quale genitore non collocatario, nella somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che saranno corrisposti al ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
Infine, quanto al trasferimento della città di residenza della prole, richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che, nelle more del presente giudizio, la resistente ha effettuato il cambio di residenza dei minori a DA (v. dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 3.12.2024).
6. SPESE DI LITE.
In ragione dell'esito complessivo delle risultanze decisorie, le spese vanno compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della resistente, prevalentemente soccombente, secondo l'importo indicato in dispositivo, applicati i parametri minimi ex d.m. 147/2022, considerate l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
Dette spese debbono essere rimborsate allo Stato, sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito sul punto dall'oramai consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 136/2020, n. 11590/2019, n. 22017/2018).
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- colloca in via prevalente i figli presso il ricorrente a DA (KR);
- dispone per il diritto di visita come in parte motiva;
4 - pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre all'adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al trasferimento della residenza dei minori;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna la resistente al pagamento dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 2.906,00, oltre accessori come per legge e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, in favore dello
Stato.
Si comunichi al Giudice tutelare dinanzi al quale pende il procedimento di vigilanza nonché ai Servizi
Sociali di DA, affinché proseguano il lavoro di monitoraggio del nucleo familiare e relazionino al Giudice tutelare con cadenza trimestrale.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 163/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Maletta;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Mercurio;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: revisione regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22., u.c. c.p.c.; il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. e 473-bis.29 c.p.c., iscritto a ruolo il 6.2.2024, Parte_1
ha chiesto la modifica del decreto del 3.7.2023 (n. 1398/2021 r.g.), con cui il Tribunale di
[...]
Crotone ha regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_1
e nati rispettivamente in data 24.3.2010 e 30.9.2015, dalla relazione more Persona_2 uxorio con , disponendo: l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso CP_1 la madre e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, una certa regolamentazione del diritto di visita e l'obbligo posto in capo al padre di contribuire al mantenimento dei minori per complessivi
1 € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
col suddetto decreto il Tribunale ha altresì aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337 c.c. ed incaricato i
Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare in oggetto.
In fatto, il ricorrente ha dedotto che, nelle more, la resistente si è trasferita in un'altra città ed i figli vivono oramai stabilmente con lui da oltre un anno;
pertanto, ha chiesto disporsi: il collocamento dei minori presso di sé con autorizzazione al cambio della città di residenza degli stessi;
una certa regolamentazione del diritto di visita;
l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento della prole, versandogli € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata istruita con produzione documentale e con l'ascolto delle parti e della figlia minore ed è stata riservata per la decisione all'udienza cartolare del Per_1
29.1.2025, con ordinanza di pari data, come da calendario del processo in atti (v. ord. 14.7.2024).
Il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. In termini generali, va osservato che l'art. 337-quinquies c.c. riconosce ai genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e la misura e la modalità del contributo da corrispondere per il loro mantenimento.
L'elencazione delle disposizioni che possono essere oggetto di revisione non ha carattere tassativo, potendo essere chiesta anche con riferimento a tutte quelle disposizioni che incidono sui diritti ed interessi della prole.
La modifica deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La norma su citata si salda logicamente con quella contenuta nell'art. 473-bis.29 c.p.c., secondo cui la sopravvenienza di giustificati motivi consente la revisione dei provvedimenti resi a tutela dei minori.
Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito o anche a mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione (v. Cass. civ. 20.6.2014 n. 1414; Cass. Civ.
7.3.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n.
12235).
3. Tanto chiarito in termini generali, si premette, sul versante istruttorio, che non si è disposto ex officio l'ascolto del minore (classe 2015) non soltanto in ragione dell'età Persona_3
dello stesso e della mancanza di elementi acquisiti al giudizio che evidenzino una effettiva capacità
2 di discernimento, tale da rendere possibile il suo ascolto, avendo egli un'età inferiore ad anni 12 ma anche perché ritenuto superfluo alla luce delle emergenze processuali.
4. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare la sopravvenienza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento dei figli e, conseguentemente, su quello economico.
In particolare, è stato accertato che i minori vivono stabilmente con il ricorrente a DA (KR) da oltre un anno e che la resistente si è trasferita con il suo compagno a Cirò Marina (KR).
Nel dettaglio, unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti (verbb. ud. 10.7.2024 e 3.12.2024), va valorizzata l'audizione della minore (classe 2010), la quale all'udienza del 3.12.2024 Persona_4 ha riferito quanto segue: “vivo con mio padre e mio fratello che ha compiuto 9 anni a Per_2
settembre. Sto bene con loro. Vivo con loro da dicembre 2023, prima vivevo con mia madre a TE di UT. Lei ha scelto di andare a vivere con il compagno a Cirò Marina e ha chiesto Persona_5
a mio padre come fare per il trasferimento della scuola mia e di mio fratello da EL (dove andavo io) e da TE di UT (dove andava mio fratello) a DA;
l'ho vissuto come un abbandono perché ha preferito andare con il compagno piuttosto che restare con me. Da settembre
2024 frequento il primo anno di scuola superiore a Crotone, mentre mio fratello frequenta la quarta elementare a DA. Per andare a scuola mi sposto col pullman. A DA mi trovo bene, ho amiche con cui esco ogni tanto la sera, le domeniche pomeriggio vado al campo di calcio di DA
a vedere le partite con le mie amiche. Vedo mia madre ogni due settimane in media a Cirò, generalmente mi accompagna e mi viene a prendere mio padre;
a volte viene lei a DA con il compagno. Con lui ho un buon rapporto. Con mia madre ci sono stata giovedì scorso fino a sabato scorso a casa sua a Cirò; mi ha accompagnato e mi è venuta a prendere mio padre. Mio fratello non va mai a Cirò perché non vuole lasciare papà, però quando viene mia madre a DA trascorre tempo con lei”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
Aggiungasi che le relazioni dei Servizi Sociali in atti attestano che dal dicembre 2023 i minori vivono stabilmente a DA con il padre, con cui hanno un rapporto sereno e che incontrano la madre, trasferitasi a Cirò Marina, periodicamente e compatibilmente con i loro impegni e la loro volontà.
Da tanto consegue che i figli devono essere collocati in via prevalente presso il padre a DA
(KR).
3 Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse dei figli a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve essere disposto il seguente regime di incontri madre-figli: un week-end alternato e due pomeriggi a settimana, le ricorrenze ed i giorni di Natale, Pasqua e relative vigilie in base al criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo almeno
15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre previo accordo con il padre entro 24 ore prima.
Circa, poi, la misura del contributo al mantenimento della prole, premesso che il padre, quale genitore convivente, vi provvederà in via diretta, si ritiene equo e congruo - alla luce della condizione economica delle parti, come risultante dalle allegazioni difensive e dalla documentazione prodotta in atti - determinare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli dalla resistente, quale genitore non collocatario, nella somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che saranno corrisposti al ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
Infine, quanto al trasferimento della città di residenza della prole, richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che, nelle more del presente giudizio, la resistente ha effettuato il cambio di residenza dei minori a DA (v. dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 3.12.2024).
6. SPESE DI LITE.
In ragione dell'esito complessivo delle risultanze decisorie, le spese vanno compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della resistente, prevalentemente soccombente, secondo l'importo indicato in dispositivo, applicati i parametri minimi ex d.m. 147/2022, considerate l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
Dette spese debbono essere rimborsate allo Stato, sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito sul punto dall'oramai consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 136/2020, n. 11590/2019, n. 22017/2018).
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- colloca in via prevalente i figli presso il ricorrente a DA (KR);
- dispone per il diritto di visita come in parte motiva;
4 - pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre all'adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al trasferimento della residenza dei minori;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna la resistente al pagamento dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 2.906,00, oltre accessori come per legge e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, in favore dello
Stato.
Si comunichi al Giudice tutelare dinanzi al quale pende il procedimento di vigilanza nonché ai Servizi
Sociali di DA, affinché proseguano il lavoro di monitoraggio del nucleo familiare e relazionino al Giudice tutelare con cadenza trimestrale.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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