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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5969/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU AB Presidente
- LL Nocera Componente
- UE TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
5969/2025 R.G. promosso da rappresentata e difesa da Avv. Isabella Parte_1
Frappampina,
-parte ricorrente- nell'interesse di
Parte_2
-interdicendo- contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
-controinteressati non costituiti- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 1 di 4 R.G. 5969/2025.
I.1.- La ricorrente, dichiarando di essere coniuge di
[...]
(24.08.1970), ha dedotto che questi si trova in uno Parte_2 stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che in data 15.08.2022
l'interdicendo è stato colto da un ictus cerebrale con esiti pregiudizievoli irreversibili.
Ha precisato che l'uomo gode di indennità di accompagnamento, pensione contributiva e pensione di invalidità e che è assistito continuamente.
Ha precisato di essere stata nominata provvisoriamente amministratrice di sostegno e che il Giudice Tutelare ha negato la misura definitiva invitandola a promuovere giudizio per interdizione in ragione della gravità delle condizioni personali dell'interessato.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione
(ricorso depositato il 26.05.2025).
I.2.- Nessun controinteressato si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi ai parenti prossimi.
I.3.- All'udienza del 20.10.2025 il giudice delegato ha esaminato l'interdicendo mediante collegamento audiovisivo previamente autorizzato. All'esito, il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda principale è meritevole di accoglimento.
L'istruttoria ha consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione.
II.1.- In primo luogo è emerso che l'interdicendo versa in condizioni di abituale infermità di mente tali da determinarne l'incapacità a provvedere ai propri interessi.
Infatti, l'istruttoria documentale rivela che il Pt_2 riporta gli esiti di un ictus ischemico grave con successiva evoluzione emorragica che ne hanno determinato una assoluta inabilità con accertamento dell'impossibilità di compiere in autonomia gli atti quotidiani (cfr. doc medica allegata).
Inoltre, l'esame dell'interdicendo ha confermato del tutto lo stato di totale incapacità del di relazionarsi, di Pt_2
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 2 di 4 R.G. 5969/2025.
esprimersi e di comprendere il circostante. Egli risulta permanentemente allettato e in apparente stato vegetativo.
Devono pertanto ritenersi sussistenti i requisiti della abituale infermità di mente e dell'incapacità a provvedere ai propri interessi.
II.2.- In secondo luogo è emerso che le condizioni di
[...]
sono tali che la sua adeguata protezione può essere Parte_2 assicurata solo per il tramite della misura della interdizione e non anche per il tramite di misure meno invasive.
Infatti, la totale assenza di autonomia, l'incapacità di comprensione del circostante, l'assoluto bisogno di continua assistenza e l'irreversibilità della sua condizione suggeriscono una protezione dell'interdicendo nella misura massima prevista dall'ordinamento.
II.3.- In definitiva, deve essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve ordinarsi che Parte_2 alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c..
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di lite trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di interdizione R.G.
5969/2025 introdotto con ricorso del 26.05.2025 da Pt_1
nell'interesse di con l'intervento
[...] Parte_2 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...] Parte_2 il 24.08.1970;
2) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
3) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4) NULLA per le spese.
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 3 di 4 R.G. 5969/2025.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO IU AB
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU AB Presidente
- LL Nocera Componente
- UE TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
5969/2025 R.G. promosso da rappresentata e difesa da Avv. Isabella Parte_1
Frappampina,
-parte ricorrente- nell'interesse di
Parte_2
-interdicendo- contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
-controinteressati non costituiti- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 1 di 4 R.G. 5969/2025.
I.1.- La ricorrente, dichiarando di essere coniuge di
[...]
(24.08.1970), ha dedotto che questi si trova in uno Parte_2 stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che in data 15.08.2022
l'interdicendo è stato colto da un ictus cerebrale con esiti pregiudizievoli irreversibili.
Ha precisato che l'uomo gode di indennità di accompagnamento, pensione contributiva e pensione di invalidità e che è assistito continuamente.
Ha precisato di essere stata nominata provvisoriamente amministratrice di sostegno e che il Giudice Tutelare ha negato la misura definitiva invitandola a promuovere giudizio per interdizione in ragione della gravità delle condizioni personali dell'interessato.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione
(ricorso depositato il 26.05.2025).
I.2.- Nessun controinteressato si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi ai parenti prossimi.
I.3.- All'udienza del 20.10.2025 il giudice delegato ha esaminato l'interdicendo mediante collegamento audiovisivo previamente autorizzato. All'esito, il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda principale è meritevole di accoglimento.
L'istruttoria ha consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione.
II.1.- In primo luogo è emerso che l'interdicendo versa in condizioni di abituale infermità di mente tali da determinarne l'incapacità a provvedere ai propri interessi.
Infatti, l'istruttoria documentale rivela che il Pt_2 riporta gli esiti di un ictus ischemico grave con successiva evoluzione emorragica che ne hanno determinato una assoluta inabilità con accertamento dell'impossibilità di compiere in autonomia gli atti quotidiani (cfr. doc medica allegata).
Inoltre, l'esame dell'interdicendo ha confermato del tutto lo stato di totale incapacità del di relazionarsi, di Pt_2
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 2 di 4 R.G. 5969/2025.
esprimersi e di comprendere il circostante. Egli risulta permanentemente allettato e in apparente stato vegetativo.
Devono pertanto ritenersi sussistenti i requisiti della abituale infermità di mente e dell'incapacità a provvedere ai propri interessi.
II.2.- In secondo luogo è emerso che le condizioni di
[...]
sono tali che la sua adeguata protezione può essere Parte_2 assicurata solo per il tramite della misura della interdizione e non anche per il tramite di misure meno invasive.
Infatti, la totale assenza di autonomia, l'incapacità di comprensione del circostante, l'assoluto bisogno di continua assistenza e l'irreversibilità della sua condizione suggeriscono una protezione dell'interdicendo nella misura massima prevista dall'ordinamento.
II.3.- In definitiva, deve essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve ordinarsi che Parte_2 alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c..
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di lite trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di interdizione R.G.
5969/2025 introdotto con ricorso del 26.05.2025 da Pt_1
nell'interesse di con l'intervento
[...] Parte_2 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...] Parte_2 il 24.08.1970;
2) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
3) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4) NULLA per le spese.
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 3 di 4 R.G. 5969/2025.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO IU AB
Il Giudice delegato
Emanuele TO Pagina 4 di 4