Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da
KO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato JA Molina, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa Cavalcavia 1;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Luca Mareso, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. CO 4091;
nei confronti
AL MA, UR ES, AX RA, AN DO, AL De EI, RI NI, LO MI, CO RI, IN AV, SS ON, BE IN, GI RE, FA TI, AL AC, AL AU, JA LL, AO ER, NO AL, RI LL, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Venezia in ordine all’istanza-diffida del 27/01/2025 (P.G. N. 47809/2025 del 28/01/2025), avente ad oggetto il rilascio di licenza da gondoliere a favore del ricorrente a seguito dell’approvazione della Determinazione Dirigenziale N. 113 del 5.2.2024 e della graduatoria definitiva a questa allegata;
e
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Venezia di provvedere in ordine alla menzionata istanza
e
per la condanna del Comune di Venezia a provvedere in ordine alla menzionata istanza mediante rilascio di licenza da gondoliere a favore del ricorrente entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, c. 3 c.p.a. anche annullando, per quanto possa occorrere, la Nota del Comune di Venezia Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei P.G. N. 85696/2025 del 18.2.2025 ed ogni altro correlato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26/03/2024 e depositato in pari data, il ricorrente instava per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Venezia in ordine all’istanza-diffida del 27/01/2025 (P.G. N. 47809/2025 del 28/01/2025), avente ad oggetto il rilascio di licenza da gondoliere a favore del ricorrente a seguito dell’approvazione della Determinazione Dirigenziale N. 113 del 5.2.2024 e della graduatoria definitiva a questa allegata, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Venezia di provvedere in ordine alla menzionata istanza e la condanna del Comune di Venezia a provvedere in ordine alla menzionata istanza mediante rilascio di licenza da gondoliere a favore del ricorrente entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, c. 3 c.p.a. anche annullando, per quanto possa occorrere, la Nota del Comune di Venezia Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei P.G. N. 85696/2025 del 18.2.2025 ed ogni altro correlato.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente formulava plurimi motivi di doglianza.
Si costituiva in resistenza il Comune di Venezia.
All’udienza camerale odierna, la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, avendo l’istante conseguito il titolo richiesto, e la difesa del Comune di Venezia dichiarava di accettare l’anzidetta rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese (v. verbale di udienza).
Il ricorso può, dunque, essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art.35, comma 2 lett. c) c.p.a.
In ordine alle spese, avuto riguardo all’epilogo della vicenda e alla richiesta delle parti, si stima equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara estinto il giudizio;
b)compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
SS Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO