Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 17/06/2025, n. 11805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11805 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02375/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2375 del 2021, proposto da LA BI, AN SA, rappresentate e difese dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
OR AR, CA BR, SS IM, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Interministeriale n. 90 pubblicato il 07/08/2020 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Ministro dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”, nella parte in cui non prede l’accesso diretto al TFA Sostegno V ciclo delle parti ricorrenti. Nonché, in subordine, nella parte in cui non prevede l’accesso diretto alle prove scritte del TFA Sostegno per le medesime parti ricorrenti;
- di ogni ulteriore atto, presupposto e/o consequenziale e/o connesso;
- dei Decreti Rettorali delle Università di interesse dei ricorrenti relativi ai Bandi di selezione per l’ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità V Ciclo - a.a. 2019-2020;
- delle Graduatorie definitive di merito, in quanto atti conclusivi e definitivi del procedimento amministrativo, per l’ordine di scuola dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli Atenei sui siti istituzionali.
Visti il ricorso e i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. A seguito di opposizione formulata dall’Amministrazione resistente, le ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti, da esse proposto avverso gli atti indicati in epigrafe contestando, sotto diversi profili, la disciplina di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno.
2. In data 12 giugno 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalle parti ricorrenti che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
5. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO