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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3115/20 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mulattieri Katiuscia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1/3/22
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Zolla Emanuele e Controparte_1
D'Agostino Marco giusta rispettivamente procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 16/2/21 e il secondo giusta procura speciale alle liti allegata alla “memoria di costituzione di nuovo procuratore in aggiunta” del
9/8/24
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza dell'8/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26/11/20 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in ricorso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in ON SA CP_1
IO PA ( FR ) il 23/8/97; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 14/7/95 ), ( il 19/6/99 ) e ( il 25/11/00 ); che Per_1 Per_2 Per_3 con sentenza di questo Tribunale n. 372 del 24/4/15 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al con l'affidamento Parte_1 condiviso delle tre figlie ad entrambi i genitori e loro collocamento stabile presso la madre, assegnazione alla della casa familiare e conferma del regime di CP_1 frequentazione padre-figlie di cui all'ordinanza presidenziale del 30/6/11, con l'obbligo in capo al di corrispondere alla la somma mensile di Parte_1 CP_1 complessivi € 600,00 ( oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ( € 200,00 per ciascuna ), oltre il 50 % delle spese straordinarie. Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in data 23/08/1997, in quanto ricorrono gli estremi della Legge n°989/1970 e successive
[...] modificazioni alle seguenti condizioni: a) in tema di affidamento, si rileva che le tre figlie sono tutte maggiorenni ed autonome;
b) in tema di diritto di visita, trattandosi di figlie maggiorenni ed autonome, saranno le stesse a decidere come meglio regolare rapporti e visite con il sig. c) nulla dovrà il sig. Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie, essendo le stesse economicamente autonome ed autosufficienti, Parte_1 anche in considerazione dell'attuale stato di detenzione in carcere dello stesso;
d) disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. alla sig.ra . 2) In ogni Parte_1 Controparte_1 caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.”.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/2/21, nulla opponendo alla domanda attrice di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo le proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “CHIEDE all'ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni richiesta di controparte:
1. di accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 23 agosto 1997, di cui è trascrizione Parte_1 Controparte_1 al n° 00034, parte II/serie A, nell'apposito Registro del Comune di ON SA IO PA (FR);
2. di accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento delle figlie , Parte_1 Per_1
2 e nei termini già stabiliti dalla sentenza n°372/2015 del Tribunale Civile di Frosinone fino al Per_2 Per_3 raggiungimento della loro autosufficienza economica;
3. di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra CP_1 all'assegnazione della casa sita al numero civico 67 di via Boccafolle in ON SA IO
[...]
PA (FR) nel primario interesse della prole;
4. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
I provvedimenti presidenziali provvisori del 10/3/21 hanno previsto la conferma delle condizioni della separazione come allo stato vigenti inter partes.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, all'udienza dell'8/11/24 innanzi al
G.I. le parti hanno da ultimo concordato la definizione bonaria della presente controversia stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del loro divorzio:
“a) assegnazione in godimento della casa familiare sita in ON SA IO PA, Via Boccafolle n. 67
a fino a quando la medesima vi vivrà con , attualmente non economicamente Controparte_1 Per_2 autosufficiente ( fatto salvo quanto disposto nel capo c) ); b) obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento di versando direttamente alla medesima, con bonifico bancario, la somma mensile di Per_2
€ 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, e ciò con decorrenza dal 20/11/24, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie per come da Protocollo Per_2 in proposito in uso presso questo Tribunale;
c) il sig. assume l'obbligo di espletare le pratiche Parte_1 occorrenti per completare la successione ereditaria relativamente all'acquisto a tate titolo della predetta casa familiare nonché quelle occorrenti per sanare gli abusi edilizi di cui la stessa è affetta, laddove ciò ovviamente risulti in concreto possibile e assumendosi gli oneri economici di tali pratiche, nonché assumendosi l'obbligo, laddove entrambe le pratiche vadano a buon fine, di vendere la casa familiare e di utilizzare il ricavato per sanare la sua esposizione debitoria verso la sig.ra a titolo di inadempimento dei suoi pregressi CP_1 obblighi di mantenimento delle figlie come stabiliti prima in sede di separazione e poi nell'ordinanza presidenziale divorzile del 10/3/21, con obbligo per la sig.ra di accettare tale vendita della casa CP_1 familiare e quindi il venir meno dell'assegnazione in godimento della stessa in proprio favore;
d) spese di lite compensate.”.
I difensori delle parti hanno quindi concluso in conformità a quanto sopra, dichiarando altresì di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.. Per l'effetto il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Frosinone in sede di separazione 30/6/11 e vista la cit. sentenza di
3 questo Tribunale n. 372 del 24/4/15 ( cfr. le produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - dalla data dell'udienza presidenziale in sede di separazione ed essendo quindi trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio all'udienza dell'8/11/24, sopratrascritte.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto..
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON
SA IO PA ( FR ) il 23/8/97 da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
ON SA IO PA dell'anno 1997, Atto n. 34, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/11/24 e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa dalla cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON SA IO PA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 12/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3115/20 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mulattieri Katiuscia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1/3/22
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Zolla Emanuele e Controparte_1
D'Agostino Marco giusta rispettivamente procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 16/2/21 e il secondo giusta procura speciale alle liti allegata alla “memoria di costituzione di nuovo procuratore in aggiunta” del
9/8/24
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza dell'8/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26/11/20 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in ricorso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in ON SA CP_1
IO PA ( FR ) il 23/8/97; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 14/7/95 ), ( il 19/6/99 ) e ( il 25/11/00 ); che Per_1 Per_2 Per_3 con sentenza di questo Tribunale n. 372 del 24/4/15 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al con l'affidamento Parte_1 condiviso delle tre figlie ad entrambi i genitori e loro collocamento stabile presso la madre, assegnazione alla della casa familiare e conferma del regime di CP_1 frequentazione padre-figlie di cui all'ordinanza presidenziale del 30/6/11, con l'obbligo in capo al di corrispondere alla la somma mensile di Parte_1 CP_1 complessivi € 600,00 ( oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ( € 200,00 per ciascuna ), oltre il 50 % delle spese straordinarie. Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in data 23/08/1997, in quanto ricorrono gli estremi della Legge n°989/1970 e successive
[...] modificazioni alle seguenti condizioni: a) in tema di affidamento, si rileva che le tre figlie sono tutte maggiorenni ed autonome;
b) in tema di diritto di visita, trattandosi di figlie maggiorenni ed autonome, saranno le stesse a decidere come meglio regolare rapporti e visite con il sig. c) nulla dovrà il sig. Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie, essendo le stesse economicamente autonome ed autosufficienti, Parte_1 anche in considerazione dell'attuale stato di detenzione in carcere dello stesso;
d) disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. alla sig.ra . 2) In ogni Parte_1 Controparte_1 caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.”.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/2/21, nulla opponendo alla domanda attrice di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo le proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “CHIEDE all'ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni richiesta di controparte:
1. di accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 23 agosto 1997, di cui è trascrizione Parte_1 Controparte_1 al n° 00034, parte II/serie A, nell'apposito Registro del Comune di ON SA IO PA (FR);
2. di accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento delle figlie , Parte_1 Per_1
2 e nei termini già stabiliti dalla sentenza n°372/2015 del Tribunale Civile di Frosinone fino al Per_2 Per_3 raggiungimento della loro autosufficienza economica;
3. di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra CP_1 all'assegnazione della casa sita al numero civico 67 di via Boccafolle in ON SA IO
[...]
PA (FR) nel primario interesse della prole;
4. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
I provvedimenti presidenziali provvisori del 10/3/21 hanno previsto la conferma delle condizioni della separazione come allo stato vigenti inter partes.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, all'udienza dell'8/11/24 innanzi al
G.I. le parti hanno da ultimo concordato la definizione bonaria della presente controversia stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del loro divorzio:
“a) assegnazione in godimento della casa familiare sita in ON SA IO PA, Via Boccafolle n. 67
a fino a quando la medesima vi vivrà con , attualmente non economicamente Controparte_1 Per_2 autosufficiente ( fatto salvo quanto disposto nel capo c) ); b) obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento di versando direttamente alla medesima, con bonifico bancario, la somma mensile di Per_2
€ 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, e ciò con decorrenza dal 20/11/24, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie per come da Protocollo Per_2 in proposito in uso presso questo Tribunale;
c) il sig. assume l'obbligo di espletare le pratiche Parte_1 occorrenti per completare la successione ereditaria relativamente all'acquisto a tate titolo della predetta casa familiare nonché quelle occorrenti per sanare gli abusi edilizi di cui la stessa è affetta, laddove ciò ovviamente risulti in concreto possibile e assumendosi gli oneri economici di tali pratiche, nonché assumendosi l'obbligo, laddove entrambe le pratiche vadano a buon fine, di vendere la casa familiare e di utilizzare il ricavato per sanare la sua esposizione debitoria verso la sig.ra a titolo di inadempimento dei suoi pregressi CP_1 obblighi di mantenimento delle figlie come stabiliti prima in sede di separazione e poi nell'ordinanza presidenziale divorzile del 10/3/21, con obbligo per la sig.ra di accettare tale vendita della casa CP_1 familiare e quindi il venir meno dell'assegnazione in godimento della stessa in proprio favore;
d) spese di lite compensate.”.
I difensori delle parti hanno quindi concluso in conformità a quanto sopra, dichiarando altresì di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.. Per l'effetto il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Frosinone in sede di separazione 30/6/11 e vista la cit. sentenza di
3 questo Tribunale n. 372 del 24/4/15 ( cfr. le produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - dalla data dell'udienza presidenziale in sede di separazione ed essendo quindi trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio all'udienza dell'8/11/24, sopratrascritte.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto..
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON
SA IO PA ( FR ) il 23/8/97 da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
ON SA IO PA dell'anno 1997, Atto n. 34, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/11/24 e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa dalla cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON SA IO PA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 12/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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