TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3923/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MESTRE MIRCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MESTRE MIRCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/09/1994 da Pt_1
(n. a JESOLO (VE) il 28/02/1971) e (n. a MOTTA DI LIVENZA (TV) il
[...] Parte_2
23/12/1972), trascritto al n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di JESOLO alle seguenti condizioni:
Per_ 2. Disporsi l'affidamento condiviso della IG minore con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno una volta ogni quindici giorni dal sabato dopo scuola, o avendo cura di prelevarla dall'abitazione famigliare, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna la domenica;
le festività tutte, civili e religiose, saranno godute secondo il principio dell'alternanza, quelle natalizie almeno una settimana con ciascun genitore;
durane l'estate il padre potrà vedere e tenere con sé la IG per quindici giorni anche non consecutivi avendo cura di concordare previamente detti periodo con la madre;
2
3. Disporsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
Per_ mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG , la somma di 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della IG secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso datato 01.12.16. Gli assegni familiari saranno goduti dalla madre.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale e si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro titolo equipollente per
l'espatrio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 25/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
3