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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 18942/2024 RG. promossa da:
1. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 15/05/1982, codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]de Julho, 281, Cerquilho/SP, Brasile, CAP: 18520-057; C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/04/1972, Controparte_2 codice fiscale , residente in [...]dos Hibiscus, 278, Cerquilho/SP, Brasile, C.F._2 CAP: 18523-466;
3. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/04/1977, codice Controparte_3 fiscale , residente in [...]das Aleluias, 109, Cerquilho/SP, Brasile, CAP: C.F._3 18523-458;
4. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 03/02/1981, codice Controparte_4 fiscale , residente in [...], 482, Cerquilho/SP, Brasile, C.F._4 CAP: 18520-111;
5. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 20/01/1983, codice Controparte_5 fiscale residente in [...], 485, San Paolo/SP, Brasile, CAP: C.F._5 04707-061;
6. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_6 19/05/1980, codice fiscale , residente in [...]das Papoulas, 101, Piracicaba/SP, C.F._6 Brasile, CAP: 13405-099;
7. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/05/1985, codice fiscale Controparte_6
, residente in [...]das Papoulas, 101, Piracicaba/SP, Brasile, CAP: 13405-099 e C.F._7
8. brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 14/03/2010, Parte_1 codice fiscale rappresentata dal padre precedentemente C.F._8 Controparte_3 qualificato e dalla madre brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Persona_1 28/08/1976, codice fiscale , tutti residenti in [...]das Aleluias, 109, C.F._9 Cerquilho/SP, Brasile, CAP: 18523-458.
RICORRENTI
pagina 1 di 5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI con domicilio eletto in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA contro
Controparte_7
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e sono cittadini italiani dalla Controparte_6 Controparte_6 Parte_1 nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Controparte_7 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti…
…con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 27/12/2024, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.3) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 21/02/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 18/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 21/11/2025, note di trattazione per l'udienza del 25/11/2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 5 Occorre preliminarmente osservare la mancata, tempestiva produzione della documentazione, a sostegno della domanda - al momento dell'iscrizione a ruolo e del contestuale deposito del ricorso, avvenuto in data 27/12/2024 - dovendosi altresì valutare se la mancanza di tali mezzi di prova possa essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla parte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, ovvero in data 04/07/2025, peraltro deposito successivo anche alla notifica al Ministero dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza (eccezione rilevabile d'ufficio).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, “…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate “…dalle difese della controparte” ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che “…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria”.
pagina 3 di 5 La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11,
“L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Ammettere che il ricorrente possa depositare documenti fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla possibile costituzione del convenuto, violerebbe il principio del contraddittorio.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito antecedente alla costituzione del convenuto, questi avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito successivo alla costituzione, questi dovrebbe difendersi senza essere a conoscenza della completa documentazione della quale il ricorrente intende avvalersi a sostegno della domanda, quando gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, da effettuarsi a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata ex art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., che prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande ed eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti da questi depositati.
In definitiva, la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte.
L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza obbligherebbe alla concessione al convenuto di un termine per replica, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente dilatazione dei tempi del processo e vanificazione della stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge.
Peraltro, questo termine sarebbe concesso al di fuori di una specifica previsione di legge, dal momento che non è previsto dagli artt. 281 decies e s.s. cpc, né è possibile richiamare l'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte.
Non è possibile poi un richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis cpc e seguenti, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale è un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata.
Infine, è irrilevante che il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) specifiche preclusioni, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione pagina 4 di 5 per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Il ricorso è stato depositato il 27/12/2024 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, visto che la documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto il 04/07/2025, dopo, peraltro, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta il 21/02/2025, ed è funzionale alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato e non risulta necessitata dalle difese della controparte, che nel caso di specie nemmeno si è costituita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non essendosi costituito il convenuto, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_7
RIGETTA il ricorso.
Nulla sulle spese
Bologna, lì 28/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 18942/2024 RG. promossa da:
1. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 15/05/1982, codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]de Julho, 281, Cerquilho/SP, Brasile, CAP: 18520-057; C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/04/1972, Controparte_2 codice fiscale , residente in [...]dos Hibiscus, 278, Cerquilho/SP, Brasile, C.F._2 CAP: 18523-466;
3. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/04/1977, codice Controparte_3 fiscale , residente in [...]das Aleluias, 109, Cerquilho/SP, Brasile, CAP: C.F._3 18523-458;
4. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 03/02/1981, codice Controparte_4 fiscale , residente in [...], 482, Cerquilho/SP, Brasile, C.F._4 CAP: 18520-111;
5. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 20/01/1983, codice Controparte_5 fiscale residente in [...], 485, San Paolo/SP, Brasile, CAP: C.F._5 04707-061;
6. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_6 19/05/1980, codice fiscale , residente in [...]das Papoulas, 101, Piracicaba/SP, C.F._6 Brasile, CAP: 13405-099;
7. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/05/1985, codice fiscale Controparte_6
, residente in [...]das Papoulas, 101, Piracicaba/SP, Brasile, CAP: 13405-099 e C.F._7
8. brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 14/03/2010, Parte_1 codice fiscale rappresentata dal padre precedentemente C.F._8 Controparte_3 qualificato e dalla madre brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Persona_1 28/08/1976, codice fiscale , tutti residenti in [...]das Aleluias, 109, C.F._9 Cerquilho/SP, Brasile, CAP: 18523-458.
RICORRENTI
pagina 1 di 5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI con domicilio eletto in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA contro
Controparte_7
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e sono cittadini italiani dalla Controparte_6 Controparte_6 Parte_1 nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Controparte_7 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti…
…con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 27/12/2024, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.3) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 21/02/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 18/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 21/11/2025, note di trattazione per l'udienza del 25/11/2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 5 Occorre preliminarmente osservare la mancata, tempestiva produzione della documentazione, a sostegno della domanda - al momento dell'iscrizione a ruolo e del contestuale deposito del ricorso, avvenuto in data 27/12/2024 - dovendosi altresì valutare se la mancanza di tali mezzi di prova possa essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla parte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, ovvero in data 04/07/2025, peraltro deposito successivo anche alla notifica al Ministero dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza (eccezione rilevabile d'ufficio).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, “…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate “…dalle difese della controparte” ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che “…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria”.
pagina 3 di 5 La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11,
“L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Ammettere che il ricorrente possa depositare documenti fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla possibile costituzione del convenuto, violerebbe il principio del contraddittorio.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito antecedente alla costituzione del convenuto, questi avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito successivo alla costituzione, questi dovrebbe difendersi senza essere a conoscenza della completa documentazione della quale il ricorrente intende avvalersi a sostegno della domanda, quando gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, da effettuarsi a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata ex art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., che prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande ed eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti da questi depositati.
In definitiva, la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte.
L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza obbligherebbe alla concessione al convenuto di un termine per replica, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente dilatazione dei tempi del processo e vanificazione della stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge.
Peraltro, questo termine sarebbe concesso al di fuori di una specifica previsione di legge, dal momento che non è previsto dagli artt. 281 decies e s.s. cpc, né è possibile richiamare l'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte.
Non è possibile poi un richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis cpc e seguenti, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale è un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata.
Infine, è irrilevante che il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) specifiche preclusioni, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione pagina 4 di 5 per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Il ricorso è stato depositato il 27/12/2024 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, visto che la documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto il 04/07/2025, dopo, peraltro, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta il 21/02/2025, ed è funzionale alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato e non risulta necessitata dalle difese della controparte, che nel caso di specie nemmeno si è costituita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non essendosi costituito il convenuto, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_7
RIGETTA il ricorso.
Nulla sulle spese
Bologna, lì 28/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5