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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3234/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 10.07.2025 con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO, in virtù di procura in at- ti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AR ON, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto in giu- Parte_1 dizio il Sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: annullare e/o CP_1 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della perizia contrattuale del 30/07/2021; accertare l'inesistenza del diritto all'indennizzo per il sinistro del 15/03/2021; accertare l'esagerazione dolosa del danno e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo.
La vicenda trae origine da un incendio verificatosi in data 15/03/2021 nell'abitazione sita in
Monteforte Irpino (AV), Via Nazionale 199, condotta in locazione dal Sig. . L'immobile CP_1 era assicurato con polizza n. 400384946 stipulata dal Sig. con in CP_1 Parte_1 data 29/09/2020, la quale prevedeva una copertura per i danni da incendio con un massimale di € 260.000,00 per il "Fabbricato" e di € 50.000,00 per il "Contenuto".
1 A seguito della denuncia di sinistro, le parti attivavano la procedura di perizia contrattuale prevista dall'art. 56 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Collegio Peritale, composto dall'ing. Luigi Liccardo per la Compagnia e dalla c.t. per l'assicurato, in data Parte_2
30/07/2021 sottoscriveva all'unanimità il processo verbale conclusivo, quantificando il danno complessivo in € 115.000,00, di cui € 75.750,00 per danni al "Fabbricato" ed € 39.250,00 per danni al "Contenuto".
Successivamente, , sulla base di ulteriori accertamenti svolti da un proprio fidu- Parte_1 ciario e da un Fire Investigator, instaurava il presente giudizio, deducendo che la perizia è vi- ziata da errore essenziale, derivante da una falsa rappresentazione della realtà indotta dalle di- chiarazioni e dalla documentazione fornita dall'assicurato.
Si costituiva in giudizio il Sig. con comparsa del 18/02/2022, contestando le CP_1 pretese attoree, chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per l'accerta- mento dell'indennizzo dovuto e la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
40.750,00 (di cui € 39.250,00 per danni al "Contenuto" ed € 1.500,00 per onorario del perito), oltre rivalutazione e interessi.
Istruita la causa, all'udienza del 10/07/2025, la stessa veniva trattenuta in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dal convenuto, sanate dalla sua regolare costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c., la quale ha garantito la piena integrità del contraddittorio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, mentre la domanda ricon- venzionale del convenuto merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sulla domanda di annullamento della perizia contrattuale.
L'attrice ha chiesto l'annullamento della perizia contrattuale del 30/07/2021 per errore essen- ziale, sostenendo che la volontà dei periti è stata viziata da una falsa rappresentazione della realtà.
È pacifico in giurisprudenza che la perizia contrattuale, quale quella prevista dall'art. 56 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, costituisce un mandato collettivo con cui le parti defe- riscono a terzi competenti la formulazione di un apprezzamento tecnico che si impegnano ad accettare. Tale valutazione è impugnabile non per meri errori di stima, ma solo per i vizi che inficiano la volontà negoziale, quali errore, violenza o dolo, ovvero per violazione dei patti contrattuali.
2 Nel caso di specie, l'errore dedotto da non assume i caratteri dell'essenzialità richiesti Pt_1 dall'art. 1429 c.c. per determinare l'annullamento dell'atto. Le "criticità" e le "anomalie" evi- denziate dal Fire Investigator di parte attrice non sono idonee a inficiare la validità della peri- zia per le seguenti ragioni.
In primo luogo, le conclusioni degli accertamenti di parte attrice non escludono la natura ac- cidentale dell'evento. Lo stesso ha concluso che, sebbene vi fossero anoma- Controparte_2 lie, la cinetica dello sviluppo dell'incendio e la sequenza degli eventi descritti e riportati non consentivano di escludere che l'incendio fosse avvenuto proprio nell'intervallo di tempo in cui il Sig. era assente, per cui si doveva ritenere compatibile l'ipotesi accidentale. Tale CP_1 ipotesi è corroborata sia dal rapporto dei Vigili del Fuoco, che hanno indicato come causa ve- rosimile un corto circuito (“cause elettriche dovute ad una stufa elettrica”), sia dalle conclu- sioni unanimi dello stesso Collegio Peritale, che ha fatto propria l'ipotesi della natura acciden- tale dell'incendio (v. perizia contrattuale). L'onere di provare la natura dolosa dell'incendio e il coinvolgimento dell'assicurato gravava sulla Compagnia, prova che non è stata fornita (cfr.
Tribunale Ordinario Milano, sez. 6, sentenza n. 8154/2023).
In secondo luogo, e in modo dirimente, il Collegio Peritale, inclusa la parte nominata da E- nerali (Ing. Liccardo), era pienamente a conoscenza di tutte le indagini e delle criticità solle- vate. La relazione del Fire Investigator ing. è stata infatti allegata e valutata nell'ambi- Per_1 to del processo verbale di perizia. Nonostante ciò, i periti hanno raggiunto una stima unanime dei danni. Ciò dimostra che il loro consenso non è stato viziato da un'errata percezione della realtà; al contrario, essi hanno ponderato tutti gli elementi a disposizione, incluse le presunte anomalie, e hanno formulato una valutazione tecnica condivisa che le parti si erano contrat- tualmente impegnate ad accettare.
Infine, le contestazioni di pur formalmente veicolate come "errore essenziale", ap- Pt_1 paiono in sostanza un tentativo di rimettere in discussione la quantificazione del danno opera- ta dai periti, operazione preclusa dall'art. 57 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che esclude l'impugnazione per questioni relative alla stima.
Per tali motivi, la domanda di annullamento della perizia contrattuale deve essere rigettata.
2. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
Il Sig. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di al pagamento dell'in- CP_1 Pt_1 dennizzo per i danni al "Contenuto" e per le spese peritali, come quantificati nella perizia con- trattuale.
Occorre distinguere la posizione del Sig. in relazione alle due partite di danno. Per CP_1 quanto riguarda i danni al "Fabbricato", l'immobile risulta gravato da sequestro conservativo e
3 successiva procedura esecutiva. Pertanto, correttamente il convenuto non ha chiesto il paga- mento di tale quota, non avendone la legittimazione all'incasso senza il consenso dei titolari dei diritti sul bene (i proprietari e la procedura), come previsto dall'art. 1891 c.c. e dall'art. 49 delle CGA.
Discorso diverso vale per i danni al "Contenuto". Il Collegio Peritale ha quantificato tali danni in € 39.250,00, al di sotto del massimale di polizza. Di tali beni (mobilio, arredi, effetti perso- nali), il Sig. quale conduttore che abitava l'immobile, aveva il possesso. In materia di CP_1 beni mobili non registrati, vige la presunzione "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c.. contesta la mancata produzione di prove documentali (fatture, scontrini) attestanti la Pt_1 proprietà. Tuttavia, tale richiesta appare non esigibile per un consumatore privato, non tenuto alla conservazione perpetua di tale documentazione. In assenza di prove contrarie o di riven- dicazioni da parte di terzi, che la Compagnia aveva l'onere di fornire, la proprietà dei beni contenuti nell'abitazione deve presumersi in capo al possessore, il Sig. Egli è dunque CP_1 pienamente legittimato, quale "assicurato" per la partita "Contenuto", a richiederne l'indenniz- zo. ha altresì eccepito l'esagerazione dolosa del danno ai sensi dell'art. 54 CGA, che Pt_1 comporterebbe la perdita di ogni diritto all'indennizzo. L'eccezione è infondata. La richiesta iniziale del perito dell'assicurato per il "Contenuto" ammontava a € 48.400,00, mentre la stima finale unanime del Collegio Peritale è stata di € 39.250,00. Lo scostamento tra la richiesta e la liquidazione rientra in una normale dialettica valutativa tra le parti e i loro tecnici, e non pre- senta quella macroscopica divergenza, supportata da un chiaro intento fraudolento, necessaria per integrare la fattispecie della "dolosa esagerazione".
Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni al "Contenuto" per
€ 39.250,00 è fondata e va accolta.
Va altresì accolta la richiesta di rimborso dell'onorario del perito di parte. L'art. 5 delle Condi- zioni di Polizza prevede il rimborso di tale spesa "fino al 5% dell'ammontare del sinistro li- quidato, ma con il massimo di 1.500,00 euro". Essendo stato il danno complessivo liquidato in € 115.000,00, il 5% ammonterebbe a € 5.750,00. Opera quindi il massimale contrattuale e al Sig. spetta la somma di € 1.500,00. CP_1
In totale, la somma dovuta da al Sig. ammonta a € Parte_1 CP_1
40.750,00 (€ 39.250,00 + € 1.500,00), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizio- ne della domanda riconvenzionale (18.02.2022) al soddisfo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta (IV scaglione, parametri medi), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, CP_1 condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al paga- Parte_1 mento in favore del Sig. della somma complessiva di € 40.750,00, a titolo di CP_1 indennizzo per la partita "Contenuto" e rimborso onorario perito, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizione della domanda riconvenzionale (18.02.2022) al soddisfo.
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 7.616,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ON AR, dichiaratosi antista- tario.
Avellino, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3234/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 10.07.2025 con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO, in virtù di procura in at- ti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AR ON, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto in giu- Parte_1 dizio il Sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: annullare e/o CP_1 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della perizia contrattuale del 30/07/2021; accertare l'inesistenza del diritto all'indennizzo per il sinistro del 15/03/2021; accertare l'esagerazione dolosa del danno e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo.
La vicenda trae origine da un incendio verificatosi in data 15/03/2021 nell'abitazione sita in
Monteforte Irpino (AV), Via Nazionale 199, condotta in locazione dal Sig. . L'immobile CP_1 era assicurato con polizza n. 400384946 stipulata dal Sig. con in CP_1 Parte_1 data 29/09/2020, la quale prevedeva una copertura per i danni da incendio con un massimale di € 260.000,00 per il "Fabbricato" e di € 50.000,00 per il "Contenuto".
1 A seguito della denuncia di sinistro, le parti attivavano la procedura di perizia contrattuale prevista dall'art. 56 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Collegio Peritale, composto dall'ing. Luigi Liccardo per la Compagnia e dalla c.t. per l'assicurato, in data Parte_2
30/07/2021 sottoscriveva all'unanimità il processo verbale conclusivo, quantificando il danno complessivo in € 115.000,00, di cui € 75.750,00 per danni al "Fabbricato" ed € 39.250,00 per danni al "Contenuto".
Successivamente, , sulla base di ulteriori accertamenti svolti da un proprio fidu- Parte_1 ciario e da un Fire Investigator, instaurava il presente giudizio, deducendo che la perizia è vi- ziata da errore essenziale, derivante da una falsa rappresentazione della realtà indotta dalle di- chiarazioni e dalla documentazione fornita dall'assicurato.
Si costituiva in giudizio il Sig. con comparsa del 18/02/2022, contestando le CP_1 pretese attoree, chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per l'accerta- mento dell'indennizzo dovuto e la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
40.750,00 (di cui € 39.250,00 per danni al "Contenuto" ed € 1.500,00 per onorario del perito), oltre rivalutazione e interessi.
Istruita la causa, all'udienza del 10/07/2025, la stessa veniva trattenuta in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dal convenuto, sanate dalla sua regolare costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c., la quale ha garantito la piena integrità del contraddittorio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, mentre la domanda ricon- venzionale del convenuto merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sulla domanda di annullamento della perizia contrattuale.
L'attrice ha chiesto l'annullamento della perizia contrattuale del 30/07/2021 per errore essen- ziale, sostenendo che la volontà dei periti è stata viziata da una falsa rappresentazione della realtà.
È pacifico in giurisprudenza che la perizia contrattuale, quale quella prevista dall'art. 56 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, costituisce un mandato collettivo con cui le parti defe- riscono a terzi competenti la formulazione di un apprezzamento tecnico che si impegnano ad accettare. Tale valutazione è impugnabile non per meri errori di stima, ma solo per i vizi che inficiano la volontà negoziale, quali errore, violenza o dolo, ovvero per violazione dei patti contrattuali.
2 Nel caso di specie, l'errore dedotto da non assume i caratteri dell'essenzialità richiesti Pt_1 dall'art. 1429 c.c. per determinare l'annullamento dell'atto. Le "criticità" e le "anomalie" evi- denziate dal Fire Investigator di parte attrice non sono idonee a inficiare la validità della peri- zia per le seguenti ragioni.
In primo luogo, le conclusioni degli accertamenti di parte attrice non escludono la natura ac- cidentale dell'evento. Lo stesso ha concluso che, sebbene vi fossero anoma- Controparte_2 lie, la cinetica dello sviluppo dell'incendio e la sequenza degli eventi descritti e riportati non consentivano di escludere che l'incendio fosse avvenuto proprio nell'intervallo di tempo in cui il Sig. era assente, per cui si doveva ritenere compatibile l'ipotesi accidentale. Tale CP_1 ipotesi è corroborata sia dal rapporto dei Vigili del Fuoco, che hanno indicato come causa ve- rosimile un corto circuito (“cause elettriche dovute ad una stufa elettrica”), sia dalle conclu- sioni unanimi dello stesso Collegio Peritale, che ha fatto propria l'ipotesi della natura acciden- tale dell'incendio (v. perizia contrattuale). L'onere di provare la natura dolosa dell'incendio e il coinvolgimento dell'assicurato gravava sulla Compagnia, prova che non è stata fornita (cfr.
Tribunale Ordinario Milano, sez. 6, sentenza n. 8154/2023).
In secondo luogo, e in modo dirimente, il Collegio Peritale, inclusa la parte nominata da E- nerali (Ing. Liccardo), era pienamente a conoscenza di tutte le indagini e delle criticità solle- vate. La relazione del Fire Investigator ing. è stata infatti allegata e valutata nell'ambi- Per_1 to del processo verbale di perizia. Nonostante ciò, i periti hanno raggiunto una stima unanime dei danni. Ciò dimostra che il loro consenso non è stato viziato da un'errata percezione della realtà; al contrario, essi hanno ponderato tutti gli elementi a disposizione, incluse le presunte anomalie, e hanno formulato una valutazione tecnica condivisa che le parti si erano contrat- tualmente impegnate ad accettare.
Infine, le contestazioni di pur formalmente veicolate come "errore essenziale", ap- Pt_1 paiono in sostanza un tentativo di rimettere in discussione la quantificazione del danno opera- ta dai periti, operazione preclusa dall'art. 57 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che esclude l'impugnazione per questioni relative alla stima.
Per tali motivi, la domanda di annullamento della perizia contrattuale deve essere rigettata.
2. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
Il Sig. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di al pagamento dell'in- CP_1 Pt_1 dennizzo per i danni al "Contenuto" e per le spese peritali, come quantificati nella perizia con- trattuale.
Occorre distinguere la posizione del Sig. in relazione alle due partite di danno. Per CP_1 quanto riguarda i danni al "Fabbricato", l'immobile risulta gravato da sequestro conservativo e
3 successiva procedura esecutiva. Pertanto, correttamente il convenuto non ha chiesto il paga- mento di tale quota, non avendone la legittimazione all'incasso senza il consenso dei titolari dei diritti sul bene (i proprietari e la procedura), come previsto dall'art. 1891 c.c. e dall'art. 49 delle CGA.
Discorso diverso vale per i danni al "Contenuto". Il Collegio Peritale ha quantificato tali danni in € 39.250,00, al di sotto del massimale di polizza. Di tali beni (mobilio, arredi, effetti perso- nali), il Sig. quale conduttore che abitava l'immobile, aveva il possesso. In materia di CP_1 beni mobili non registrati, vige la presunzione "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c.. contesta la mancata produzione di prove documentali (fatture, scontrini) attestanti la Pt_1 proprietà. Tuttavia, tale richiesta appare non esigibile per un consumatore privato, non tenuto alla conservazione perpetua di tale documentazione. In assenza di prove contrarie o di riven- dicazioni da parte di terzi, che la Compagnia aveva l'onere di fornire, la proprietà dei beni contenuti nell'abitazione deve presumersi in capo al possessore, il Sig. Egli è dunque CP_1 pienamente legittimato, quale "assicurato" per la partita "Contenuto", a richiederne l'indenniz- zo. ha altresì eccepito l'esagerazione dolosa del danno ai sensi dell'art. 54 CGA, che Pt_1 comporterebbe la perdita di ogni diritto all'indennizzo. L'eccezione è infondata. La richiesta iniziale del perito dell'assicurato per il "Contenuto" ammontava a € 48.400,00, mentre la stima finale unanime del Collegio Peritale è stata di € 39.250,00. Lo scostamento tra la richiesta e la liquidazione rientra in una normale dialettica valutativa tra le parti e i loro tecnici, e non pre- senta quella macroscopica divergenza, supportata da un chiaro intento fraudolento, necessaria per integrare la fattispecie della "dolosa esagerazione".
Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni al "Contenuto" per
€ 39.250,00 è fondata e va accolta.
Va altresì accolta la richiesta di rimborso dell'onorario del perito di parte. L'art. 5 delle Condi- zioni di Polizza prevede il rimborso di tale spesa "fino al 5% dell'ammontare del sinistro li- quidato, ma con il massimo di 1.500,00 euro". Essendo stato il danno complessivo liquidato in € 115.000,00, il 5% ammonterebbe a € 5.750,00. Opera quindi il massimale contrattuale e al Sig. spetta la somma di € 1.500,00. CP_1
In totale, la somma dovuta da al Sig. ammonta a € Parte_1 CP_1
40.750,00 (€ 39.250,00 + € 1.500,00), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizio- ne della domanda riconvenzionale (18.02.2022) al soddisfo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta (IV scaglione, parametri medi), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, CP_1 condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al paga- Parte_1 mento in favore del Sig. della somma complessiva di € 40.750,00, a titolo di CP_1 indennizzo per la partita "Contenuto" e rimborso onorario perito, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizione della domanda riconvenzionale (18.02.2022) al soddisfo.
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 7.616,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ON AR, dichiaratosi antista- tario.
Avellino, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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