Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 726
Articolo 2
Versione
4 settembre 1955
Art. 1.
Le disposizioni di cui all' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 , e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988 , hanno effetto dal 1 febbraio 1939.
In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370 , e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con la disposizione di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955