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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 487/2021
R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Fiorillo, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_2
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, giusta P.IVA_2 procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi E. Cortese in sostituzione dell'avv. Greco e l'avv.M. Giofrè in sostituzione dell'avv. Fiorillo i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26.01.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/20 del 30.10.2020, notificato in data 09.12.2020, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto, in solido con , il pagamento, nei confronti della Controparte_3 cessionaria della somma di € 7.117,32, oltre spese e Controparte_1 compensi della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 291132, sottoscritto in data 10.09.2008 con A fondamento dell'opposizione proposta, ha Parte_2 eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di sottoscrizione da parte del Giudice e contestato, nel merito, l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. e, per essa, costituendosi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, sottoposta alle parti la questione relativa alla prospettata inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile, stante la tardività della medesima ai sensi dell'art. 641 e 647 c.p.c. Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dal debitore ingiunto entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, per costante giurisprudenza, la notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente costituisce il dies a quo ai fini della tempestività della proposizione dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 13.05.2008, n. 11867). La mancata opposizione o la tardiva opposizione al decreto ingiuntivo comporta il passaggio in giudicato del medesimo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per il quale “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo” e
“quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11.05.2010, n. 11360). In ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha, altresì, precisato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001); b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne “in limine” la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del 2000); c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008)” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24.11.2011, n. 24858). Ebbene, nel caso di specie, alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza, l'opposizione deve ritenersi inammissibile ex art. 641 c.p.c..
2 Alla luce della documentazione versata in atti dalla società opposta deve, infatti, ritenersi che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si sia perfezionata ex art. 140 c.p.c. nei confronti dell'opponente in data Pt_1
09.12.2020, trascorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, effettuata in data 29.11.2020 a mezzo di raccomandata n. 66639142482-3 (v. all. alla comparsa di costituzione) mentre l'opposizione è stata notificata solo in data 26 gennaio 2021, né vi è in merto prova diversa rispetto a quella indicata dalla banca opposta né ancora l'opponente ha allegato di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo alla data della notifica dello stesso.
Sul punto, è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in analoga fattispecie, che “quanto alle censura relativa alla così detta CAD, le sezioni unite di questa Corte, conformemente al più recente orientamento consolidatosi, hanno affermato che anche nella notifica "postale diretta" di cui al D.P.R. n. 890 del 1982, art. 14, in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012) […] Infine, quanto Parte all'avviso di ricevimento della questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda" e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali Parte incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della;
(Cass. 29/10/2020 n. 23921).Come precisato rispetto all'omologo avviso di deposito
3 della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attraverso l'avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. 30/01/2019, n. 2683)” (Cass. Civ., 15.06.2022, n. 19333). Per quanto fin qui esposto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 30.10.2020, per tardività della stessa, notificata solo in data 26 gennaio 2021.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti.
Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
487/2021 R.G., così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo
[...] nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1433/20, emesso dal
Tribunale di Messina in data 30.10.2020;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 487/2021
R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Fiorillo, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_2
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, giusta P.IVA_2 procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi E. Cortese in sostituzione dell'avv. Greco e l'avv.M. Giofrè in sostituzione dell'avv. Fiorillo i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26.01.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/20 del 30.10.2020, notificato in data 09.12.2020, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto, in solido con , il pagamento, nei confronti della Controparte_3 cessionaria della somma di € 7.117,32, oltre spese e Controparte_1 compensi della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 291132, sottoscritto in data 10.09.2008 con A fondamento dell'opposizione proposta, ha Parte_2 eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di sottoscrizione da parte del Giudice e contestato, nel merito, l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. e, per essa, costituendosi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, sottoposta alle parti la questione relativa alla prospettata inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile, stante la tardività della medesima ai sensi dell'art. 641 e 647 c.p.c. Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dal debitore ingiunto entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, per costante giurisprudenza, la notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente costituisce il dies a quo ai fini della tempestività della proposizione dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 13.05.2008, n. 11867). La mancata opposizione o la tardiva opposizione al decreto ingiuntivo comporta il passaggio in giudicato del medesimo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per il quale “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo” e
“quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11.05.2010, n. 11360). In ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha, altresì, precisato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001); b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne “in limine” la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del 2000); c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008)” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24.11.2011, n. 24858). Ebbene, nel caso di specie, alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza, l'opposizione deve ritenersi inammissibile ex art. 641 c.p.c..
2 Alla luce della documentazione versata in atti dalla società opposta deve, infatti, ritenersi che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si sia perfezionata ex art. 140 c.p.c. nei confronti dell'opponente in data Pt_1
09.12.2020, trascorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, effettuata in data 29.11.2020 a mezzo di raccomandata n. 66639142482-3 (v. all. alla comparsa di costituzione) mentre l'opposizione è stata notificata solo in data 26 gennaio 2021, né vi è in merto prova diversa rispetto a quella indicata dalla banca opposta né ancora l'opponente ha allegato di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo alla data della notifica dello stesso.
Sul punto, è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in analoga fattispecie, che “quanto alle censura relativa alla così detta CAD, le sezioni unite di questa Corte, conformemente al più recente orientamento consolidatosi, hanno affermato che anche nella notifica "postale diretta" di cui al D.P.R. n. 890 del 1982, art. 14, in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012) […] Infine, quanto Parte all'avviso di ricevimento della questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda" e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali Parte incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della;
(Cass. 29/10/2020 n. 23921).Come precisato rispetto all'omologo avviso di deposito
3 della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attraverso l'avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. 30/01/2019, n. 2683)” (Cass. Civ., 15.06.2022, n. 19333). Per quanto fin qui esposto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 30.10.2020, per tardività della stessa, notificata solo in data 26 gennaio 2021.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti.
Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
487/2021 R.G., così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo
[...] nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1433/20, emesso dal
Tribunale di Messina in data 30.10.2020;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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