Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2506/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
C.A. ANGRISANI 18 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PEPE EMILIA
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
AMENDOLA RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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CP_2
Invero, posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personalmente o per delega, il condomino odierno attore.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 7.5.2016 decorre dalla data di comunicazione ad esso del CP_2
deliberato assembleare.
Data di comunicazione di cui agli atti non v'è traccia alcuna né, tantomeno, il convenuto ha fornito prova della stessa. CP_2
Va da sé, allora, che nel caso in esame non può dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali.
Nel caso di specie, parte attrice ha dichiarato di aver avuto conoscenza della delibera del
7.5.2016 in data 18.1.2017 nell'ambito del giudizio pendente nrg. 4591/2016.
Orbene, è da tale data che è cominciato a decorrere il termine di 30 gg. per impugnare la delibera in oggetto.
Senonché, l'attore ha presentato istanza di mediazione in data 13.2.2017, interrompendo il termine per impugnare.
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribunale Roma sez. V, 12/03/2019,
n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245; Corte appello Salerno sez. II,
27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, il verbale è stato depositato in data 22.03.2017 e posto che l'attore ha dimostrato di aver consegnato gli atti all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 19.4.2017, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni - che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 22.3.2017 - sia stato rispettato dal attore, il che rende CP_2
tempestivo l'odierno gravame e comporta l'infondatezza della superiore eccezione.
Pagina 2 di 4 Nel merito, l'impugnazione proposta è fondata atteso che la deliberazione assembleare del
7.5.2016 è stata adottata senza la rituale convocazione del condomino . Parte_1
Prima di tutto, preme chiarire che, in tema di condominio, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (così
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 4806del 07.03.2005). Ai fini che qui rilevano, per quanto concerne l'aspetto della convocazione dell'assemblea condominiale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. cod. civ., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avviso di convocazione è un atto recettizio, che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione: ciò in ragione della necessità di assicurare al un adeguato spatium deliberandi tra la conoscenza del-la convocazione e CP_2
l'assemblea, al fine di mettere il medesimo in condizioni di sciente-mente decidere la propria strategia partecipativa e, in ultima analisi, garantire effettività alla partecipazione.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, spetta al condominio fornire la prova della completa e tempestiva convocazione.
Pagina 3 di 4 Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha assolto al proprio onere CP_2
probatorio dal momento che non ha provato di aver provveduto a convocare il condomino
, per l'adunanza, prevista in prima convocazione, del 6.5.2016. Parte_1
Pertanto, la deliberazione in oggetto va annullata.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo in CP_2 base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e, per l'effetto annulla la delibera assembleare del 7.5.2016 per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 dell'avv. Pepe Emilia, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 80,25 per spese vive ed euro 700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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