Articolo 6 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 maggio 1956
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Versione
2 marzo 1963
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Versione
4 aprile 1965
Art. 6.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:
a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;
c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;
d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.
e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo. (1)
((f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Entrata in vigore il 4 aprile 1965