Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2917/2024 VG
SEPAR. SENZA FIGLI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 26/11/2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Patrizia Tulli del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: rumena Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Patrizia Tulli del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NO NO, in data 19 dicembre 2015
(anno 2015, atto n. 10, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in NO NO (CO), via Casarico n. 37, nonché l'autorimessa con
annesso deposito sita in NO NO, beni entrambi in comproprietà tra i coniugi, verranno dagli stessi
posti in vendita entro 30 giorni dal deposito del ricorso, mediante mandato ad agenzie immobiliari di comune
fiducia, all'iniziale prezzo di vendita, per la casa di abitazione, di € 200.000,00.
Il ricavato delle vendite, al netto del mutuo residuo gravante sull'immobile (Banca Popolare di Bergamo –
Rep. n. 58.582 – Racc. n. 18.576 – Reg. 17/07/2012 – Notaio ) e delle tasse, degli oneri e delle spese Per_1
relativi alla vendita, nonché del finanziamento Banca IN OL (n. 14869859 del 07/04/2023), verrà
suddiviso come segue: quanto al 70% (settantapercento), alla IG.ra ; quanto al 30% Pt_2
(trentapercento), al IG. . Pt_1
Tutti gli arredi e i beni mobili esistenti nella casa coniugale vengono attribuiti in proprietà esclusiva alla
IG.ra . Pt_2
3) L'autovettura Renault Megane tg. FV930JX, intestata a Sig. , rimane in titolarità Parte_1
esclusiva dello stesso;
l'autovettura Ford Ka tg. ES500WJ, intestata al IG. , rimane in Parte_1
titolarità esclusiva dello stesso;
il motoveicolo Kawasaki Z900 tg. EH82294, intestato al IG. , rimane Pt_1
in titolarità esclusiva dello stesso.
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di
mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e che, con il puntuale e integrale adempimento degli
obblighi derivanti dalle condizioni di cui al ricorso, null'altro avranno a che pretendere, vicendevolmente,
per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 19.12.2015, in NO NO (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di NO NO -anno 2015, atto n. 10, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO NO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao