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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6044 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
ROBBA FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; ; Controparte_1 Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 21.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Orbene, in via preliminare, il Tribunale ritiene che non appaia meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio per produzione documentale avanzata dal procuratore di parte ricorrente con note scritte depositate il 21.04.2025, in sostituzione dell'udienza fissata al 22.04.2025.
Ed infatti, la citata richiesta non risulta essere supportata da alcuna motivazione o documentazione idonea a giustificarne l'accoglimento, essendo stata unicamente formulata, con modalità estremamente vaghe e generiche, una istanza di rinvio “al fine di poter documentare l'imminente avvio di un nuovo rapporto di lavoro”, senza però essere stata corredata da alcuna informazione o elemento di dettaglio sul punto (quale, a titolo esemplificativo, il settore di attività, il datore o il luogo di lavoro, la qualifiche o le mansioni da svolgere) e nonostante fosse stato poco prima chiarito dal difensore “di non avere allo stato ulteriore documentazione da produrre”.
Ed ancora, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento alla luce, altresì, della condotta processuale tenuta da parte ricorrente, la quale non ha nel corso del procedimento (ad eccezione della documentazione allegata al ricorso e relativa ad attività lavorativa svolta in un arco temporale precedente all'instaurazione del giudizio) prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la sua attuale integrazione sociale, familiare e/o lavorativa nel territorio nazionale e non ha depositato le note scritte previste in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025.
Ne consegue che non va accolta la richiesta di rinvio per produzione documentale, non essendo supportata da alcuna motivazione idonea a giustificarla.
2. Nel merito, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 06.03.2023, con cui è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 29.08.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2016 e di CP_1
vivere sul territorio nazionale ininterrottamente da oltre sette anni;
di avere avviato in
Italia un solido percorso di integrazione socio-economica; di non avere alcuna prospettiva in caso di rientro in patria, ove sarebbe costretto a sopportare un grave
2 stato di indigenza;
di non aver posto in essere alcuna condotta illecita, espressione di un profilo di pericolosità sociale;
e di non volere interrompere la propria attività lavorativa, quale unica fonte di sostentamento.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
4. Scaduto il termine del 22.04.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, la quale ha preso il posto della previgente protezione umanitaria.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto, in passato, regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “SOC. AGR. HOT PEPPER & CO SRLS”, con sede legale a Comiso, alla via dei Roveri n.37, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato dapprima dal 10.02.2020 al 10.11.2020
e successivamente dall' 11.01.2021 al 31.12.2021, poi prorogato al 31.12.2022, come si evince dalle comunicazioni e dalle buste paga di ottobre 2020, da gennaio a CP_3
luglio 2021, da settembre 2021 ad aprile 2022 depositate in atti (cfr. all. 2 e 3 al ricorso), ma non ha fornito alcuna prova della sua attuale integrazione economico-sociale.
3 In altri termini, il ricorrente ha prodotto solo documentazione relativa ad attività lavorative ormai cessate da tempo, preesistenti rispetto alla istanza di rilascio del permesso di soggiorno rigettata con il provvedimento impugnato, ma non ha, invece, prodotto alcuna successiva documentazione in ordine allo svolgimento di attuale, stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
6. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• rigetta il ricorso proposto dal ricorrente sopra meglio Parte_1
generalizzato;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 04/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Angela Lo Piparo
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