Versione
29 giugno 1954
29 giugno 1954
Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, e' per tali funzionari istituite.
I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, e' per tali funzionari istituite.
I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/1977, n. 4842Provvedimento: Poiche a norma dell'art 1 della legge 15 maggio 1954, n 270, il ministro per le Finanze puo affidare, negli uffici del registro di maggiore importanza, determinati servizi ad appositi funzionari denominati cassieri, e, fra i compiti a questi demandati rientrano gli Atti del procedimento esecutivo per la riscossione dei crediti, non puo considerarsi invalida, verificandosi i predetti presupposti e condizioni, l'ingiunzione fiscale emessa dal cassiere dell'ufficio del registro e controfirmata dal capo dell'ufficio, al quale ufficio essa viene, attraverso tale controfirma, formalmente e sostanzialmente riferita. ( Conf 3155/73, mass n 366945; ( Conf 2579/73, mass n 366043).*Leggi di più...
- ingiunzione fiscale·
- condizioni·
- forma e contenuto·
- del cassiere dell'ufficio, del registro·
- riscossione delle imposte·
- sottoscrizione·
- validita·
- con ingiunzione fiscale (tributi indiretti ed entrate patrimoniali)·
- controfirma del capo dell'ufficio del registro