Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2020 /8566
GL IA /COMUNE DI COPERTINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 28.02.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8566/2022 R.G.C., avente ad oggetto: lesione personale e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' YL Petrelli in virtù di mandato in Parte_1 atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall' Controparte_1 avv Rubina Nestola in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto
E
– Chiamata in causa –
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda spiegata dall' attrice è inammissibile stante l'intervenuta sottoscrizione da parte della stessa dell'atto di transazione del 27.2.2020 in atti, della richiesta risarcitoria svolta per i danni occorsi in seguito al sinistro per cui è causa.
Il , infatti, in data 27.02.2020, liquidava, mediante atto di Controparte_1 transazione e quietanza di cui si è detto, l'importo di € 3.500,00 in favore della IG.ra
, la quale, con la sottoscrizione dello stesso si dichiarava “[…] soddisfatta e di Parte_1 non avere nulla altro a pretendere dal in relazione al sinistro del Controparte_1
24.08.2015, a qualsiasi titolo, ragione o causa […]”
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17815/2005, ha affermato che, una volta acquisita la prova della transazione, o qualora questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire del richiedente (in tal senso anche Tribunale di Bologna, sentenza del 19.04.2011).
Tale principio è stato recentemente ripreso anche dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che, con sentenza n. 2341/2018 ha affermato “[…] in tema di transazione intervenuta tra le parti, il giudice dichiara anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire qualora la transazione sia intervenuta antecedentemente all'inizio della lite. Va dichiarata invece la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto di interesse ad agire nel caso in cui la transazione sia intervenuta nel corso del giudizio […]”.
Pertanto la domanda risarcitoria avanzata è inammissibile stante l'intervenuta transazione.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Dichiara inammissibile la domanda attrice stante l'intervenuta transazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce il 28 febbraio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta