Art. 3. Campioni nazionali 1. I campioni nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.
3. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura".
2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.
3. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura".