Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11216 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11844/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Gangale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto adottato in data-OMISSIS-, notificato all’odierna ricorrente in data -OMISSIS- e recante provvedimento di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta a ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Si costituiva in resistenza il Ministero depositando documenti.
3. All’intestazione del ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato, ma non essendo ripetuta nelle richieste conclusive alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 il Collegio pronunciava ordinanza (non appellata) di non luogo a provvedere.
4. All’udienza del 9 maggio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’analisi dei due motivi di gravame.
6. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, nella misura in cui non sarebbe mai stato notificato il preavviso di rigetto.
7. La censura non può essere accolta: difatti, l’amministrazione ha dato piena prova di aver inserito l’avviso nel sistema informatico impiegato per gestire le pratiche relative alla concessione della cittadinanza. L’eventuale difficoltà di accesso da parte dell’interessata non è circostanza che può invalidare la decisione finale, atteso che per un elementare principio di autoresponsabilità, il privato è tenuto a conservare le proprie credenziali ovvero a rappresentare tempestivamente il suo eventuale smarrimento: non essendo ciò avvenuto, nessun vizio affligge il provvedimento conclusivo (v. Tar Lazio, sez. V- bis , 9 aprile 2025, n. 7006).
8. Passando alla seconda doglianza, va rilevato come con essa l’esponente precisi che negli anni 2017/2019 abbia sempre percepito redditi in misura superiore alla soglia richiesta per l’ottenimento della cittadinanza.
9. Sul punto va rammentato che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
10. Ciò premesso, nell’ipotesi di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l’aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell’ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell’acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V- bis , 3 agosto 2023, n. 13038).
11. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l’amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell’esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest’ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell’interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I- ter , 31 dicembre 2021 n. 13690).
12. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza – ma, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91 cit.), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V- bis , 7 dicembre 2022, n. 16321).
13. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia legittimamente operato la verifica discrezionale in quanto, dalla documentazione depositata in atti, risulta che il reddito dell’istante fosse insufficiente rispetto ai parametri sopra evidenziati.
14. Nello specifico, il ricorrente presentava domanda di cittadinanza in data -OMISSIS-, dichiarando di guadagnare € 8.500,00 nel triennio (2013/2015). Nondimeno, dalla verifica operata dall’amministrazione, risultavano per le successive annualità del 2017-2020 importi assai inferiori: es. € 2.209,02 nel 2017, € 5.135,16 nel 2019 etc… Orbene, come ragionevolmente valutato dall’amministrazione, tale situazione economica risulta insufficiente rispetto alle soglie di reddito richieste per acquisire la cittadinanza.
15. A fronte di tali rilievi, la parte si è limitata ad osservare di non essere in possesso delle certificazioni uniche dei redditi, in quanto asseritamente non rilasciate dai datori di lavori: orbene, è di manifesta evidenza che trattasi di una mera allegazione sfornita di qualsiasi principio di prova e che non può invalidare la decisione amministrativa.
16. Non coglie nel segno, neppure l’avvenuto acquisto di un immobile nel territorio nazionale: invero, tale circostanza, non è da sola in grado di controbilanciare gli elementi fattuali su cui si basa il giudizio dell’amministrazione, atteso che quest’ultima deve valutare in chiave prospettica la posizione economica dell’istante, focalizzando quindi ovviamente la propria attenzione sul reddito e non sul patrimonio dell’aspirante allo status civitatis .
17. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
18. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, una volta consolidato il reddito minimo richiesto per l’acquisizione della cittadinanza per un periodo minimo di tre anni.
19. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.