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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/02/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6413/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Capuano e dall'Avv. Parte_1
Stab. con i quali è elettivamente domiciliato in NA alla via Ben Parte_2
Hur, 84
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del liquidatore pro tempore, rapp.to e difeso
[...] dagli avv. Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi con i quali è elett.te dom.to come in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede dell'Ente in via Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE Contr OGGETTO: CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_1 nonché l chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ CP_2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del Trattamento di fine rapporto.- e, per l'effetto, condannare, stante la natura pubblicistica del Consorzio Unico di Bacino Na – Ce (cf ), l' di pagare immediatamente la P.IVA_1 CP_2 somma lorda di € 26.013,49 (euro VentiSeiMilaTredici/49) a titolo di trattamento di fine rapporto maturato dal 15.10.2001 al 31.12.2022 e non versato, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
nonché spese e competenze legali per la presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
- In via subordinata ed alternativa, qualora si ritiene prevalente l'attività privatistica del CUB si chiede sin d'ora che venga il condannato al pagamento della CP_1 medesima somma su indicata;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari per la presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A sostegno delle domande formulate parte ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del delle Controparte_1 province di NA e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 per il tempo e con le modalità analiticamente indicate nell'atto introduttivo;
di non avere mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
di avere, invano, chiesto all di provvedere al pagamento della prestazione. CP_2
Il , ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto di dichiarare il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell al pagamento del TFR/TFS con conseguente estromissione dal CP_2 giudizio de quo e con vittoria di spese di lite. L , ritualmente citato, ha chiesto di “Chiede dichiararsi l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di NA per appartenere la controversia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito rigettare il ricorso. Spese vinte.”. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di NA, considerando la piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza dei ricorrenti rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma c.p.c. Il ricorso proposto nei confronti del va rigettato per difetto di legittimazione CP_1 passiva.
In ordine alla natura del militano in favore del riconoscimento della natura CP_1 giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_4
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del
Distretto di Corte di Appello di NA (ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. trib. NA Persona_1 sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. NA sent. 1819/2016 est. C. sent. n. Per_2
2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di NA est. V. Per_3
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del
(per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito Controparte_1 ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di NA e di e alla loro CP_1 contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene CP_1 quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre CP_1 cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia
[...] di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di CP_1 concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022). Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno opponente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall . CP_2
Ciò posto, parte ricorrente, con le note depositate in data 06.02.2025, ha dato atto che l , unico legittimato passivo, ha provveduto a corrispondere il TFS in corso di CP_2 causa. Per effetto dell'intervenuto pagamento, come richiesto sia dall che dal ricorrente CP_2 in via subordinata, è intervenuta tra il ricorrente e l'istituto previdenziale, la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento avvenuto in corso di causa e il carattere integralmente satisfattorio dello stesso, peraltro effettuato sulla base di tutti i dati retributivi di riferimento. La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto al regime delle spese di lite, l , al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico CP_2 aveva opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e CP_1
l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. La tesi dell è destituita di fondamento. Ed invero, è stato condivisibilmente CP_2 affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1- 12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874).
Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio”.. Nella sentenza del 19.04.2023 della Dott. richiamata a fini Persona_4 motivazionali è condivisibilmente affermato che “in sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto”. CP_2
Ad oggi, l non ha allegato alcuna valida ragione impeditiva del tempestivo CP_2 pagamento del TFS né tampoco ha offerto argomentazioni valide ad esimerlo dalla colpa per il ritardo per cui va considerato soccombente. Le spese nei confronti dell , tuttavia, si compensano per la metà in considerazione CP_2 della serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. In considerazione della soluzione della controversia, i collegamenti ipertestuali non hanno agevolato lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
Spese compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_1 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra parte ricorrente e l;
CP_2 liquida le spese di lite in € 2.697,00 oltre spese generali al 15%, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà, oltre IVA e cpa, con CP_2 attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti del e Controparte_1 compensa le spese.
Così deciso in NA in data 18.02.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/02/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6413/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Capuano e dall'Avv. Parte_1
Stab. con i quali è elettivamente domiciliato in NA alla via Ben Parte_2
Hur, 84
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del liquidatore pro tempore, rapp.to e difeso
[...] dagli avv. Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi con i quali è elett.te dom.to come in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede dell'Ente in via Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE Contr OGGETTO: CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_1 nonché l chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ CP_2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del Trattamento di fine rapporto.- e, per l'effetto, condannare, stante la natura pubblicistica del Consorzio Unico di Bacino Na – Ce (cf ), l' di pagare immediatamente la P.IVA_1 CP_2 somma lorda di € 26.013,49 (euro VentiSeiMilaTredici/49) a titolo di trattamento di fine rapporto maturato dal 15.10.2001 al 31.12.2022 e non versato, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
nonché spese e competenze legali per la presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
- In via subordinata ed alternativa, qualora si ritiene prevalente l'attività privatistica del CUB si chiede sin d'ora che venga il condannato al pagamento della CP_1 medesima somma su indicata;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari per la presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A sostegno delle domande formulate parte ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del delle Controparte_1 province di NA e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 per il tempo e con le modalità analiticamente indicate nell'atto introduttivo;
di non avere mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
di avere, invano, chiesto all di provvedere al pagamento della prestazione. CP_2
Il , ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto di dichiarare il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell al pagamento del TFR/TFS con conseguente estromissione dal CP_2 giudizio de quo e con vittoria di spese di lite. L , ritualmente citato, ha chiesto di “Chiede dichiararsi l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di NA per appartenere la controversia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito rigettare il ricorso. Spese vinte.”. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di NA, considerando la piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza dei ricorrenti rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma c.p.c. Il ricorso proposto nei confronti del va rigettato per difetto di legittimazione CP_1 passiva.
In ordine alla natura del militano in favore del riconoscimento della natura CP_1 giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_4
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del
Distretto di Corte di Appello di NA (ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. trib. NA Persona_1 sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. NA sent. 1819/2016 est. C. sent. n. Per_2
2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di NA est. V. Per_3
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del
(per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito Controparte_1 ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di NA e di e alla loro CP_1 contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene CP_1 quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre CP_1 cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia
[...] di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di CP_1 concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022). Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno opponente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall . CP_2
Ciò posto, parte ricorrente, con le note depositate in data 06.02.2025, ha dato atto che l , unico legittimato passivo, ha provveduto a corrispondere il TFS in corso di CP_2 causa. Per effetto dell'intervenuto pagamento, come richiesto sia dall che dal ricorrente CP_2 in via subordinata, è intervenuta tra il ricorrente e l'istituto previdenziale, la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento avvenuto in corso di causa e il carattere integralmente satisfattorio dello stesso, peraltro effettuato sulla base di tutti i dati retributivi di riferimento. La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto al regime delle spese di lite, l , al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico CP_2 aveva opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e CP_1
l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. La tesi dell è destituita di fondamento. Ed invero, è stato condivisibilmente CP_2 affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1- 12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874).
Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio”.. Nella sentenza del 19.04.2023 della Dott. richiamata a fini Persona_4 motivazionali è condivisibilmente affermato che “in sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto”. CP_2
Ad oggi, l non ha allegato alcuna valida ragione impeditiva del tempestivo CP_2 pagamento del TFS né tampoco ha offerto argomentazioni valide ad esimerlo dalla colpa per il ritardo per cui va considerato soccombente. Le spese nei confronti dell , tuttavia, si compensano per la metà in considerazione CP_2 della serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. In considerazione della soluzione della controversia, i collegamenti ipertestuali non hanno agevolato lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
Spese compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_1 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra parte ricorrente e l;
CP_2 liquida le spese di lite in € 2.697,00 oltre spese generali al 15%, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà, oltre IVA e cpa, con CP_2 attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti del e Controparte_1 compensa le spese.
Così deciso in NA in data 18.02.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario