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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
22
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3034 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Gombia e Giuseppe Itri, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1
Pellegrino, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5769/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 01/06/2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stata dipendente della fino Parte_1 Parte_2
all'ottobre 2020, con le mansioni di cameriera, di avere subito in data 9.3.2016 un infortunio sul lavoro per il quale l' le aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico fisica pari al CP_1
13%, di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 20.9.2021 all'esito della quale il grado di menomazione veniva confermato nella misura del 13%, di avere fatto opposizione al detto provvedimento, non accolta dall'istituto, ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendo al CP_1
giudice di accertare l'aggravamento dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro subito il 9.3.2016
e dichiarare il suo diritto alla rendita nella misura del 16%, e comunque superiore al 13%, con conseguente condanna dell' a corrispondere la relativa rendita. CP_1
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell'istituto convenuto, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e dichiarato le spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Il primo giudice ha rilevato che dalla consulenza tecnica espletata in giudizio, condivisa dal giudicante in quanto esauriente e priva di vizi logici, era emerso il riconoscimento in favore del ricorrente di un percentuale di invalidità pari al 13%, come accertata dall' anche in occasione CP_1
della visita di revisione, non essendosi verificati successivamente mutamenti del quadro invalidante tali da incidere sulla valutazione formulata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per avere recepito le conclusioni del Ctu, risultato di una superficiale valutazione,
e che aveva disatteso le osservazioni del consulente tecnico di parte riscrivendo esattamente il referto della TAC dell'11.3.2022, senza nulla dire in merito a quanto diagnosticato e certificato dallo specialista ortopedico.
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, delle domande formulate con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio,
nonché, in via istruttoria, per il rinnovo della c.t.u. medico-legale. Si è costituito l' , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
La relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, risulta puntualmente motivata, avendo il consulente, all'esito dell'esame della perizianda e della documentazione medica, rilevato che la criteriologia medico-legale quanto al nesso di causalità risultava soddisfatta in tutti i suoi aspetti e che, facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al d. lgs. 38/2000, la valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica era pari al 13%.
Il Consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazioni critiche della parte ricorrente ha precisato che “ Relativamente all'affermazione “… successivamente, a tali esiti si è aggiunta una necrosi della testa femorale, strumentalmente accertata (Vedi TC coxofemorale dell'11.03.2022) ed una coxartrosi con conseguente limitazione funzionale dell'anca destra su tutti i piani con dolore inguinale e zoppia, come certificato dalla visita ortopedica del 17.3.2022”, si precisa che l'accertamento TAC dell'11.3.2022 ha evidenziato un quadro strumentale di gran lunga differente rispetto a quanto riportato dall'Avv. Gombia nelle sue osservazioni “…peraltro la regione della testa femorale di
sinistra, a ridosso degli apici delle viti metalliche presenta una area di rimaneggiamento simil-cistico anche per possibile focale esito osteonecrotico, delle dimensioni massime di…13 mm. La morfologia
della testa femorale risulta nel complesso sufficientemente conservata. A sinistra note di coxartrosi
senza significativo rimaneggiamento condrale-subcondrale”…riteniamo che, come richiesto in ricorso, agli esiti già riconosciuti…vada aggiunta la valutazione di tale aggravamento…quantificata
nella misura del 4-5%, portando la valutazione complessiva al 16%”, si ritiene che la voce tabellare invocata non possa in alcun modo essere utilizzata nel caso de quo essendo stata obiettivata in corso di operazioni peritali una limitazione funzionale della motilità dell'anca esclusivamente ai massimi gradi delle varie escursioni articolari. Risulta pertanto più adesiva al caso di specie la voce prevista con il codice 272: esiti di frattura femore con sfumata ripercussione funzionale (valutazione fino all'8%),”, confermando le precedenti conclusioni. E' infondato, dunque, l'appello avendo il giudice di prime cure condiviso motivatamente le conclusioni del nominato c.t.u., sul presupposto della completezza della relazione e dell'assenza di vizi logici nell'argomentare della stessa, avendo il Ctu ampiamente replicato anche alle osservazioni del Consulente tecnico di parte ricorrente, precisando che l'accertamento TAC dell'11.03.2022 aveva evidenziato un quadro strumentale differente rispetto a quanto riportato nelle menzionate osservazioni. Tali conclusioni, frutto di completi accertamenti e sorrette da congrua, adeguata motivazione, sono state ritenute dal giudice di primo grado immuni da vizi logici, non infirmate da decisive contrarie risultanze e deduzioni, con argomentazioni che sono condivise dal Collegio e che sono sufficienti a disattendere la richiesta di rinnovo della consulenza.
Alla luce delle ragioni esposte l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve, infine, darsi atto della sussistenza in capo alle appellanti delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa