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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, piazzale Clodio n. 56, presso lo Parte_1 studio delle avv.te Flavia Bruschi e Alessia Ragusa che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, via L. G. Faravelli NToparte_1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Giosafat Riganò che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9700/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 18.01.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato continuativamente lavoro Parte_1 sub d in favore di nell'intero periodo NToparte_1 dal 03.10.2011 al 20.11.2019, dapprima con contratto di tirocinio formativo dal 03.10.2011 al 03.04.2012, e successivamente - per effetto della stipula di contratti per la fornitura di servizi di consulenza, assistenza e supporto alla struttura “Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura “Organizzazione Processi e
1 NT NT Qualità”, tra e e tra e AM ecs S.r.l. – NToparte_2 rispettivame lle ella p con la stipula di due contratti a progetto (decorrenti dal 3.04.2012 al 31.12.2012 e dal 22.01.2013) e di un periodo non contrattualizzato (dal 31.12.2012 al 20.01.2013), e della seconda società, con iniziale contratto a tempo determinato (decorrente da gennaio 2014), poi trasformato a tempo in indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio, contratti da ritenere fittizi per la non genuinità degli appalti intercorsi tra le predette società; precisato, inoltre, di essere andata in astensione anticipata per gravidanza dal 12.02.2019, e di aver ricevuto al rientro in servizio il 29/11/2019, dopo la nascita della figlia (il 27/6/2019) e il godimento di ferie e permessi, e di avere ricevuto comunicazione di variazione della sede di lavoro, con rientro presso la sede della AM ecs s.r.l. e non NT presso la sede di (posto di lavoro occupato da sempre occupato sino all'astensione) come da quest'ultima richiesto perché essa ricorrente non avrebbe assicurato le otto ore giornaliere dovendo fruire dei permessi di legge per allattamento, richiesta questa che integrava un'evidente discriminazione, di avere conseguentemente iniziato a soffrire, a cagione della predetta estromissione, di uno stato ansioso depressivo e di attacchi di panico, e di essere stata costretta, per le predette ragioni, a rassegnare, in data 03.06.2020, le proprie dimissioni dalla AM ecs s.r.l. rinnovando contestualmente la propria NT offerta di prestazione lavorativa nei confronti della ha convenuto in giudizio rassegnando le segue nclusioni: NToparte_1
1. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertato quanto sopra, in accoglimento del presente atto, accertata la violazione degli artt. da 20 a 29 D.lgs. 276/2003 1. Dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta a far data, quantomeno, dal 3.04.2012 o NToparte_1 dalla successiva che si riterrà di giustizia;
2. Dichiarare che il rapporto di lavoro è tuttora in essere in assenza di un atto idoneo a risolverlo;
3. Ordinare alla convenuta: di riammettere in servizio la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte con inquadramento al 2° livello del ccnl merci e logistica, o in altre equivalenti;
4. E per l'effetto, ordinare alla convenuta la ricostruzione giuridica ed economica della posizione lavorativa della ricorrente nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle previsioni di legge (anche ex art. 2103 cod. civ.)e del ccnl applicato dalla convenuta ai propri dipendenti, come al superiore punto 3, con corretta corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi agli enti preposti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive di cui si riserva la quantificazione all'esito;
5. Condannare, altresì, la Convenuta al pagamento in favore della Sig.ra
se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., della somma di Parte_1
€ 50.393,72, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, anche biologici, conseguenti alle discriminazioni subite;
6. condannare altresì la parte resistente a corrispondere, su tutte le somme eventualmente dovute, il maggior danno conseguente alla svalutazione
2 monetaria ed agli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva c.p.a. e accessori”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha NToparte_1 dichiarato inammissibile parti, le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che la tematica oggetto del giudizio era quella della liceità o meno dei contratti di appalto tra la società resistente e la
[...]
e la AM ecs S.r.l., ha innanzitutto disatteso l'eccezione della NToparte_2 ita violazione del rito c.d. , evidenziando che la ricorrente CP_3 non aveva invocato le tutele previste dall'art. 18 L. 300/1970 e, dunque, la reintegra nel proprio posto “formale” di lavoro, limitandosi a chiedere che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società ancora in corso;
ii) ha altresì disatteso l'eccezione di decadenza ex art. 6, comma 2, L. 604/1966 sollevata dalla società, osservando che L'esame del fascicolo telematico mostra che il ricorso è stato depositato in data 8/7/2020 e non 10/7/2020 come sostenuto a pagina cinque della comparsa. La data del 10/7/2020 si riferisce infatti alla data in cui la cancelleria ha “lavorato” il ricorso in questione: deriva da quanto sopra che, come pacificamente ammesso da parte resistente, il deposito è stato effettuato tempestivamente entro 180 giorni dalla spedizione della raccomandata di impugnazione del 10 gennaio 2020>; iii) quanto all'eccezione di decadenza di cui all'art. 39 D.Lgs. 81/2015, sempre sollevata dalla società per non essere stato impugnato il rapporto irregolare entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, richiamato il testo del primo comma della invocata norma, premessi brevi cenni in materia di contratto di appalto e di somministrazione e richiamato l'art. 32 delle legge n. 183/2010 con alcune pronunce di legittimità, ha affermato che l'alveo applicativo della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 32, l. n. 183 del 2010 si allarga a riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, anche agli appalti illegittimi, alla violazione delle norme sul distacco e – più in generale a ogni tipologia lato sensu interpositoria ( si ricorda, al riguardo, che anche l'art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alla somministrazione irregolare di cui all'art. 38, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966 e dunque la necessità dell'impugnazione nei termini ivi previsti)> e che, in merito al dies a quo della decorrenza dei termini nei rapporti interpositori, in assenza di una norma specifica del legislatore sul punto, può farsi utile riferimento - stante l'analogia degli istituti e le identità di ratio che essi perseguono - a quanto previsto in tema di somministrazione dall'articolo 39 del decreto legislativo numero 81 del 2015 ove si legge che “ove il lavoratore chiede la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38 comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 legge numero 604 del 1906 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore “(confronta sul punto cassazione numero 13179 del 2017 ) o, per un contratto di appalto, dalla data di cessazione di questo ( cfr.Trib. Trieste 23 luglio 2013, n. 187; Trib. Milano 5 giugno 2013 e Trib. Pisa 4 dicembre 2012)>; ha quindi concluso affermando che Nel caso di specie deve ritenersi che la NT ricorrente abbia cessato di lavorare presso la in data 27.9.10\9 , al termine
3 del periodo di maternità laddove ha, pacificamente , impugnato la “cessazione fattuale “ del rapporto di lavoro solo in data 10.1.2020 ( cfr. doc. 44 fasc. ric.)>.
2. NTo detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella part giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie, avente ad oggetto un'illegittima interposizione di manodopera e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, l'art. 32, co. 4, L. 183/2010 e l'art. 39, D.Lgs. 81/2015, dettate per fattispecie diverse e comunque non applicabili a fattispecie, come la presente, in cui la società non aveva neppure dedotto di avere adottato un atto di risoluzione del rapporto ovvero di avere negato con atto scritto la titolarità del rapporto;
comunque la sentenza era anche laddove aveva individuato il dies a quo di decorrenza dei termini al 27.09.2019, cessazione del periodo di maternità, anziché in data 10.01.2020 (cessazione NT fattuale del rapporto di lavoro con;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso l'esame della verifica della illiceità dell'appalto e, dunque, della sussistenza di una illegittima interposizione di manodopera omettendo, conseguentemente, di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della NToparte_1
III) l'erroneità della decisione per aver il primo gi domanda di accertamento della discriminazione per maternità e della conseguente richiesta risarcitoria.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame NToparte_1
e chiedendone il rigetto.
2.2. Invitate inutilmente più volte le parti a un bonario componimento, ammessa ed assunta la prova testimoniale e ammessa ed espletata CTU medico-legale, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va preliminarmente osservato che è coperta da giudicato interno, per assenza di impugnazione, la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di decadenza ex art. 6 comma 2 legge n. 604/1966.
4. Per il resto, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
5. Nelle premesse del § 1 sono stati richiamati in sintesi i fatti dedotti in giudizio e le domande avanzate dall'appellante con le già trascritte conclusioni, riproposte in questo grado.
5.1. Su dette premesse, il primo motivo del gravame, con cui si lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex artt. 39 d.lgs n. 81/2015 e 32 comma 4 legge n. 183/2010 (nella sentenza sono richiamati entrambi), è fondato e deve essere accolto.
5.2. L'art. 39 comma 1 d.lgs n. 81/2015 non è applicabile alla fattispecie in cui pacificamente non viene dedotta una somministrazione irregolare bensì un appalto illecito.
4 5.2.1 Per come inequivocabilmente emerge dal testo del comma 1 del predetto articolo, la decadenza ivi disciplinata è riferita esclusivamente alla somministrazione irregolare di cui all'art. 38 comma 2 dello stesso d.lgs.
5.2.2 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso ogni interpretazione estensiva o analogica della predetta disposizione, atteso il suo carattere eccezionale di limitazione del diritto di agire in giudizio (Cass. n. 30490/2021, Cass n. 11901/2024).
5.3. Con riguardo all'art. 32 comma 4 legge n. 183/2010, è consolidato il principio per cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso”; “l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza” “in assenza di un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti” (ex plurimis Cass. n. 34181/2022 e Cass n. 6266/2024, alle quali si rinvia per le ampie argomentazioni e i plurimi richiami a precedenti della stessa Corte).
5.3.1 Nella specie è pacifico che la società appellata non ha intimato alcun recesso né ha adottato alcun atto o provvedimento equipollente ovvero con il quale abbia comunque negato la sussistenza del rapporto di lavoro, sicché la decadenza dichiarata dal Tribunale si pone in contrasto con i richiamati princìpi.
5.4. La gravata sentenza è comunque errata anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il principio, ulteriore esplicazione di quello già sopra richiamato, per cui “ l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro” (Cass. n. 11901/2024), principio al quale, sebbene non esplicitamente e in modo argomentato, sembra fare riferimento la gravata sentenza.
5.4.1. Il gravame, infatti, ha contestato il dies a quo, da cui far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale, indicato dal primo giudice nel 27/9/2019, data di cessazione della maternità e la contestazione è fondata sebbene per le ragioni di seguito esposte.
5.4.2. Come evidenziato nelle premesse e non contestato, l'appellante, dopo la nascita della figlia avvenuta il 27/6/2019, ha goduto sino al 27/9/2019 dell'astensione per maternità e successivamente, senza soluzione di continuità, di ferie e permessi cessati solo in data 29/11/2019, dopodiché la predetta è rientrata al lavoro, nella sede della AM srl sua formale datrice di lavoro, e
5 il rapporto è proseguito sino al 3/6/2020, data in cui sono state rassegnate le dimissioni.
5.4.3. Per come dedotto e in atti documentato, durante l'assenza seguita alla cessazione dell'astensione per maternità, l'appellante il 14/11/2019 ha inviato una mail alla formale datrice di lavoro, comunicando che sarebbe rientrata presso l'ultimo posto di lavoro occupato prima del periodo di maternità e quindi NT presso la sede di e che avrebbe usufruito dei permessi per l'allattamento. A detta comunicazione, sulla quale si tornerà nel prosieguo, la AM srl ha risposto in pari data che la dipendente sarebbe dovuta rientrare presso la propria sede (cfr. doc. 42); disposizione ribadita anche nella successiva email del 20/11/2019 di risposta ad altra comunicazione dell'appellante di pari data, con NT la quale quest'ultima aveva ribadito di voler rientrare presso la in quanto a conoscenza che la AM srl aveva ottenuto nuovamente l'ap .
5.4.4. Ed allora, il termine di 60 giorni deve essere fatto decorrere al più dal 14/11/2019, data in cui per la prima volta, con atto scritto, la società appaltatrice, formale datrice di lavoro, ha comunicato all'appellante che non NT sarebbe stata più assegnata all'appalto con 5.4.5. La diversa data proposta dalla società, 12/2/2019 data di inizio dell'astensione anticipata per maternità e quindi di astensione da qualsiasi attività lavorativa, non solo è già stata disattesa dal Tribunale, ma si pone in contrasto con i princìpi sopra richiamati.
5.4.6. Per come accertato in più punti della gravata sentenza, e non contestato, il primo atto con cui è stata impugnata la cessazione fattuale del rapporto di lavoro è quello del 10/1/2020, sicché l'impugnazione stragiudiziale risulta assolutamente tempestiva, perché intervenuta entro i 60 giorni dal 14/11/2019, cui è seguita, altrettanto tempestivamente (cfr statuizione coperta da giudicato interno), l'impugnazione giudiziale.
5.5. Da quanto esposto consegue che, in accoglimento della prima censura, la la gravata sentenza va riformata per avere dichiarato erroneamente l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria.
6. Affermata l'ammissibilità del ricorso, si impone l'esame in questo grado delle domande avanzate dall'appellante, per la soluzione delle quali si è imposta in questo grado l'istruttoria con ammissione ed escussione dei testi ed espletamento di ctu medico-legale.
6.1. Con la prima domanda l'appellante rivendica, in sintesi, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a CP_4
a decorrere dal 3/4/2012, ancora in corso in assenza di atto
[...] risolutorio, denunciando la sussistenza di un appalto illecito, e quindi di un fenomeno interpositorio tra la società appellata e le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo.
6.2. La domanda è fondata.
6.3. E' pacifico in causa e comunque documentalmente provato, che l'appellante, la quale già aveva svolto dal 3/10/2011 al 2/4/2012 un tirocinio formativo presso NT
è stata inizialmente assunta, il 3/4/2012, dalla con un NToparte_2 primo contratto a progetto della durata di tre mesi rinnovato sino al 31/12/2012 e con un successivo contratto a progetto stipulato, con soluzione di continuità,
6 dal 22/1/2013, e addetta all'appalto di servizi che la formale datrice di lavoro aveva in corso con la società appellata, contratto avente a oggetto la consulenza, l'assistenza e il supporto alla struttura “Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura
“Organizzazione Processi e Qualità”. Nel gennaio 2014 in detto contratto di servizi è subentrata la AM srl, che ha assunto l'appellante dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con inquadramento nel 5° livello ccnl commercio.
6.4. Va da subito osservato, perché rilevante ai fini della decisione, che l'appellante, per gli interi periodi coperti dai richiamati contratti di lavoro, ha pacificamente prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso la NT sede legale della in Roma, prima in via del Pescaccio n. 30 e poi in viale Europa n. 170 Roma.
6.5. Risulta altresì provato che l'appellante ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede dell'appellata anche nel periodo 31/12/2012- 22/1/2013, che non risulta coperto da alcun contratto di lavoro e invero neppure NT da un contratto di servizi tra la e una delle società citate in atti, atteso che, per come segnalato dall'appell il contratto con la all'art. 4 si CP_2 limita a prevedere che la durata del servizio come durata del servizio dal 19/1/2011 al 31/12/2011 con rinnovo tacito sino al 31.12.2012 e non risulta dedotta né documentata alcuna ulteriore proroga, mentre il primo contratto stipulato con la AM srl sebbene privo di data va collocato non prima del gennaio 2014, unica specificazione dallo stesso ricavabile.
6.5.1 La contestazione mossa sul punto dalla società non solo è tardiva, ma è pure infondata: tardiva perché, nonostante la circostanza fosse stata puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo, non è stata altrettanto puntualmente contestata nella memoria di costituzione di primo grado e invero neppure in questa sede, dove solo con le note autorizzate si assume che della stessa non sarebbe stata fornita prova;
infondata perché non tiene conto della documentazione in atti e in specie delle numerose email tempestivamente prodotte in prime cure sub doc. 4, che attestano inequivocabilmente lo NT svolgimento di attività lavorativa dell'appellante in favore della nel predetto periodo, prestazione lavorativa rimasta senza alcuna spiega alternativa plausibile né tantomeno di alcun riscontro di regolarità.
6.6. Va, altresì, osservato, sempre perché di assoluto rilievo, che non sono state contestate, con la necessaria puntualità imposta dall'art. 416 c.p.c., neppure altre significative circostanze puntualmente dedotte nel ricorso introduttivo e più esattamente: i) che l'appellante, conseguito il Master Quality “Esperti in qualità, qualità ambientale e sistemi di gestione ambientale”, ha svolto un tirocinio formativo della durata di sei mesi dal 3/10/2011 al 2/4/2012 all'interno della NT struttura “Gestione Immobiliare Sicurezza sul Lavoro” della (cfr. doc. 1), ricevendo direttive dall'Ing. (punto 4 o); ii) che CP_5 all'approssimarsi della scadenza del termine del periodo di tirocinio la società, nella persona dell'ing ha proposto all'appellante di stipulare un contratto CP_5
a progetto con la società al fine di poter continuare NToparte_6 ad utilizzare le sue pr contratto che, come già evidenziato, fu effettivamente stipulato.
6.7. Ed ancora. Parimenti non specificamente contestate sono le seguenti circostanze puntualmente dedotte nel ricorso introduttivo: i) il pc utilizzato
7 dall'appellante è sempre stato di proprietà della appellata e la predetta vi accedeva con il nome utente “SDA/gioott” e relativa password (cfr. foto postazione di lavoro, doc. 5); ii) l'appellante aveva accesso alla rete intranet NT aziendale al pari di tutti i dipendenti della stessa, essendo il pc in uso collegato ete aziendale;
iii) l'appellante aveva in dotazione un telefono fisso con numero dedicato (doc. 6); iv) l'indirizzo mail utilizzato dall'appellante è stato, sino al 2015 data in cui è stato chiuso, comune a tutto l'ufficio Email_1 NT Sicurezza Sul Lavoro;
a decorrere dal 2014 la ha attivato anche l'indirizzo in uso esclusivo all'appell utilizzando detti indirizzi Email_2
l'appellante svolgeva la propria attività lavorativa, relazionandosi sia con il
NT personale che con soggetti esterni, per come documentato dalle numerose email prodotte (doc 4,6, 8, 9); v) tutti gli strumenti di lavoro utilizzati
NT dall'appellante erano di proprietà della vi) l'appellante è sempre stata adibita alla struttura Sicurezza Sul Lavoro, dapprima denominata Gestione Immobiliare Sicurezza sul Lavoro, ed ha sempre condiviso la stanza con i
NT dipendenti con i quali lavorava in situazione di promiscuità; vii) sin dal 2012
NT l'appellant ata qualificata da parte dei preposti e dipendenti quale parte integrante dell'ufficio sicurezza sul lavoro, come dimostrato anche dalle email con le quali si forniscono i riferimenti dell'ufficio, includendo il nominativo dell'appellante nel caso i destinatari avessero avuto bisogno di chiarimenti (cfr. doc. 7 mail del 5.04.2012, del 17.05.2012, 17.07.2013); viii) all'appellante era richiesto di compilare il file relativo al piano ferie aziendale, presente nella
NT intranet, al pari di tutti gli altri dipendenti della (cfr. doc. 11 mail di pianificazione ferie dell'ufficio sicurezza sul lavoro) predetta, al pari dei
NT dipendenti doveva previamente richiedere l'autorizzazione ad usufruire di ferie e per i ai preposti dell'appellata, che poi, solo per la redazione delle buste paga, comunicava ai formali datori di lavoro. Queste circostanze trovano conferma anche nelle deposizioni assunte collega Testimone_1
NT dell'appellante: “ Per le assenze cercavamo di coordinarci con l'ufficio al quale comunicavamo la volontà di assentarci, comunicazione che fa o anche a AM e se andavano bene al primo non c'erano problemi per il
NT secondo”; , responsabile della sicurezza di “chiedevo a Testimone_2
NT tutti gli addetti alla sicurezza, dipendenti compresi, di indicare per le ferie i periodi di indisponibilità cosicché poi con la AM potevamo organizzare le
NT sostituzioni”; anche il teste dipendente dal 1998 e dal Testimone_3
2011 ASPP, ha dichiarato che: “Quando la ricorrente si assentava lo comunicava a me al . CP_5
6.8. In ordine alle mansioni svolte dall'appellante nell'intero periodo in NT discussione, va osservato che la non ha puntualmente e specificamente contestato la dettagliata e puntuale descrizione contenuta dal punto 30) al punto 45) del ricorso introduttivo, ai quali per brevità si rinvia integralmente. Le descritte mansioni hanno trovato sintetico, ma positivo riscontro nelle deposizioni assunte: i) il teste che ha riferito in ordine al periodo Tes_3 iniziale del rapporto, ha dichiarato che l' era inserita nell'ufficio Parte_1 sicurezza sul lavoro, che inizialmente si occ redazione del DVR e di tutti gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei documenti e ciò sin dal periodo di tirocinio formativo di cui si è già sopra detto;
l' si occupava Parte_1 anche delle certificazioni ISO;
ii) la teste ha riferito che la si Tes_1 Parte_1
8 “occupava di gestire la sorveglianza sanitaria, tutto ciò che riguardava gli infortuni, file di monitoraggio delle attività che svolgevamo, della consuntivazione, la gestione degli audit presso le varie filiali con l'emissione dei conseguenti documenti;
poi c'era anche la parte strettamente consulenziale nella quale eravamo chiamate a prestare proprio la nostra consulenza sulla gestione di determinate situazioni e determinati eventi in materia di sicurezza”; il teste NT
, già consulente di e poi titolare dal 2013 delle quote della AM, Tes_4 dopo avere riferito che il contratto con l'appellata “consisteva nel fare audit presso le filiali sulla sicurezza e sull'ambiente nonché provvedere all'aggiornamento dei DVR ovvero redigere i DVR per le nuove filiali”, ha dichiarato che “la provvedeva a raccogliere tutta la documentazione Parte_1 NT che ci veniva fornita dai nostri incaricati presso le singole filiali verificava che tutti i report fossero completi, riportava le osservazioni e le conformità segnalate per le singole filiali in un file excel”; iv) il teste ha riferito Tes_2 che “La si occupava di redigere report, parte dazione e Parte_1 aggiornamento del DVR nonché anche di procedure in materia di sicurezza. Si occupava anche di procedure in materia ambientale, in specie di certificazione ISO”.
6.8.1 Sulla scorta delle richiamate deposizioni e della documentazione prodotta in prime cure dall'appellante, emerge innanzitutto una circostanza rilevante e decisiva: la prestazione lavorativa di quest'ultima si caratterizza per l'evidente NT continuità con il tirocinio formativo svolto dalla medesima presso la e da questa regolato nel progetto formativo (doc.1) in cui era previsto che la tirocinante si occupasse: della gestione e aggiornamento dei follow up relativi agli audit di 2° livello sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro;
di fornire supporto all'ufficio qualità per il sistema gestione della sicurezza aziendale;
di verificare e controllare la relativa documentazione (DVR, VRI, CPI); di gestire e aggiornare il database formazione dipendenti, database visite mediche, archivio documentale;
di implementare il sistema di gestione ambientale;
dell'applicazione e monitoraggio nuove procedure rifiuti. NT
6.8.2. Di fatto l'appellante ha proseguito nello svolgere a favore di quelle attività per le quali quest'ultima l'aveva formata, con l'aggiunta di e più qualificati compiti, per come dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo e non specificamente contestati.
6.8.3. Dalle risultanze processuali, emerge inoltre, come anche eccepito dall'appellante, che alcuni, anzi molti, compiti in concreto svolti non erano NT ricompresi nei contratti di servizio intercorsi tra la e le formali datrici di lavoro, contratti che l'appellata definisce di “assistenza e supporto alla struttura
“Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura “Organizzazione Processi e Qualità” e che si sostanziano, nei relativi capitolati, in attività di consulenza in materia di sicurezza e ambiente e di audit in detti settori (doc. 2,3 e 4 fascicolo I grado NT
. Significativa al riguardo è la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 arato: “a volte ci siamo chieste se le attività che ci v richieste nel corso delle riunioni…rientrassero o meno negli accordi con AM perché ad esempio noi rivestivamo la figura di consulente e invece ci trovavamo a gestire in concreto infortuni e monitoraggi, attività diversa dalla consulenza preventiva sulla gestione;
ho rappresentato all'ing queste mie perplessità…..e mi ha Pt_2
9 riferito che se era una richiesta del cliente si poteva fare e che comunque avrebbero valutato”.
6.9. Per come emerge dalle deposizioni assunte e dalla documentazione in atti, NT le strutture della che nel tempo si sono occupate di sicurezza sul lavoro e di ambiente hann to sin da subito (dal contratto di apprendistato) lo stabile inserimento dell'appellante nelle stesse, unitamente al personale della società, in un contesto di assoluta promiscuità, in cui tutti erano chiamati a svolgere indistintamente i compiti assegnati dai responsabili succedutisi nel tempo.
6.9.1. Significativa sul punto è la deposizione del teste relativa Tes_3 proprio alla fase iniziale del rapporto, avendo il teste dichiarato: “nel 2011 dopo un periodo di assenza sono rientrato al lavoro e la già lavorava in Parte_1 azienda. Era entrata mi pare in mia sostituzione e faceva parte della sicurezza sul lavoro. Eravamo addetti in tre: io, la e il Ci gestivamo la Parte_1 CP_5 sicurezza con la redazione del DVR e di tutti gli adempimenti relativi in specie l'aggiornamento dei documenti. mi pare di ricordare che inizialmente eravamo in una stanza;
dopodiché la struttura si è ampliata e ci siamo trasferiti nella sede di via del Pescaccio. Non ricordo il periodo. Eravamo sempre io, la e il Parte_1
e mi sembra che però all'epoca del passaggio il responsabile fosse CP_5 divenuto RR AL e la struttura era aumentata anche di personale. C'erano anche e . Abbiamo continuato comunque ad occuparci Per_1 Per_2 di sicurezza sul lavoro e le mansioni sono rimaste le stesse, o meglio le attività dell'ufficio. La è rimasta se ricordo bene fino al 2019 quando non è più Parte_1 venuta…….. inizialmente la struttura era ridotta e il i dava le direttive e CP_5 in qualche modo ci coordinava in quanto preposto ezza. Poi quando si è ampliata la struttura ci siamo divisi le competenze e il coordinamento e le direttive sono andate in capo al RR”.
6.9.2. All'appellante viene proposto il contratto di tirocinio per sopperire all'assenza temporanea di un dipendente della società e il rapporto viene mantenuto anche successivamente, senza soluzione di continuità, quando i compiti della struttura si ampliano e viene stipulato un contratto di servizi con la Trend UZ srl e l' viene fatta assumere dall'appaltatrice con Parte_1 contratti a progetto, rim suo posto e proseguendo nello svolgimento dei compiti già in essere ulteriormente ampliati, rapporto che prosegue anche in assenza di qualsiasi contratto (periodo 31/12/2012-22/1/2013 di cui si è già detto), per poi tornare a essere di nuovo apparentemente regolarizzato con la nuova società, la AM srl, con la quale vengono stipulati ulteriori e più ampi contratti di servizi.
6.9.3. Lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la incondizionata NT messa a disposizione delle energie lavorative a favore di è comprovata dall'ulteriore circostanza, pure questa dedotta in ricorso e non specificamente contestata né smentita da contrari elementi, che nel periodo aprile 2018-giugno NT 2018 l'appellante è stata chiamata dalla a sostituire la propria dipendente nello svolgimento delle mansio uesta affidate e più esattamente: Parte_3 prendere contatti con i medici competenti territoriali per l'organizzazione delle NT visite mediche aziendali;
contattare telefonicamente i neoassunti per convocarli alle visite mediche preassuntive;
contattare le società che si occupavano di organizzare i corsi di formazione;
recarsi presso la segretaria del
10 medico competente, sig. al fine di consegnare alla stessa i DVR Persona_3 che dovevano essere sott . , medico competente. CP_7 NT
6.10. L'affidamento all'appellante di compiti propri del personale è ulteriormente confermato dalla deposizione del teste , che, come visto, Tes_4 ha riferito che la predetta si occupava, a seguito d it, di redigere ed aggiornare un file excel in cui erano riprodotte tutte le non conformità, per ogni filiale, riportare dagli auditor, attività che sin dal ricorso introduttivo l'appellante ha dedotto essere riservata, dal manuale audit, a personale interno alla struttura SSL (cfr. capitolo 42 del ricorso e documenti allegati, doc. 32, doc. 49 e 50). NT
6.11 La diretta gestione dell'appellante da parte di in contrasto con i caratteri propri dell'appalto, emerge anche dalla n sidua presenza dei NT rappresentanti delle appaltatrici nella sede e nonostante le “riunioni” tra i rappresentati delle due società riferite dai t ui quali insiste l'appellata.
6.11.1. Ed invero, dalle deposizioni assunte emerge un certo coinvolgimento dei rappresenti delle appaltatrici in riunioni programmatiche in cui si discuteva in via generale del servizio che queste dovevano fornire, ma in concreto la Parte_1 NT riceveva le direttive necessarie dal personale nel corso di riunioni dai responsabili del servizio succedutisi nel tempo.
6.11.2. Rilevante sul punto la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 dichiarato che solo all'inizio del suo contratto di formazio gegneri della AM” le “diedero le indicazioni sul lavoro” da svolgere, proseguendo poi la formazione esclusivamente con l'appellante e che entrambe partecipavano a volte alle riunioni con i responsabili del settore da sole, ricevendo da questi, in specie dall'ing e anche dagli altri addetti all'ufficio Persona_4 Parte_3 ing gli addetti e , le direttive sul lavoro da svolgere;
CP_5 Per_2 Tes_3 la t significati rif uando gli ingegneri della AM
e ) si recavano presso i locali dell'appellata, invero non Pt_2 Tes_4 me o lei e la a doverli informare, “sovente”, del lavoro Parte_1 NT che svolgevano “in concreto” per la poiché “gli ingegneri di AM ci NT davano indicazioni generali sul serviz e dovevamo svolgere per ma in NT concreto l'attività la gestivamo noi con le indicazioni del personale e per questo ne informavamo AM”, che al più poteva occasionalment cipare
“qualche richiesta dell'ufficio”. NT
6.11.3. Lo stesso ing ha riferito che si recava presso la per un altro Tes_4 contratto in essere c ultima avente a oggetto la gestio qualità, e di essersi limitato a “incrociare per i corridoi e chiedere come andava”, Parte_1 che certo non denota una estione del rapporto di lavoro con la dipendente. Il teste ha aggiunto che egli dava le direttive a e , Persona_5 Pt_2 provvedendo a verificare che “a cascata questi le dessero a , ma la Parte_1 dichiarazione non solo è assolutamente generica, non precisando neppure quali direttive fossero date ai suoi collaboratori, ma pure in contrasto con le dichiarazioni della teste , che lo stesso ing conferma come unita Tes_1 Tes_4 NT addetta al “gruppo sicu unitamente a . Pt_2 Tes_1
6.11.4. Di direttive dell'ing al personale formalmente assunto da AM Pt_2 non vi è significativa tra n atti, mentre le numerose email prodotte dall'appellante attestano come questa ricevesse ordini e disposizioni NT direttamente dal personale della (doc. 6 e ss).
11 6.11.5 Lo stesso teste , responsabile dell'ufficio sicurezza dal Tes_2
2014/2015, ha ammesso mai “visto l'ing dare indicazioni di Per_6 lavoro alla , mentre di essere stato egli stesso a chiedere alla Parte_1 Parte_1 di svolgere “qualche compito”, laddove le email in atti documentano richieste affatto occasionali e limitate, ma ricorrenti e attinenti all'ordinario lavoro del settore sicurezza (docc. 18, 20, 25, 26, 29). NT
6.11.6. Infine, come già sopra visto, il teste dipendente con Tes_3 riguardo al primo periodo del rapporto, che assume carattere decisivo ai fini dell'accertamento della effettiva natura del rapporto instaurato dalle parti, ha riferito che sia lui che la erano sottoposti alle direttive e al Parte_1 coordinamento dell'ing ivamente dell'ing RR. CP_5
6.12 Le risultanze processuali consentono di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti quantomeno dal 3/4/2012. 6.13 Senza che sia necessario ripercorrere la storia normativa e giurisprudenziale in materia di appalto illecito e comunque di illecita interposizione di manodopera, può osservarsi che il d.lgs n. 276/2003 ha sancito il definitivo ingresso nell'ambito degli appalti leciti di quelli a c.d. alta intensità di manodopera, tra i quali ben possono rientrare quelli in esame, ma in questi casi si impone una rigorosa verifica dell'effettiva organizzazione e gestione autonoma dell'opera o del servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito. In questi casi trova applicazione l'ormai consolidato principio per cui “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (ex plurimis Cass n. 12551/2020, Cass n. 24386/2020, Cass n. 15557/2019). Più sinteticamente: negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, perché siano legittimi è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (ex plurimis Cass. 18455/2023).
6.14 Nella specie, per come illustrato in precedenza, tale requisito difetta poiché viene in rilievo un rapporto di lavoro “preparato” da un rapporto di tirocinio formativo (non contestato in questa sede), proseguito per indicazione della NT stessa sotto lo schermo dell'appalto di servizi con la NToparte_2 NT proseguito ulteriormente sempre con senza alcuna formalizzazione dal 31/12/2012 al 22/1/2013, per poi torna essere formalizzato con la AM srl. Nel corso del rapporto l'appellante è stata chiamata a svolgere i compiti propri del settore cui era stata assegnata, unitamente e indifferentemente con il NT personale di società che disponeva delle energie lavorative della predetta
12 secondo le proprie variabili necessità, concretatesi in disposizioni e direttive date dal proprio personale.
6.15 Accerta la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in capo all'appellata, nessuna specifica contestazione è stata mossa da quest'ultima al livello di inquadramento rivendicato e corrispondente al 2° livello CCNL merci e logistica pacificamente applicato dalla società, richiesta che trova riscontro nella prodotta declaratoria contrattuale per cui appartengono a detto livello “Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
6.16 Il dedotto rapporto di lavoro è ancora in corso, in difetto di valido atto interruttivo, sicché va ordinato alla società il ripristino dello stesso.
6.17 In ordine alle conseguenze economiche, l'appellante ne ha riservato la quantificazione, sicché in questa sede non può che essere pronunciata una condanna di pagamento generica, che però tenga conto di quanto percepito.
6.18 Non essendo stati evocati in giudizio i rispettivi istituti competenti (invero neppure indentificati) non è consentito emettere alcuna pronuncia di condanna alla regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.
6.19 Oltre all'ordine di ripristino del rapporto e al pagamento di generiche differenze retributive, nessun'altra specifica richiesta è stata avanzata dall'appellante sicché null'altro può essere disposto sul punto.
7. Parimenti fondata è la domanda di risarcimento danno per la denunciata discriminazione.
7.1. Come già accertato al paragrafo 5, l'appellante dal febbraio 2019 si è assentata anticipatamente dal lavoro per maternità, il 27 giugno dello stesso anno è nata la figlia e la predetta ha goduto del periodo di astensione post partum e di ferie e permessi residui.
7.2. Il 14 novembre 2019 l'appellante ha inviato una mail alla AM srl del seguente tenore:….essendo riuscita ad organizzarmi con la bambina, rientro a lavoro il 2 dicembre al termine del periodo di ferie, usufruendo dei riposi per allattamento in uscita. Chiedo conferma a che ci legge in copia, che non Tes_5
è necessaria alcuna comunicazione all' quanto come già mi aveva comunicato telefonicamente, i riposi per allattamento sono automatici dal giorno del rientro nel posto di lavoro (doc. 42).
7.3. Con email in pari data, l'ing ha risposto: Ok. Ti confermo che Tes_4 rientrerai nella sede di Roma via Paolo Emilio 34 (doc. 42).
7.4. Il 20 novembre 2019 l'appellante ha scritto nuovamente alla formale datrice di lavoro, inviando la email del seguente tenore: Come anticipatomi da , Per_7 NT essendo rientrati in gara e avendo a lui già inviato la documentazione richiesta, chiedo di riprend l termine delle ferie, il mio posto di lavoro a Viale Europa il 2 dicembre con le modalità già anticipate nelle mail di giovedì della settimana passata.
7.5. A questa email ha risposto nella stessa giornata l'ing in questi Tes_4 NT termini:…per adesso rientrerai nella sede di Paolo Emilio, dobbiamo garantire le 8 ore di lavoro.
13 7.6. L'appellante, cessate le ferie è effettivamente rientrata al lavoro, ma non NT presso la bensì presso la formale datrice di lavoro, dove ha proseguito il rapporto sino alla dimissione intervenute nel giugno 2020. 7.7. Appare di tutta evidenza come l'appellante non sia stata riassegnata NT all'appalto perché non avrebbe potuto garantire le 8 ore di lavoro da questa pretese, avendo preannunciato di volersi avvalere dei permessi riconosciuti per l'allattamento.
7.8. Dalle scarne dichiarazioni dei testi e emerge comunque Tes_4 Tes_2 che il rientro dell' che i a ei permessi per Parte_1
l'allattamento aveva posto un problema perché il secondo pretendeva un'unità che invece garantisse le otto ore di lavoro giornaliero, sicché il primo si era determinato a mantenere temporaneamente la predetta presso il suo ufficio fino al termine dell'allattamento con l'impegno che sarebbe successivamente tornata NT NT
“in perché era una risorsa e assegnando all'appalto con quest'ultima un' persona. NT
7.9. La richiesta di allontanamento della dall'appalto consegue al Parte_1 rifiuto di quest'ultima di avere presso ffici una di ente che si avvaleva dei diritti conseguenti alla maternità, rifiuto agevolato dalla circostanza che il rapporto era fittiziamente intestato all'appaltatrice.
7.10 Quanto descritto integra una discriminazione come previsto dall'art. 25 comma 2 bis del d.lgs 198/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, per cui
“Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”, diritti tra i quali indiscutibilmente rientra quello ai cd riposi per allattamento.
7.11 Il fatto è di particolare gravità perché si inserisce in un'illecita interposizione di manodopera, dove alla lavoratrice sono stati negati non solo la regolarità del rapporto di lavoro, ma anche i diritti di madre, facendo affidamento proprio sull'uso distorto dello schema dell'appalto.
7.12 All'accertata discriminazione consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, come previsto dall'art. 38 del citato d.lgs, mentre non trova spazio l'ordine di cessazione del comportamento illegittimo pure contemplato da detta norma, essendo venuto meno, atteso il tempo trascorso, il fattore di protezione di cui è stata accertata la lesione.
7.13 L'espletata ctu medico-legale sebbene abbia escluso la sussistenza di un danno biologico, ha comunque accertato che in ragione dei fatti sopra descritti l'appellante ha patito “un disturbo psicologico temporaneo durato circa sei mesi (gennaio-giugno 2020) di entità lieve”, successivamente regredito senza avere inciso in maniera significativa sulle condizioni psicofisiche. Le conclusioni del ctu possono essere condivise perché fondate su un puntuale e scrupoloso esame della vicenda e su valutazioni mediche argomentate, alle quali si rinvia, conclusioni avverso le quali nessuna puntuale contestazione è stata mossa dalle parti.
7.14 In punto di risarcimento dei danni in materia di discriminazione di genere va tenuto conto della previsione dell'art. 18 della Direttiva 2006/54, che impone agli Stati membri l'introduzione delle misure necessarie a garantire «un
14 indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionali al danno subito», sicché la quantificazione da parte del giudice, pur essendo equitativa, in difetto di criteri legali, deve comunque rispondere alle richiamate finalità.
7.15 Riguardo al caso di specie, risulta accertato che l'appellante ha patito in conseguenza della condotta discriminatoria un disturbo psicologico transitorio protrattosi per 181 giorni, che si connota anche per l'inevitabile sofferenza soggettiva interiore, aggravata dalla condizione fittizia del rapporto di lavoro, danno per la cui quantificazione all'attualità può equitativamente farsi riferimento alla componente non patrimoniale dell'indennità giornaliera per ITT prevista dalle tabelle di Milano 2024, nella misura massima (€ 31 + 50%= 46,5) moltiplicata per i giorni di sofferenza e il totale così ottenuto (€ 8416,5) va altrettanto equitativamente arrotondato in € 10.000,00 con valenza dissuasiva e di effettiva proporzionalità, somma maggiorata di accessori dalla presente decisione al saldo e al cui pagamento la società appellata va condannata.
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto e la gravata sentenza riformata come da dispositivo.
9. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, rimanendo a carico della società appellata le spese di ctu liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e con decorrenza Parte_1 NToparte_1 dal 03.04.2012 e per l'effetto ordina alla società appellata di riammettere l'appellante nel posto di lavoro, con inquadramento al 2° livello CCNL Merci e Logistica oltre al pagamento delle differenze retributive detratto quanto percepito;
dichiara discriminatoria la condotta posta in essere da NToparte_1 nei confronti dell'appellante e conseguentemente condanna la società a
[...] ondere a quest'ultima la somma di € 10.000, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla presente decisione al saldo;
condanna a rifondere all'appellante le spese di NToparte_1 entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 5871,00 e quanto al presente grado in € 8.256,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a.; pone a carico della società le spese di ctu liquidate con separato decreto
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
15
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, piazzale Clodio n. 56, presso lo Parte_1 studio delle avv.te Flavia Bruschi e Alessia Ragusa che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, via L. G. Faravelli NToparte_1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Giosafat Riganò che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9700/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 18.01.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato continuativamente lavoro Parte_1 sub d in favore di nell'intero periodo NToparte_1 dal 03.10.2011 al 20.11.2019, dapprima con contratto di tirocinio formativo dal 03.10.2011 al 03.04.2012, e successivamente - per effetto della stipula di contratti per la fornitura di servizi di consulenza, assistenza e supporto alla struttura “Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura “Organizzazione Processi e
1 NT NT Qualità”, tra e e tra e AM ecs S.r.l. – NToparte_2 rispettivame lle ella p con la stipula di due contratti a progetto (decorrenti dal 3.04.2012 al 31.12.2012 e dal 22.01.2013) e di un periodo non contrattualizzato (dal 31.12.2012 al 20.01.2013), e della seconda società, con iniziale contratto a tempo determinato (decorrente da gennaio 2014), poi trasformato a tempo in indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio, contratti da ritenere fittizi per la non genuinità degli appalti intercorsi tra le predette società; precisato, inoltre, di essere andata in astensione anticipata per gravidanza dal 12.02.2019, e di aver ricevuto al rientro in servizio il 29/11/2019, dopo la nascita della figlia (il 27/6/2019) e il godimento di ferie e permessi, e di avere ricevuto comunicazione di variazione della sede di lavoro, con rientro presso la sede della AM ecs s.r.l. e non NT presso la sede di (posto di lavoro occupato da sempre occupato sino all'astensione) come da quest'ultima richiesto perché essa ricorrente non avrebbe assicurato le otto ore giornaliere dovendo fruire dei permessi di legge per allattamento, richiesta questa che integrava un'evidente discriminazione, di avere conseguentemente iniziato a soffrire, a cagione della predetta estromissione, di uno stato ansioso depressivo e di attacchi di panico, e di essere stata costretta, per le predette ragioni, a rassegnare, in data 03.06.2020, le proprie dimissioni dalla AM ecs s.r.l. rinnovando contestualmente la propria NT offerta di prestazione lavorativa nei confronti della ha convenuto in giudizio rassegnando le segue nclusioni: NToparte_1
1. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertato quanto sopra, in accoglimento del presente atto, accertata la violazione degli artt. da 20 a 29 D.lgs. 276/2003 1. Dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta a far data, quantomeno, dal 3.04.2012 o NToparte_1 dalla successiva che si riterrà di giustizia;
2. Dichiarare che il rapporto di lavoro è tuttora in essere in assenza di un atto idoneo a risolverlo;
3. Ordinare alla convenuta: di riammettere in servizio la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte con inquadramento al 2° livello del ccnl merci e logistica, o in altre equivalenti;
4. E per l'effetto, ordinare alla convenuta la ricostruzione giuridica ed economica della posizione lavorativa della ricorrente nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle previsioni di legge (anche ex art. 2103 cod. civ.)e del ccnl applicato dalla convenuta ai propri dipendenti, come al superiore punto 3, con corretta corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi agli enti preposti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive di cui si riserva la quantificazione all'esito;
5. Condannare, altresì, la Convenuta al pagamento in favore della Sig.ra
se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., della somma di Parte_1
€ 50.393,72, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, anche biologici, conseguenti alle discriminazioni subite;
6. condannare altresì la parte resistente a corrispondere, su tutte le somme eventualmente dovute, il maggior danno conseguente alla svalutazione
2 monetaria ed agli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva c.p.a. e accessori”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha NToparte_1 dichiarato inammissibile parti, le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che la tematica oggetto del giudizio era quella della liceità o meno dei contratti di appalto tra la società resistente e la
[...]
e la AM ecs S.r.l., ha innanzitutto disatteso l'eccezione della NToparte_2 ita violazione del rito c.d. , evidenziando che la ricorrente CP_3 non aveva invocato le tutele previste dall'art. 18 L. 300/1970 e, dunque, la reintegra nel proprio posto “formale” di lavoro, limitandosi a chiedere che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società ancora in corso;
ii) ha altresì disatteso l'eccezione di decadenza ex art. 6, comma 2, L. 604/1966 sollevata dalla società, osservando che L'esame del fascicolo telematico mostra che il ricorso è stato depositato in data 8/7/2020 e non 10/7/2020 come sostenuto a pagina cinque della comparsa. La data del 10/7/2020 si riferisce infatti alla data in cui la cancelleria ha “lavorato” il ricorso in questione: deriva da quanto sopra che, come pacificamente ammesso da parte resistente, il deposito è stato effettuato tempestivamente entro 180 giorni dalla spedizione della raccomandata di impugnazione del 10 gennaio 2020>; iii) quanto all'eccezione di decadenza di cui all'art. 39 D.Lgs. 81/2015, sempre sollevata dalla società per non essere stato impugnato il rapporto irregolare entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, richiamato il testo del primo comma della invocata norma, premessi brevi cenni in materia di contratto di appalto e di somministrazione e richiamato l'art. 32 delle legge n. 183/2010 con alcune pronunce di legittimità, ha affermato che l'alveo applicativo della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 32, l. n. 183 del 2010 si allarga a riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, anche agli appalti illegittimi, alla violazione delle norme sul distacco e – più in generale a ogni tipologia lato sensu interpositoria ( si ricorda, al riguardo, che anche l'art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alla somministrazione irregolare di cui all'art. 38, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966 e dunque la necessità dell'impugnazione nei termini ivi previsti)> e che, in merito al dies a quo della decorrenza dei termini nei rapporti interpositori, in assenza di una norma specifica del legislatore sul punto, può farsi utile riferimento - stante l'analogia degli istituti e le identità di ratio che essi perseguono - a quanto previsto in tema di somministrazione dall'articolo 39 del decreto legislativo numero 81 del 2015 ove si legge che “ove il lavoratore chiede la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38 comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 legge numero 604 del 1906 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore “(confronta sul punto cassazione numero 13179 del 2017 ) o, per un contratto di appalto, dalla data di cessazione di questo ( cfr.Trib. Trieste 23 luglio 2013, n. 187; Trib. Milano 5 giugno 2013 e Trib. Pisa 4 dicembre 2012)>; ha quindi concluso affermando che Nel caso di specie deve ritenersi che la NT ricorrente abbia cessato di lavorare presso la in data 27.9.10\9 , al termine
3 del periodo di maternità laddove ha, pacificamente , impugnato la “cessazione fattuale “ del rapporto di lavoro solo in data 10.1.2020 ( cfr. doc. 44 fasc. ric.)>.
2. NTo detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella part giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie, avente ad oggetto un'illegittima interposizione di manodopera e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, l'art. 32, co. 4, L. 183/2010 e l'art. 39, D.Lgs. 81/2015, dettate per fattispecie diverse e comunque non applicabili a fattispecie, come la presente, in cui la società non aveva neppure dedotto di avere adottato un atto di risoluzione del rapporto ovvero di avere negato con atto scritto la titolarità del rapporto;
comunque la sentenza era anche laddove aveva individuato il dies a quo di decorrenza dei termini al 27.09.2019, cessazione del periodo di maternità, anziché in data 10.01.2020 (cessazione NT fattuale del rapporto di lavoro con;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso l'esame della verifica della illiceità dell'appalto e, dunque, della sussistenza di una illegittima interposizione di manodopera omettendo, conseguentemente, di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della NToparte_1
III) l'erroneità della decisione per aver il primo gi domanda di accertamento della discriminazione per maternità e della conseguente richiesta risarcitoria.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame NToparte_1
e chiedendone il rigetto.
2.2. Invitate inutilmente più volte le parti a un bonario componimento, ammessa ed assunta la prova testimoniale e ammessa ed espletata CTU medico-legale, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va preliminarmente osservato che è coperta da giudicato interno, per assenza di impugnazione, la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di decadenza ex art. 6 comma 2 legge n. 604/1966.
4. Per il resto, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
5. Nelle premesse del § 1 sono stati richiamati in sintesi i fatti dedotti in giudizio e le domande avanzate dall'appellante con le già trascritte conclusioni, riproposte in questo grado.
5.1. Su dette premesse, il primo motivo del gravame, con cui si lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex artt. 39 d.lgs n. 81/2015 e 32 comma 4 legge n. 183/2010 (nella sentenza sono richiamati entrambi), è fondato e deve essere accolto.
5.2. L'art. 39 comma 1 d.lgs n. 81/2015 non è applicabile alla fattispecie in cui pacificamente non viene dedotta una somministrazione irregolare bensì un appalto illecito.
4 5.2.1 Per come inequivocabilmente emerge dal testo del comma 1 del predetto articolo, la decadenza ivi disciplinata è riferita esclusivamente alla somministrazione irregolare di cui all'art. 38 comma 2 dello stesso d.lgs.
5.2.2 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso ogni interpretazione estensiva o analogica della predetta disposizione, atteso il suo carattere eccezionale di limitazione del diritto di agire in giudizio (Cass. n. 30490/2021, Cass n. 11901/2024).
5.3. Con riguardo all'art. 32 comma 4 legge n. 183/2010, è consolidato il principio per cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso”; “l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza” “in assenza di un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti” (ex plurimis Cass. n. 34181/2022 e Cass n. 6266/2024, alle quali si rinvia per le ampie argomentazioni e i plurimi richiami a precedenti della stessa Corte).
5.3.1 Nella specie è pacifico che la società appellata non ha intimato alcun recesso né ha adottato alcun atto o provvedimento equipollente ovvero con il quale abbia comunque negato la sussistenza del rapporto di lavoro, sicché la decadenza dichiarata dal Tribunale si pone in contrasto con i richiamati princìpi.
5.4. La gravata sentenza è comunque errata anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il principio, ulteriore esplicazione di quello già sopra richiamato, per cui “ l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro” (Cass. n. 11901/2024), principio al quale, sebbene non esplicitamente e in modo argomentato, sembra fare riferimento la gravata sentenza.
5.4.1. Il gravame, infatti, ha contestato il dies a quo, da cui far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale, indicato dal primo giudice nel 27/9/2019, data di cessazione della maternità e la contestazione è fondata sebbene per le ragioni di seguito esposte.
5.4.2. Come evidenziato nelle premesse e non contestato, l'appellante, dopo la nascita della figlia avvenuta il 27/6/2019, ha goduto sino al 27/9/2019 dell'astensione per maternità e successivamente, senza soluzione di continuità, di ferie e permessi cessati solo in data 29/11/2019, dopodiché la predetta è rientrata al lavoro, nella sede della AM srl sua formale datrice di lavoro, e
5 il rapporto è proseguito sino al 3/6/2020, data in cui sono state rassegnate le dimissioni.
5.4.3. Per come dedotto e in atti documentato, durante l'assenza seguita alla cessazione dell'astensione per maternità, l'appellante il 14/11/2019 ha inviato una mail alla formale datrice di lavoro, comunicando che sarebbe rientrata presso l'ultimo posto di lavoro occupato prima del periodo di maternità e quindi NT presso la sede di e che avrebbe usufruito dei permessi per l'allattamento. A detta comunicazione, sulla quale si tornerà nel prosieguo, la AM srl ha risposto in pari data che la dipendente sarebbe dovuta rientrare presso la propria sede (cfr. doc. 42); disposizione ribadita anche nella successiva email del 20/11/2019 di risposta ad altra comunicazione dell'appellante di pari data, con NT la quale quest'ultima aveva ribadito di voler rientrare presso la in quanto a conoscenza che la AM srl aveva ottenuto nuovamente l'ap .
5.4.4. Ed allora, il termine di 60 giorni deve essere fatto decorrere al più dal 14/11/2019, data in cui per la prima volta, con atto scritto, la società appaltatrice, formale datrice di lavoro, ha comunicato all'appellante che non NT sarebbe stata più assegnata all'appalto con 5.4.5. La diversa data proposta dalla società, 12/2/2019 data di inizio dell'astensione anticipata per maternità e quindi di astensione da qualsiasi attività lavorativa, non solo è già stata disattesa dal Tribunale, ma si pone in contrasto con i princìpi sopra richiamati.
5.4.6. Per come accertato in più punti della gravata sentenza, e non contestato, il primo atto con cui è stata impugnata la cessazione fattuale del rapporto di lavoro è quello del 10/1/2020, sicché l'impugnazione stragiudiziale risulta assolutamente tempestiva, perché intervenuta entro i 60 giorni dal 14/11/2019, cui è seguita, altrettanto tempestivamente (cfr statuizione coperta da giudicato interno), l'impugnazione giudiziale.
5.5. Da quanto esposto consegue che, in accoglimento della prima censura, la la gravata sentenza va riformata per avere dichiarato erroneamente l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria.
6. Affermata l'ammissibilità del ricorso, si impone l'esame in questo grado delle domande avanzate dall'appellante, per la soluzione delle quali si è imposta in questo grado l'istruttoria con ammissione ed escussione dei testi ed espletamento di ctu medico-legale.
6.1. Con la prima domanda l'appellante rivendica, in sintesi, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a CP_4
a decorrere dal 3/4/2012, ancora in corso in assenza di atto
[...] risolutorio, denunciando la sussistenza di un appalto illecito, e quindi di un fenomeno interpositorio tra la società appellata e le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo.
6.2. La domanda è fondata.
6.3. E' pacifico in causa e comunque documentalmente provato, che l'appellante, la quale già aveva svolto dal 3/10/2011 al 2/4/2012 un tirocinio formativo presso NT
è stata inizialmente assunta, il 3/4/2012, dalla con un NToparte_2 primo contratto a progetto della durata di tre mesi rinnovato sino al 31/12/2012 e con un successivo contratto a progetto stipulato, con soluzione di continuità,
6 dal 22/1/2013, e addetta all'appalto di servizi che la formale datrice di lavoro aveva in corso con la società appellata, contratto avente a oggetto la consulenza, l'assistenza e il supporto alla struttura “Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura
“Organizzazione Processi e Qualità”. Nel gennaio 2014 in detto contratto di servizi è subentrata la AM srl, che ha assunto l'appellante dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con inquadramento nel 5° livello ccnl commercio.
6.4. Va da subito osservato, perché rilevante ai fini della decisione, che l'appellante, per gli interi periodi coperti dai richiamati contratti di lavoro, ha pacificamente prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso la NT sede legale della in Roma, prima in via del Pescaccio n. 30 e poi in viale Europa n. 170 Roma.
6.5. Risulta altresì provato che l'appellante ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede dell'appellata anche nel periodo 31/12/2012- 22/1/2013, che non risulta coperto da alcun contratto di lavoro e invero neppure NT da un contratto di servizi tra la e una delle società citate in atti, atteso che, per come segnalato dall'appell il contratto con la all'art. 4 si CP_2 limita a prevedere che la durata del servizio come durata del servizio dal 19/1/2011 al 31/12/2011 con rinnovo tacito sino al 31.12.2012 e non risulta dedotta né documentata alcuna ulteriore proroga, mentre il primo contratto stipulato con la AM srl sebbene privo di data va collocato non prima del gennaio 2014, unica specificazione dallo stesso ricavabile.
6.5.1 La contestazione mossa sul punto dalla società non solo è tardiva, ma è pure infondata: tardiva perché, nonostante la circostanza fosse stata puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo, non è stata altrettanto puntualmente contestata nella memoria di costituzione di primo grado e invero neppure in questa sede, dove solo con le note autorizzate si assume che della stessa non sarebbe stata fornita prova;
infondata perché non tiene conto della documentazione in atti e in specie delle numerose email tempestivamente prodotte in prime cure sub doc. 4, che attestano inequivocabilmente lo NT svolgimento di attività lavorativa dell'appellante in favore della nel predetto periodo, prestazione lavorativa rimasta senza alcuna spiega alternativa plausibile né tantomeno di alcun riscontro di regolarità.
6.6. Va, altresì, osservato, sempre perché di assoluto rilievo, che non sono state contestate, con la necessaria puntualità imposta dall'art. 416 c.p.c., neppure altre significative circostanze puntualmente dedotte nel ricorso introduttivo e più esattamente: i) che l'appellante, conseguito il Master Quality “Esperti in qualità, qualità ambientale e sistemi di gestione ambientale”, ha svolto un tirocinio formativo della durata di sei mesi dal 3/10/2011 al 2/4/2012 all'interno della NT struttura “Gestione Immobiliare Sicurezza sul Lavoro” della (cfr. doc. 1), ricevendo direttive dall'Ing. (punto 4 o); ii) che CP_5 all'approssimarsi della scadenza del termine del periodo di tirocinio la società, nella persona dell'ing ha proposto all'appellante di stipulare un contratto CP_5
a progetto con la società al fine di poter continuare NToparte_6 ad utilizzare le sue pr contratto che, come già evidenziato, fu effettivamente stipulato.
6.7. Ed ancora. Parimenti non specificamente contestate sono le seguenti circostanze puntualmente dedotte nel ricorso introduttivo: i) il pc utilizzato
7 dall'appellante è sempre stato di proprietà della appellata e la predetta vi accedeva con il nome utente “SDA/gioott” e relativa password (cfr. foto postazione di lavoro, doc. 5); ii) l'appellante aveva accesso alla rete intranet NT aziendale al pari di tutti i dipendenti della stessa, essendo il pc in uso collegato ete aziendale;
iii) l'appellante aveva in dotazione un telefono fisso con numero dedicato (doc. 6); iv) l'indirizzo mail utilizzato dall'appellante è stato, sino al 2015 data in cui è stato chiuso, comune a tutto l'ufficio Email_1 NT Sicurezza Sul Lavoro;
a decorrere dal 2014 la ha attivato anche l'indirizzo in uso esclusivo all'appell utilizzando detti indirizzi Email_2
l'appellante svolgeva la propria attività lavorativa, relazionandosi sia con il
NT personale che con soggetti esterni, per come documentato dalle numerose email prodotte (doc 4,6, 8, 9); v) tutti gli strumenti di lavoro utilizzati
NT dall'appellante erano di proprietà della vi) l'appellante è sempre stata adibita alla struttura Sicurezza Sul Lavoro, dapprima denominata Gestione Immobiliare Sicurezza sul Lavoro, ed ha sempre condiviso la stanza con i
NT dipendenti con i quali lavorava in situazione di promiscuità; vii) sin dal 2012
NT l'appellant ata qualificata da parte dei preposti e dipendenti quale parte integrante dell'ufficio sicurezza sul lavoro, come dimostrato anche dalle email con le quali si forniscono i riferimenti dell'ufficio, includendo il nominativo dell'appellante nel caso i destinatari avessero avuto bisogno di chiarimenti (cfr. doc. 7 mail del 5.04.2012, del 17.05.2012, 17.07.2013); viii) all'appellante era richiesto di compilare il file relativo al piano ferie aziendale, presente nella
NT intranet, al pari di tutti gli altri dipendenti della (cfr. doc. 11 mail di pianificazione ferie dell'ufficio sicurezza sul lavoro) predetta, al pari dei
NT dipendenti doveva previamente richiedere l'autorizzazione ad usufruire di ferie e per i ai preposti dell'appellata, che poi, solo per la redazione delle buste paga, comunicava ai formali datori di lavoro. Queste circostanze trovano conferma anche nelle deposizioni assunte collega Testimone_1
NT dell'appellante: “ Per le assenze cercavamo di coordinarci con l'ufficio al quale comunicavamo la volontà di assentarci, comunicazione che fa o anche a AM e se andavano bene al primo non c'erano problemi per il
NT secondo”; , responsabile della sicurezza di “chiedevo a Testimone_2
NT tutti gli addetti alla sicurezza, dipendenti compresi, di indicare per le ferie i periodi di indisponibilità cosicché poi con la AM potevamo organizzare le
NT sostituzioni”; anche il teste dipendente dal 1998 e dal Testimone_3
2011 ASPP, ha dichiarato che: “Quando la ricorrente si assentava lo comunicava a me al . CP_5
6.8. In ordine alle mansioni svolte dall'appellante nell'intero periodo in NT discussione, va osservato che la non ha puntualmente e specificamente contestato la dettagliata e puntuale descrizione contenuta dal punto 30) al punto 45) del ricorso introduttivo, ai quali per brevità si rinvia integralmente. Le descritte mansioni hanno trovato sintetico, ma positivo riscontro nelle deposizioni assunte: i) il teste che ha riferito in ordine al periodo Tes_3 iniziale del rapporto, ha dichiarato che l' era inserita nell'ufficio Parte_1 sicurezza sul lavoro, che inizialmente si occ redazione del DVR e di tutti gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei documenti e ciò sin dal periodo di tirocinio formativo di cui si è già sopra detto;
l' si occupava Parte_1 anche delle certificazioni ISO;
ii) la teste ha riferito che la si Tes_1 Parte_1
8 “occupava di gestire la sorveglianza sanitaria, tutto ciò che riguardava gli infortuni, file di monitoraggio delle attività che svolgevamo, della consuntivazione, la gestione degli audit presso le varie filiali con l'emissione dei conseguenti documenti;
poi c'era anche la parte strettamente consulenziale nella quale eravamo chiamate a prestare proprio la nostra consulenza sulla gestione di determinate situazioni e determinati eventi in materia di sicurezza”; il teste NT
, già consulente di e poi titolare dal 2013 delle quote della AM, Tes_4 dopo avere riferito che il contratto con l'appellata “consisteva nel fare audit presso le filiali sulla sicurezza e sull'ambiente nonché provvedere all'aggiornamento dei DVR ovvero redigere i DVR per le nuove filiali”, ha dichiarato che “la provvedeva a raccogliere tutta la documentazione Parte_1 NT che ci veniva fornita dai nostri incaricati presso le singole filiali verificava che tutti i report fossero completi, riportava le osservazioni e le conformità segnalate per le singole filiali in un file excel”; iv) il teste ha riferito Tes_2 che “La si occupava di redigere report, parte dazione e Parte_1 aggiornamento del DVR nonché anche di procedure in materia di sicurezza. Si occupava anche di procedure in materia ambientale, in specie di certificazione ISO”.
6.8.1 Sulla scorta delle richiamate deposizioni e della documentazione prodotta in prime cure dall'appellante, emerge innanzitutto una circostanza rilevante e decisiva: la prestazione lavorativa di quest'ultima si caratterizza per l'evidente NT continuità con il tirocinio formativo svolto dalla medesima presso la e da questa regolato nel progetto formativo (doc.1) in cui era previsto che la tirocinante si occupasse: della gestione e aggiornamento dei follow up relativi agli audit di 2° livello sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro;
di fornire supporto all'ufficio qualità per il sistema gestione della sicurezza aziendale;
di verificare e controllare la relativa documentazione (DVR, VRI, CPI); di gestire e aggiornare il database formazione dipendenti, database visite mediche, archivio documentale;
di implementare il sistema di gestione ambientale;
dell'applicazione e monitoraggio nuove procedure rifiuti. NT
6.8.2. Di fatto l'appellante ha proseguito nello svolgere a favore di quelle attività per le quali quest'ultima l'aveva formata, con l'aggiunta di e più qualificati compiti, per come dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo e non specificamente contestati.
6.8.3. Dalle risultanze processuali, emerge inoltre, come anche eccepito dall'appellante, che alcuni, anzi molti, compiti in concreto svolti non erano NT ricompresi nei contratti di servizio intercorsi tra la e le formali datrici di lavoro, contratti che l'appellata definisce di “assistenza e supporto alla struttura
“Sicurezza sul Lavoro” ed alla struttura “Organizzazione Processi e Qualità” e che si sostanziano, nei relativi capitolati, in attività di consulenza in materia di sicurezza e ambiente e di audit in detti settori (doc. 2,3 e 4 fascicolo I grado NT
. Significativa al riguardo è la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 arato: “a volte ci siamo chieste se le attività che ci v richieste nel corso delle riunioni…rientrassero o meno negli accordi con AM perché ad esempio noi rivestivamo la figura di consulente e invece ci trovavamo a gestire in concreto infortuni e monitoraggi, attività diversa dalla consulenza preventiva sulla gestione;
ho rappresentato all'ing queste mie perplessità…..e mi ha Pt_2
9 riferito che se era una richiesta del cliente si poteva fare e che comunque avrebbero valutato”.
6.9. Per come emerge dalle deposizioni assunte e dalla documentazione in atti, NT le strutture della che nel tempo si sono occupate di sicurezza sul lavoro e di ambiente hann to sin da subito (dal contratto di apprendistato) lo stabile inserimento dell'appellante nelle stesse, unitamente al personale della società, in un contesto di assoluta promiscuità, in cui tutti erano chiamati a svolgere indistintamente i compiti assegnati dai responsabili succedutisi nel tempo.
6.9.1. Significativa sul punto è la deposizione del teste relativa Tes_3 proprio alla fase iniziale del rapporto, avendo il teste dichiarato: “nel 2011 dopo un periodo di assenza sono rientrato al lavoro e la già lavorava in Parte_1 azienda. Era entrata mi pare in mia sostituzione e faceva parte della sicurezza sul lavoro. Eravamo addetti in tre: io, la e il Ci gestivamo la Parte_1 CP_5 sicurezza con la redazione del DVR e di tutti gli adempimenti relativi in specie l'aggiornamento dei documenti. mi pare di ricordare che inizialmente eravamo in una stanza;
dopodiché la struttura si è ampliata e ci siamo trasferiti nella sede di via del Pescaccio. Non ricordo il periodo. Eravamo sempre io, la e il Parte_1
e mi sembra che però all'epoca del passaggio il responsabile fosse CP_5 divenuto RR AL e la struttura era aumentata anche di personale. C'erano anche e . Abbiamo continuato comunque ad occuparci Per_1 Per_2 di sicurezza sul lavoro e le mansioni sono rimaste le stesse, o meglio le attività dell'ufficio. La è rimasta se ricordo bene fino al 2019 quando non è più Parte_1 venuta…….. inizialmente la struttura era ridotta e il i dava le direttive e CP_5 in qualche modo ci coordinava in quanto preposto ezza. Poi quando si è ampliata la struttura ci siamo divisi le competenze e il coordinamento e le direttive sono andate in capo al RR”.
6.9.2. All'appellante viene proposto il contratto di tirocinio per sopperire all'assenza temporanea di un dipendente della società e il rapporto viene mantenuto anche successivamente, senza soluzione di continuità, quando i compiti della struttura si ampliano e viene stipulato un contratto di servizi con la Trend UZ srl e l' viene fatta assumere dall'appaltatrice con Parte_1 contratti a progetto, rim suo posto e proseguendo nello svolgimento dei compiti già in essere ulteriormente ampliati, rapporto che prosegue anche in assenza di qualsiasi contratto (periodo 31/12/2012-22/1/2013 di cui si è già detto), per poi tornare a essere di nuovo apparentemente regolarizzato con la nuova società, la AM srl, con la quale vengono stipulati ulteriori e più ampi contratti di servizi.
6.9.3. Lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la incondizionata NT messa a disposizione delle energie lavorative a favore di è comprovata dall'ulteriore circostanza, pure questa dedotta in ricorso e non specificamente contestata né smentita da contrari elementi, che nel periodo aprile 2018-giugno NT 2018 l'appellante è stata chiamata dalla a sostituire la propria dipendente nello svolgimento delle mansio uesta affidate e più esattamente: Parte_3 prendere contatti con i medici competenti territoriali per l'organizzazione delle NT visite mediche aziendali;
contattare telefonicamente i neoassunti per convocarli alle visite mediche preassuntive;
contattare le società che si occupavano di organizzare i corsi di formazione;
recarsi presso la segretaria del
10 medico competente, sig. al fine di consegnare alla stessa i DVR Persona_3 che dovevano essere sott . , medico competente. CP_7 NT
6.10. L'affidamento all'appellante di compiti propri del personale è ulteriormente confermato dalla deposizione del teste , che, come visto, Tes_4 ha riferito che la predetta si occupava, a seguito d it, di redigere ed aggiornare un file excel in cui erano riprodotte tutte le non conformità, per ogni filiale, riportare dagli auditor, attività che sin dal ricorso introduttivo l'appellante ha dedotto essere riservata, dal manuale audit, a personale interno alla struttura SSL (cfr. capitolo 42 del ricorso e documenti allegati, doc. 32, doc. 49 e 50). NT
6.11 La diretta gestione dell'appellante da parte di in contrasto con i caratteri propri dell'appalto, emerge anche dalla n sidua presenza dei NT rappresentanti delle appaltatrici nella sede e nonostante le “riunioni” tra i rappresentati delle due società riferite dai t ui quali insiste l'appellata.
6.11.1. Ed invero, dalle deposizioni assunte emerge un certo coinvolgimento dei rappresenti delle appaltatrici in riunioni programmatiche in cui si discuteva in via generale del servizio che queste dovevano fornire, ma in concreto la Parte_1 NT riceveva le direttive necessarie dal personale nel corso di riunioni dai responsabili del servizio succedutisi nel tempo.
6.11.2. Rilevante sul punto la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 dichiarato che solo all'inizio del suo contratto di formazio gegneri della AM” le “diedero le indicazioni sul lavoro” da svolgere, proseguendo poi la formazione esclusivamente con l'appellante e che entrambe partecipavano a volte alle riunioni con i responsabili del settore da sole, ricevendo da questi, in specie dall'ing e anche dagli altri addetti all'ufficio Persona_4 Parte_3 ing gli addetti e , le direttive sul lavoro da svolgere;
CP_5 Per_2 Tes_3 la t significati rif uando gli ingegneri della AM
e ) si recavano presso i locali dell'appellata, invero non Pt_2 Tes_4 me o lei e la a doverli informare, “sovente”, del lavoro Parte_1 NT che svolgevano “in concreto” per la poiché “gli ingegneri di AM ci NT davano indicazioni generali sul serviz e dovevamo svolgere per ma in NT concreto l'attività la gestivamo noi con le indicazioni del personale e per questo ne informavamo AM”, che al più poteva occasionalment cipare
“qualche richiesta dell'ufficio”. NT
6.11.3. Lo stesso ing ha riferito che si recava presso la per un altro Tes_4 contratto in essere c ultima avente a oggetto la gestio qualità, e di essersi limitato a “incrociare per i corridoi e chiedere come andava”, Parte_1 che certo non denota una estione del rapporto di lavoro con la dipendente. Il teste ha aggiunto che egli dava le direttive a e , Persona_5 Pt_2 provvedendo a verificare che “a cascata questi le dessero a , ma la Parte_1 dichiarazione non solo è assolutamente generica, non precisando neppure quali direttive fossero date ai suoi collaboratori, ma pure in contrasto con le dichiarazioni della teste , che lo stesso ing conferma come unita Tes_1 Tes_4 NT addetta al “gruppo sicu unitamente a . Pt_2 Tes_1
6.11.4. Di direttive dell'ing al personale formalmente assunto da AM Pt_2 non vi è significativa tra n atti, mentre le numerose email prodotte dall'appellante attestano come questa ricevesse ordini e disposizioni NT direttamente dal personale della (doc. 6 e ss).
11 6.11.5 Lo stesso teste , responsabile dell'ufficio sicurezza dal Tes_2
2014/2015, ha ammesso mai “visto l'ing dare indicazioni di Per_6 lavoro alla , mentre di essere stato egli stesso a chiedere alla Parte_1 Parte_1 di svolgere “qualche compito”, laddove le email in atti documentano richieste affatto occasionali e limitate, ma ricorrenti e attinenti all'ordinario lavoro del settore sicurezza (docc. 18, 20, 25, 26, 29). NT
6.11.6. Infine, come già sopra visto, il teste dipendente con Tes_3 riguardo al primo periodo del rapporto, che assume carattere decisivo ai fini dell'accertamento della effettiva natura del rapporto instaurato dalle parti, ha riferito che sia lui che la erano sottoposti alle direttive e al Parte_1 coordinamento dell'ing ivamente dell'ing RR. CP_5
6.12 Le risultanze processuali consentono di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti quantomeno dal 3/4/2012. 6.13 Senza che sia necessario ripercorrere la storia normativa e giurisprudenziale in materia di appalto illecito e comunque di illecita interposizione di manodopera, può osservarsi che il d.lgs n. 276/2003 ha sancito il definitivo ingresso nell'ambito degli appalti leciti di quelli a c.d. alta intensità di manodopera, tra i quali ben possono rientrare quelli in esame, ma in questi casi si impone una rigorosa verifica dell'effettiva organizzazione e gestione autonoma dell'opera o del servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito. In questi casi trova applicazione l'ormai consolidato principio per cui “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (ex plurimis Cass n. 12551/2020, Cass n. 24386/2020, Cass n. 15557/2019). Più sinteticamente: negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, perché siano legittimi è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (ex plurimis Cass. 18455/2023).
6.14 Nella specie, per come illustrato in precedenza, tale requisito difetta poiché viene in rilievo un rapporto di lavoro “preparato” da un rapporto di tirocinio formativo (non contestato in questa sede), proseguito per indicazione della NT stessa sotto lo schermo dell'appalto di servizi con la NToparte_2 NT proseguito ulteriormente sempre con senza alcuna formalizzazione dal 31/12/2012 al 22/1/2013, per poi torna essere formalizzato con la AM srl. Nel corso del rapporto l'appellante è stata chiamata a svolgere i compiti propri del settore cui era stata assegnata, unitamente e indifferentemente con il NT personale di società che disponeva delle energie lavorative della predetta
12 secondo le proprie variabili necessità, concretatesi in disposizioni e direttive date dal proprio personale.
6.15 Accerta la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in capo all'appellata, nessuna specifica contestazione è stata mossa da quest'ultima al livello di inquadramento rivendicato e corrispondente al 2° livello CCNL merci e logistica pacificamente applicato dalla società, richiesta che trova riscontro nella prodotta declaratoria contrattuale per cui appartengono a detto livello “Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
6.16 Il dedotto rapporto di lavoro è ancora in corso, in difetto di valido atto interruttivo, sicché va ordinato alla società il ripristino dello stesso.
6.17 In ordine alle conseguenze economiche, l'appellante ne ha riservato la quantificazione, sicché in questa sede non può che essere pronunciata una condanna di pagamento generica, che però tenga conto di quanto percepito.
6.18 Non essendo stati evocati in giudizio i rispettivi istituti competenti (invero neppure indentificati) non è consentito emettere alcuna pronuncia di condanna alla regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.
6.19 Oltre all'ordine di ripristino del rapporto e al pagamento di generiche differenze retributive, nessun'altra specifica richiesta è stata avanzata dall'appellante sicché null'altro può essere disposto sul punto.
7. Parimenti fondata è la domanda di risarcimento danno per la denunciata discriminazione.
7.1. Come già accertato al paragrafo 5, l'appellante dal febbraio 2019 si è assentata anticipatamente dal lavoro per maternità, il 27 giugno dello stesso anno è nata la figlia e la predetta ha goduto del periodo di astensione post partum e di ferie e permessi residui.
7.2. Il 14 novembre 2019 l'appellante ha inviato una mail alla AM srl del seguente tenore:….essendo riuscita ad organizzarmi con la bambina, rientro a lavoro il 2 dicembre al termine del periodo di ferie, usufruendo dei riposi per allattamento in uscita. Chiedo conferma a che ci legge in copia, che non Tes_5
è necessaria alcuna comunicazione all' quanto come già mi aveva comunicato telefonicamente, i riposi per allattamento sono automatici dal giorno del rientro nel posto di lavoro (doc. 42).
7.3. Con email in pari data, l'ing ha risposto: Ok. Ti confermo che Tes_4 rientrerai nella sede di Roma via Paolo Emilio 34 (doc. 42).
7.4. Il 20 novembre 2019 l'appellante ha scritto nuovamente alla formale datrice di lavoro, inviando la email del seguente tenore: Come anticipatomi da , Per_7 NT essendo rientrati in gara e avendo a lui già inviato la documentazione richiesta, chiedo di riprend l termine delle ferie, il mio posto di lavoro a Viale Europa il 2 dicembre con le modalità già anticipate nelle mail di giovedì della settimana passata.
7.5. A questa email ha risposto nella stessa giornata l'ing in questi Tes_4 NT termini:…per adesso rientrerai nella sede di Paolo Emilio, dobbiamo garantire le 8 ore di lavoro.
13 7.6. L'appellante, cessate le ferie è effettivamente rientrata al lavoro, ma non NT presso la bensì presso la formale datrice di lavoro, dove ha proseguito il rapporto sino alla dimissione intervenute nel giugno 2020. 7.7. Appare di tutta evidenza come l'appellante non sia stata riassegnata NT all'appalto perché non avrebbe potuto garantire le 8 ore di lavoro da questa pretese, avendo preannunciato di volersi avvalere dei permessi riconosciuti per l'allattamento.
7.8. Dalle scarne dichiarazioni dei testi e emerge comunque Tes_4 Tes_2 che il rientro dell' che i a ei permessi per Parte_1
l'allattamento aveva posto un problema perché il secondo pretendeva un'unità che invece garantisse le otto ore di lavoro giornaliero, sicché il primo si era determinato a mantenere temporaneamente la predetta presso il suo ufficio fino al termine dell'allattamento con l'impegno che sarebbe successivamente tornata NT NT
“in perché era una risorsa e assegnando all'appalto con quest'ultima un' persona. NT
7.9. La richiesta di allontanamento della dall'appalto consegue al Parte_1 rifiuto di quest'ultima di avere presso ffici una di ente che si avvaleva dei diritti conseguenti alla maternità, rifiuto agevolato dalla circostanza che il rapporto era fittiziamente intestato all'appaltatrice.
7.10 Quanto descritto integra una discriminazione come previsto dall'art. 25 comma 2 bis del d.lgs 198/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, per cui
“Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”, diritti tra i quali indiscutibilmente rientra quello ai cd riposi per allattamento.
7.11 Il fatto è di particolare gravità perché si inserisce in un'illecita interposizione di manodopera, dove alla lavoratrice sono stati negati non solo la regolarità del rapporto di lavoro, ma anche i diritti di madre, facendo affidamento proprio sull'uso distorto dello schema dell'appalto.
7.12 All'accertata discriminazione consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, come previsto dall'art. 38 del citato d.lgs, mentre non trova spazio l'ordine di cessazione del comportamento illegittimo pure contemplato da detta norma, essendo venuto meno, atteso il tempo trascorso, il fattore di protezione di cui è stata accertata la lesione.
7.13 L'espletata ctu medico-legale sebbene abbia escluso la sussistenza di un danno biologico, ha comunque accertato che in ragione dei fatti sopra descritti l'appellante ha patito “un disturbo psicologico temporaneo durato circa sei mesi (gennaio-giugno 2020) di entità lieve”, successivamente regredito senza avere inciso in maniera significativa sulle condizioni psicofisiche. Le conclusioni del ctu possono essere condivise perché fondate su un puntuale e scrupoloso esame della vicenda e su valutazioni mediche argomentate, alle quali si rinvia, conclusioni avverso le quali nessuna puntuale contestazione è stata mossa dalle parti.
7.14 In punto di risarcimento dei danni in materia di discriminazione di genere va tenuto conto della previsione dell'art. 18 della Direttiva 2006/54, che impone agli Stati membri l'introduzione delle misure necessarie a garantire «un
14 indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionali al danno subito», sicché la quantificazione da parte del giudice, pur essendo equitativa, in difetto di criteri legali, deve comunque rispondere alle richiamate finalità.
7.15 Riguardo al caso di specie, risulta accertato che l'appellante ha patito in conseguenza della condotta discriminatoria un disturbo psicologico transitorio protrattosi per 181 giorni, che si connota anche per l'inevitabile sofferenza soggettiva interiore, aggravata dalla condizione fittizia del rapporto di lavoro, danno per la cui quantificazione all'attualità può equitativamente farsi riferimento alla componente non patrimoniale dell'indennità giornaliera per ITT prevista dalle tabelle di Milano 2024, nella misura massima (€ 31 + 50%= 46,5) moltiplicata per i giorni di sofferenza e il totale così ottenuto (€ 8416,5) va altrettanto equitativamente arrotondato in € 10.000,00 con valenza dissuasiva e di effettiva proporzionalità, somma maggiorata di accessori dalla presente decisione al saldo e al cui pagamento la società appellata va condannata.
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto e la gravata sentenza riformata come da dispositivo.
9. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, rimanendo a carico della società appellata le spese di ctu liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e con decorrenza Parte_1 NToparte_1 dal 03.04.2012 e per l'effetto ordina alla società appellata di riammettere l'appellante nel posto di lavoro, con inquadramento al 2° livello CCNL Merci e Logistica oltre al pagamento delle differenze retributive detratto quanto percepito;
dichiara discriminatoria la condotta posta in essere da NToparte_1 nei confronti dell'appellante e conseguentemente condanna la società a
[...] ondere a quest'ultima la somma di € 10.000, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla presente decisione al saldo;
condanna a rifondere all'appellante le spese di NToparte_1 entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 5871,00 e quanto al presente grado in € 8.256,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a.; pone a carico della società le spese di ctu liquidate con separato decreto
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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