Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4878/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4878/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1967, nella qualità di Amministratore di Sostegno del proprio coniuge Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], difeso e rappresentato
[...] C.F._2 dall'Avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliato in Linguaglossa (CT) nella Via Pio
IX n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Casiraro, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maccarrone giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
- ha lavorato alle dipendenze di , con sede legale corrente Controparte_2
in Catania, via A. Stoppani n. 19, con mansione di carpentiere edile;
- a far data dall'anno 2020, è stato impegnato in lavori edili di ristrutturazione di una civile abitazione presso il cantiere sito in Catania, via Selvosa n. 42;
- in data 01.09.2020, dovendo procedere alla realizzazione di un muro di cinta all'interno del cantiere ed in assenza di predisposizione, da parte del datore di lavoro, di adeguate impalcature atte ad impedire la caduta dall'alto, predisponeva, unitamente ad un altro operaio, una impalcatura provvisionale, dalla quale cadeva, schiantandosi rovinosamente a terra da un'altezza di circa 3 metri;
- a seguito dell'infortunio, i dipendenti dell'impresa edile presenti sul posto allertavano immediatamente i soccorritori del 118 e alle ore 14:13 del medesimo giorno, veniva trasportato con codice rosso presso il Pronto Soccorso (P.S.) dell'
[...]
Controparte_3
, ove a seguito delle lesioni emerse dalle indagini esperite, veniva ricoverato
[...] presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) e Controparte_4 Controparte_5 sottoposto ad intervento di “... craniectomia FTP (Fronto-Temporo- Parietale od anche
Fronto-Polare) sx ed evacuazione dell'ematoma”;
- veniva, pertanto, dapprima trasferito presso l' Controparte_6 dell' , dove rimaneva ricoverato sino all'08/10/2020 e poi Controparte_7 trasferito presso l' dell' Controparte_6 Controparte_8 con diagnosi di “Politrauma da caduta”;
[...]
- in data 20/02/2021, era nuovamente ricoverato presso l'
[...]
per essere sottoposto, in data 02/04/2021, ad Controparte_9 intervento di: “Cranio-plastica e derivazione ventricolo peritoneale causa idrocefalo”;
- dopo una lunga riabilitazione, durata ben 563 giorni, dapprima presso la Neuro-
Riabilitazione Intensiva del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca e, quindi, presso il Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, veniva, infine, dimesso in data 17.03.2022.
Parte ricorrente ha riferito altresì che in data 2 settembre 2020 il sinistro veniva denunciato alla competente sede , regolarmente riconosciuto con caso n. 517793215 CP_1
pagina 2 di 9 e, a seguito degli accertamenti effettuati, l' le aveva riconosciuto un'indennità a titolo CP_1 di inabilità temporanea assoluta dal 05.09.2020 all'11.02.2022, come da prospetto CP_1 del 24/02/2022 allegato, un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari complessivamente all'85% (unificando i 3 infortuni del 3/8/2007, del 26/04/2016 e
24/09/2019, precedentemente riconosciuti) con conseguente costituzione di una rendita vitalizia a decorrere dal 12/02/2022.
Parte ricorrente ha dedotto di avere richiesto di essere sottoposta a visita medica collegiale al fine di elevare detta percentuale relativa ai postumi invalidanti derivanti dall'infortunio dall'85% al 100% con ulteriore riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa e con riliquidazione del relativo indennizzo, allegando al ricorso
CP_1 anche i verbali sanitari di riconoscimento dell'inabilità con diritto ad indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Ha riferito che con verbale di visita medica collegiale del 28/09/2023, l' CP_1 riesaminando il caso, ha aumentato la valutazione della menomazione dell'integrità psico- fisica da 85% a 90%.
Ha contestato anche detta valutazione alla luce delle proprie condizioni e del parere del proprio consulente, come da relazione di parte in atti.
Ha chiesto pertanto “-ritenere e dichiarare che, ricorrendo i presupposti di legge, ha diritto al riconoscimento del danno biologico globale nella misura non inferiore al 100%, con ulteriore riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa, ricavato applicando la tabella delle menomazioni di cui al D.M. n. 38 del 12/07/2000, ed al CP_1
conseguente adeguamento da parte dell della prestazione economica già in essere, CP_1
con decorrenza dall'11/2/2022, ovvero dalla data di chiusura del periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunio dell'1/9/2020, e/o nella diversa misura (comunque superiore al 90% già riconosciuto), e con la decorrenza che sarà accertata in corso di causa a seguito di disponenda CTU;
- conseguentemente condannare l' convenuto, in CP_11
persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione di detta prestazione (danno biologico globale nella misura non inferiore al 100%, con ulteriore riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa), in favore del ricorrente, con decorrenza dall'11/2/2022, ovvero dalla data di chiusura del periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunio dell'1/9/2020, e/o nella misura (comunque superiore al 90% già riconosciuto)
pagina 3 di 9 e con la decorrenza che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tempestivamente in data 5 CP_1 luglio 2024, ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto “… rigettare la domanda della ricorrente e considerare valida la valutazione postumi fatta dall' in sede di CP_1 collegiale concorde”, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito del 12 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini che seguono.
Con ordinanza del 28 ottobre 2024 è stata disposta consulenza medico legale e il perito
Il consulente tecnico ha sottoposto a visita domiciliare la parte ricorrente in data 19 novembre 2024 ed ha premesso che il ricorrente “… operatore edile qualificato (carpentiere) presso 2C EDILIZIA ED ENERGIA S.R.L., in data 01/09/2020, intento al lavoro presso il cantiere in Catania, via Selvosa n. 42, per la ristrutturazione di civile abitazione, cadeva al suolo riportando grave politrauma (cranico commotivo e altro). L'infortunio veniva regolarmente denunciato all' e, dopo l'istruttoria del caso, fu riconosciuta la relativa CP_1
indennità del periodo di inabilità temporanea assoluta e accertato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'85%. Grazie anche all'unificazione di precedenti eventi infortunistici (del 3/8/2007, del 26/04/2016 e 24/09/2019), con costituzione di rendita vitalizia. Ritenendo la suddetta valutazione non rispondente alle gravità delle lesioni del coniuge, la moglie sig.ra nella qualità anche di amministratore Parte_1
di sostegno del marito, presentava istanza per richiedere l'effettuazione di visita medica collegiale, al fine di riconoscere una percentuale derivante dai postumi dell'infortunio pari al 100% e dell'assegno di assistenza personale continuativa (A.P.C.). Con verbale di visita medica collegiale del 28/09/2023, quindi, riesaminato il caso, con parere concorde l'Istituto
pagina 4 di 9 assicuratore portava la valutazione della menomazione alla percentuale del 90% e concessione dell'A.P.C.”.
Ha elencato analiticamente la documentazione acquisita agli atti nei fascicoli di parte e ne esposto le risultanze, rilevando “In base alla documentazione processuale e sanitaria prodotta, acquisita in atti, dall'esito dell'anamnesi e dell'esame clinico condotto può concludersi che il sig. , di anni 66, in seguito all'infortunio subito in Parte_2
data 1° settembre 2020 riportò le seguenti lesioni: “Grave politrauma con f.l.c. al capo e fratture multiple (ossa del cranio e coste di sinistra) e trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale”. Per quanto riguarda il nesso di causalità fra le modalità dell'infortunio e le lesioni riscontrate appaiono rispettati tutti i rituali parametri e criteri medico-legali e, c comunque, l'evento è stato pacificamente riconosciuto dall'Istituto
Assicuratore ( )”. CP_1
Ciò premesso, ha osservato “La lesione cranica venne inizialmente trattata con craniectomia decompressiva per l'evacuazione dell'ematoma, in emergenza, e successivamente con intervento neurochirurgico di cranioplastica e derivazione ventricolo- peritoneale per subentrato idrocefalo post-traumatico. Da tali lesioni sono derivati severi esiti, che dato il lungo lasso di tempo intercorso dall'incidente in questione (oltre 4 anni) possono ormai considerarsi stabilizzati e permanenti, consistenti in: “Gravi deficit motori e cognitivi con perdita completa delle autonomie personali: tetraparesi spastica con emiplegia destra;
incontinenza urinaria e fecale;
afasia e disfagia, con necessità di nutrizione tramite
PEG. Idrocefalo post-traumatico, trattato derivazione ventricolo-peritoneale (DVP)”.
Ha rilevato “… in merito all'accertamento della percentuale da assegnare alla menomazione dell'integrità fisica conseguente al denunciato infortunio sul lavoro, può ritenersi che il relativo attuale danno biologico possa essere valutato ai sensi della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 a fronte del codice 138, corrispondente a
“tetraplegia alta”, con percentuale fissa del 100%, con corrispondente coefficiente di 1 in quanto detti postumi, palesemente, risultano tali da impedire lo svolgimento di qualunque attività lavorativa” ed ha precisato “Per quanto riguarda la decorrenza del severo stato patologico riscontrato occorre tenere debitamente presente che nella visita collegiale del
28/09/2023 veniva concordemente stabilita dal medico di parte e dal dirigente medico CP_1
la valutazione percentuale dell'85% derivante dagli esiti del “grave trauma cranico pagina 5 di 9 commotivo” dell'infortunio subito, in relazione alle condizioni allora obiettivate:
“condizioni generali scadenti, vigile, collaborante risponde con lo sguardo in modo fluttuante, portatore di PEG e urocondom, decubito obbligato sul letto o sedia. Tetraparesi con plegia arti di destra”. Tuttavia il quadro clinico attuale appare differente, a testimonianza di un aggravamento intervenuto nel lasso di tempo intercorso, pienamente compatibile con la progressiva evoluzione in peius del danno cerebrale acclarato a carico del ricorrente. Preso atto, quindi, della documentazione sanitaria prodotta e di quanto rilevato in occasione della visita della presente CTU, può ragionevolmente ritenersi che la rilevata e totale perdita di autonomia motoria dell'assicurato sia intervenuta in una data intermedia tra l'esecuzione della richiamata visita collegiale e l'inizio delle operazioni peritali e, cioè, possa considerarsi posta in essere alla data del mese di luglio 2024”.
Ha concluso pertanto che “il Sig. , nato a [...] il [...], Parte_2 già operatore edile (carpentiere e muratore), in conseguenza dell'infortunio avvenuto in data
01/09/2020 ebbe a riportare le seguenti lesioni: “Grave politrauma con f.l.c. al capo e fratture multiple (ossa del cranio e coste di sinistra) e trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale”. Da tali menomazioni sono derivati severi esiti, di natura permanente, consistenti in: “Gravi deficit motori e cognitivi con perdita completa delle autonomie personali: tetraparesi spastica con emiplegia destra;
incontinenza urinaria e fecale;
afasia e disfagia, con necessità di nutrizione tramite PEG. Idrocefalo post-traumatico, trattato derivazione ventricolo-peritoneale (DVP)”. A detti postumi, tenuto conto di quanto previsto dalla tabella delle menomazioni allegata al DM 12/07/2000, ex art. 13 del D.lgs. 38/2000, corrisponde un grado globale di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 100% (cento per cento) rispetto alla totale, con coefficiente pari a 1 e con decorrenza a partire dalla data del mese di luglio 2024, per quanto in precedenza argomentato. Dette condizioni legittimano anche la concessione del beneficio economico relativo all'assistenza personale continuativa, come peraltro già riconosciuto a suo tempo dall'Istituto assicuratore in occasione della visita medica collegiale del 28/09/2023”.
Tali conclusioni sono condivisibili e non appare necessario disporre il richiamo del consulente d'ufficio che ha risposto in maniera congrua ed esaustiva anche alle osservazioni pagina 6 di 9 del consulente di parte, riportate integralmente nella relazione peritale1, confermando le proprie iniziali valutazioni.
Premessa la “… difficile valutazione dell'evoluzione e della progressione delle lesioni traumatiche del sistema nervoso centrale (SNC), talora pressoché imprevedibili negli esiti e nei postumi invalidanti, attesa la riconosciuta plasticità neuronale e la capacità di ripresa da danni che apparivano inizialmente gravi o gravissimi e, addirittura, irreversibili”, ha rilevato “Nel caso di specie, va tenuto presente che il grave trauma cranico subito in seguito all'infortunio in questione determinò un quadro di danno cerebrale diffuso, con interessamento di diverse aree dell'encefalo. Dopo la prima fase di ricovero ospedaliero
(cfr. relazione cinica di Catania alle dimissioni Controparte_9 dell'11/05/2021, ove si legge: “Decorso clinico: il decorso post-operatorio è stato regolare con miglioramento del sensorio e delle condizioni clinico neurologiche rispetto al pre- operatorio”) venne intrapreso un percorso neuro-riabilitativo intensivo, nel tentativo di stimolare una risposta in termini di ripristino della motilità e della capacità di collaborazione del soggetto. A tale proposito, infatti, nei danni cerebrali derivanti da trami cranici si può verificare un certo recupero, sia pure lentamente e limitatamente ad alcune funzioni cerebrali superiori e alla ripresa di una minima capacità motoria. Tuttavia tale 1 “A seguito dell'infortunio patito in data 01/09/2020 l'attuale periziando era trasportato, in codice rosso presso l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza 'Cannizzaro' di Catania dove veniva riscontrato: Stato commotivo in politrauma. Ematemesi imponente mista a vomito alimentare. Frattura delle coste III, CP_12 IV, V e VI di sn. Frattura verticale scomposta dell'ala della scapola sn. Focolaio contusivo ematico in sede temporo polare sn, con associata falda ematica sub-durale a livello temporo-fronto-parietale dello stesso lato, con effetto massa a carico delle strutture mediane che appaiono dislocate controlateralmente. Fratture multiple a carico della squama, temporale, osso zigomatico, e parete laterale dell'orbita di sn, base cranio, seno sfenoidale, seni mascellari, ossa nasali celle etmoidali, seni temporali, ossa nasali, ed apice della rocca di dx con diagnosi di: traumatismo di faccia e naso, politrauma - diagnosi: emorragia cerebrale in politrauma ......'. Era sottoposto a intervento di 'craniectomia Fronto-Temporo-Parietale sx ed evacuazione dell'ematoma'. Gli esiti permanenti, sia sotto il profilo clinico che funzionale, accertati dall' collega, nel corso dell'attuale Pt_3 visita medico-legale, a parere dello scrivente erano già presenti sin dal momento della dimissione ospedaliera e nei successivi ricoveri finalizzati più che ad un recupero funzionale a una stabilizzazione delle disabilità insorte: - certificazione rilasciata dalla Neurochirurgia del Cannizzaro [datata 11/05/2021] con relativa immagine;
- certificazione rilasciata dal Centro NeuroLesi Bonino Pulejo, datata 29/09/2021 con relativa immagine. Anche la documentazione successiva presente in atti, sino ai giorni nostri, documenta quadri clinici sovrapponibili, confermati fra l'altro dal Dr. . Alla luce delle considerazioni esposte ci si Persona_1 domanda e lo si domanda al C.T.U., sotto il profilo clinico, medico-legale e per le sue conoscenze quale specialista in Medicina del Lavoro, quali residualità di capacità lavorativa possono permanere in un soggetto con tetraparesi e plegia emisoma destro, decubito obbligato (letto-poltrona, per pochi minuti), afasia globale
(Wernicke e Broca), nutrizione artificiale (PEG), per non poter fruire del riconoscimento di inabilità lavorativa 100% dal momento dell'avvenuto infortunio ?”
pagina 7 di 9 trattamento ebbe un esito scarsamente favorevole, tanto che in sede di visita collegiale del
28/09/2023 i colleghi sottoscrittori per parte ricorrente e per allora riuniti dopo CP_1
l'esame clinico del Sig. – che in quella data venne fisicamente trasportato presso la Pt_2 sede dell'Istituto assicuratore - giunsero concordemente a una valutazione complessiva del grado di inabilità dei postumi rilevati pari al 90% con riferimento alle menomazioni all'epoca individuate: “Condizioni generali scadenti, vigile, collaborante, risponde con lo sguardo in modo fluttuante, portatore di PEG e urocondom, decubito obbligato su letto o sedia. Tetraparesi con plegia arti di destra”, considerando quanto reliquato dal trauma cranico unitamente alle altre menomazioni derivanti da tecnopatie e infortuni occorsi e valutati in precedenza. Dette condizioni, in modo evidente e palese, si sono successivamente aggravate fino a giungere al severo quadro obiettivo e clinico-funzionale rilevato in sede di operazioni peritali, condotte alla presenza dello stesso Collega di parte. L'obiettività neurologica acclarata nella suddetta occasione, oltre alla rilevata tetraplegia, depone per la sussistenza di uno stato vegetativo con sostanziale assenza delle funzioni cerebrali superiori (pensiero, memoria, comportamento), sebbene le altre funzioni di supporto vitale
(coscienza, frequenza cardiaca e pressione arteriosa, respirazione, ritmo sonno-veglia) risultino ancora presenti e valide. Infatti il ricorrente si presentava vigile ma senza consapevolezza di sé e dell'ambiente in cui si trovava, non era in grado di parlare ed esprimersi in modo intellegibile o di eseguire azioni volontarie e finalizzate. L'excursus anamnestico del ricorrente sembra, dunque, suggerire una condizione che è passata da uno stato iniziale di motilità e coscienza minima, con consapevolezza gravemente compromessa fino allo stato attuale di globale alterazione neuro-motoria e deterioramento cognitivo. Dato il lungo tempo intercorso, tale condizione appare ormai permanente, non essendo possibile ragionevolmente ipotizzare alcun recupero delle funzioni mentali superiori e della capacità di interagire con l'ambiente in modo significativo”
Sulla base delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita per danno biologico del 100% con decorrenza da luglio 2024 e con diritto all'assegno per assistenza personale continuativa, come già riconosciuto dall'istituto con visita collegiale del 28 settembre 2023.
pagina 8 di 9 Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto particolare riguardo alla richiesta decorrenza della rendita per danno biologico al 100%, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante quota si pone a carico dell' ed è liquidata ex d.m. 55/2014 tenuto CP_1
conto della natura e del valore della controversia, nonché dello svolgimento di attività istruttoria, con applicazione di poco più dei minimi tariffari. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_11
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nella qualità di Amministratore di Sostegno del proprio coniuge
[...] Parte_2
con ricorso del 20 maggio 2024 nei confronti dell' in persona del legale
[...] CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta in capo al ricorrente un danno biologico da infortunio pari al 100% con decorrenza da luglio 2024 con diritto all'assegno per assistenza personale continuativa, come già riconosciuto dall'istituto con visita collegiale del 28 settembre 2023;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo in rendita con CP_1
decorrenza da luglio 2024;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di CP_1
lite che liquida – già ridotte - in euro 1500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese della consulenza CP_11
tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 12 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 9 di 9