CASS
Sentenza 10 maggio 2022
Sentenza 10 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2022, n. 18421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18421 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NO LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18421 Anno 2022 Presidente: DOVERE LV Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 02/12/2021 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Lo CO OR, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura caute- lare della custodia in carcere a lui applicata dal 21 novembre 2017 al 28 maggio 2018, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In relazione a tale addebito il Lo CO era sottoposto alla custodia in carcere con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 14 novembre 2017, misura confer- mata dal Tribunale del riesame;
a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di tale ordinanza, in sede di giudizio di rinvio il Tribunale del riesame annullava la misura custodiale. Con sentenza del 13 dicembre 2018, irrevo- cabile il 29 aprile 2019, il G.U.P. del Tribunale di Palermo lo assolveva dall'imputa- zione suindicata per non aver commesso il fatto. Secondo il giudice della riparazione, il Lo CO aveva concorso a dare causa, quantomeno con colpa grave, alla custodia cautelare subita, ingenerando l'apparenza di essere stabilmente ed organicamente compenetrato nel clan di Santa RI di GE, alla luce dei suoi rapporti con esponenti mafiosi anche estranei alla cerchia parentale. 2. Il Lo CO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che nella sentenza di assoluzione il G.U.P. si era limitato a non escludere la sussistenza di una certa vicinanza tra l'imputato e la consorteria mafiosa;
tuttavia, aveva evidenziato l'assenza di sue frequentazioni con sodali diversi dal cognato RE IU e la non ascrivibilità a lui di condotte gravemente colpose. Al riguardo, la presunta significativa frequentazione con sodali estranei alla cerchia parentali, elemento escluso dalla pronuncia assolutoria, è stata considerata quale "apparente partecipazione" al sodalizio criminoso. Né sussisteva una condotta attiva del ricorrente antecedente o successiva alla sottoposizione a misura cautelare, ostativa alla riparazione. Nella sentenza assoluto- ria e nel provvedimento impugnato, infatti, erano riportate conversazioni tra interlo- cutori diversi da lui, nel corso delle quali si faceva riferimento a comportamenti as- solutamente passivi nei confronti di tale "Zorro", identificato dagli investigatori nella persona del ricorrente. Il rapporto con l'affine RE IU non era giuridicamente sufficiente a rite- nere sussistente la causa ostativa citata, in quanto l'idoneità ad escludere il diritto all'indennizzo riguarda esclusivamente le frequentazioni ambigue, cioè quelle inter- 3 pretabili come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di paren- tela e sono poste in essere con la consapevolezza che si tratta di soggetti coinvolti in traffici illeciti E n. 1235 del 26.11.13, dep. 2014; 363 del 30.11.2007, Pandullo). 3. Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Il Lo CO aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficia- lità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. -LItztrescrrfollictalh Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). La condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'inden- nizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318). La frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 4 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259213) e più in generale tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata an- che da comportamenti quali le frequentazioni ambigue coi soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata moti- vazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Ebbene, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento grave- mente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610). In particolare, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con per- sone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevo- lezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 2. Ciò posto sulla tematica in materia, la Corte territoriale si è del tutto conformata a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condi- zione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal Lo CO e ha considerato la por- tata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente, desumibile dai legami con la famiglia mafiosa di Santa RI di GE. Al riguardo, nell'ordinanza impugnata sono stati illustrati in dettaglio gli elementi - soprattutto conversazioni intercettate - sui quali si era fondata l'applicazione della misura custodiale nei confronti del Lo CO, tra i quali si segnalano principalmente: a) le notizie sul Lo CO richieste da vari uomini d'onore delle famiglie di Santa RI di GE e di LL al cognato RE IU;
b) i ripetuti contatti tra il 5 Lo CO e il RE durante la medesima giornata;
c) la programmazione di una riunione dei vertici mafiosi di Villa Albanese, in cui dovevano essere formalizzate le cariche interne alla famiglia di Santa RI del GE, alla quale avrebbe dovuto par- tecipare il Lo CO;
d) la critica di OF OR manifestata a IN Fran- cesco e a AM IU NA sulla scarsa operatività del Lo CO in seno al gruppo. Il Giudice della riparazione, peraltro, ha evidenziato che, sebbene non fosse emerso il coinvolgimento del Lo CO in reati fine dell'associazione, risultava co- munque riscontrata una sorta di suo inserimento nella consorteria mafiosa, tanto da essere più volte menzionato da affiliati di spessore, anche estranei alla sua cerchia parentale, in relazione alla predisposizione di incontri al vertice, di impegni comuni, ecc.. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente ha più volte richiamato l'esito assolu- torio del giudizio di merito reso nei propri confronti. Al riguardo, però, va ricordato il consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi pro- batori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di me- rito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presup- posto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resi- stente che vanno liquidate in euro mille. i 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021.
lette le conclusioni del PG dr.ssa Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18421 Anno 2022 Presidente: DOVERE LV Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 02/12/2021 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Lo CO OR, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura caute- lare della custodia in carcere a lui applicata dal 21 novembre 2017 al 28 maggio 2018, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In relazione a tale addebito il Lo CO era sottoposto alla custodia in carcere con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 14 novembre 2017, misura confer- mata dal Tribunale del riesame;
a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di tale ordinanza, in sede di giudizio di rinvio il Tribunale del riesame annullava la misura custodiale. Con sentenza del 13 dicembre 2018, irrevo- cabile il 29 aprile 2019, il G.U.P. del Tribunale di Palermo lo assolveva dall'imputa- zione suindicata per non aver commesso il fatto. Secondo il giudice della riparazione, il Lo CO aveva concorso a dare causa, quantomeno con colpa grave, alla custodia cautelare subita, ingenerando l'apparenza di essere stabilmente ed organicamente compenetrato nel clan di Santa RI di GE, alla luce dei suoi rapporti con esponenti mafiosi anche estranei alla cerchia parentale. 2. Il Lo CO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che nella sentenza di assoluzione il G.U.P. si era limitato a non escludere la sussistenza di una certa vicinanza tra l'imputato e la consorteria mafiosa;
tuttavia, aveva evidenziato l'assenza di sue frequentazioni con sodali diversi dal cognato RE IU e la non ascrivibilità a lui di condotte gravemente colpose. Al riguardo, la presunta significativa frequentazione con sodali estranei alla cerchia parentali, elemento escluso dalla pronuncia assolutoria, è stata considerata quale "apparente partecipazione" al sodalizio criminoso. Né sussisteva una condotta attiva del ricorrente antecedente o successiva alla sottoposizione a misura cautelare, ostativa alla riparazione. Nella sentenza assoluto- ria e nel provvedimento impugnato, infatti, erano riportate conversazioni tra interlo- cutori diversi da lui, nel corso delle quali si faceva riferimento a comportamenti as- solutamente passivi nei confronti di tale "Zorro", identificato dagli investigatori nella persona del ricorrente. Il rapporto con l'affine RE IU non era giuridicamente sufficiente a rite- nere sussistente la causa ostativa citata, in quanto l'idoneità ad escludere il diritto all'indennizzo riguarda esclusivamente le frequentazioni ambigue, cioè quelle inter- 3 pretabili come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di paren- tela e sono poste in essere con la consapevolezza che si tratta di soggetti coinvolti in traffici illeciti E n. 1235 del 26.11.13, dep. 2014; 363 del 30.11.2007, Pandullo). 3. Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Il Lo CO aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficia- lità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. -LItztrescrrfollictalh Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). La condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'inden- nizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318). La frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 4 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259213) e più in generale tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata an- che da comportamenti quali le frequentazioni ambigue coi soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata moti- vazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Ebbene, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento grave- mente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610). In particolare, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con per- sone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevo- lezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 2. Ciò posto sulla tematica in materia, la Corte territoriale si è del tutto conformata a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condi- zione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal Lo CO e ha considerato la por- tata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente, desumibile dai legami con la famiglia mafiosa di Santa RI di GE. Al riguardo, nell'ordinanza impugnata sono stati illustrati in dettaglio gli elementi - soprattutto conversazioni intercettate - sui quali si era fondata l'applicazione della misura custodiale nei confronti del Lo CO, tra i quali si segnalano principalmente: a) le notizie sul Lo CO richieste da vari uomini d'onore delle famiglie di Santa RI di GE e di LL al cognato RE IU;
b) i ripetuti contatti tra il 5 Lo CO e il RE durante la medesima giornata;
c) la programmazione di una riunione dei vertici mafiosi di Villa Albanese, in cui dovevano essere formalizzate le cariche interne alla famiglia di Santa RI del GE, alla quale avrebbe dovuto par- tecipare il Lo CO;
d) la critica di OF OR manifestata a IN Fran- cesco e a AM IU NA sulla scarsa operatività del Lo CO in seno al gruppo. Il Giudice della riparazione, peraltro, ha evidenziato che, sebbene non fosse emerso il coinvolgimento del Lo CO in reati fine dell'associazione, risultava co- munque riscontrata una sorta di suo inserimento nella consorteria mafiosa, tanto da essere più volte menzionato da affiliati di spessore, anche estranei alla sua cerchia parentale, in relazione alla predisposizione di incontri al vertice, di impegni comuni, ecc.. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente ha più volte richiamato l'esito assolu- torio del giudizio di merito reso nei propri confronti. Al riguardo, però, va ricordato il consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi pro- batori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di me- rito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presup- posto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resi- stente che vanno liquidate in euro mille. i 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021.