Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/12/2025, n. 22666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22666 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12673 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per accertare e dichiarare, previa adozione di misura cautelare idonea,
l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IL ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 117 cpa, il ricorrente, di nazionalità pakistana, ha proposto l’accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla sua precedente richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio presso la competente Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Il MAECI si è costituito in resistenza.
All’udienza camerale del 2/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Riguardo al contenzioso in esame, il Collegio ritiene di evidenziare quanto segue.
Nel caso di specie, presupposti per riconoscere l’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla competente Sede diplomatico – consolare e la sua inerzia per un periodo superiore al termine previsto per la conclusione del relativo procedimento amministrativo.
Il gravame in questione è incentrato sulla pretesa dell’interessato di avviare il procedimento per il rilascio del visto d’ ingresso in Italia. Procedimento che implica necessariamente una fase preliminare -la fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata a Islamabad, al fine di formalizzare la doverosa istanza di visto – che costituisce parte integrante della stessa procedura amministrativa. Né sarebbe ragionevole ritenere che la relativa fase preliminare sia immune al sindacato del giudice amministrativo e l’inerzia che determina l’arresto procedimentale della PA – in tal modo, disattendendo i vigenti termini disposti dalle norme - non possa venire giustiziata (Cfr. Consiglio di Stato -Sez. III, n. 2819/2025).
Dovendosi, pertanto, riconoscere la durata della fase preliminare – intesa alla fissazione dell’appuntamento – come inclusa in quella prevista per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, resta fermo che il termine complessivo ex art. 5, comma 8, del DPR 394/1999 non potrà superare 90 giorni, anche in considerazione della necessità di provvedere prima che venga definitivamente preclusa la possibilità - per studenti provenienti da paesi extracomunitari - di frequentare il Corso di studi d’interesse, immatricolandosi presso l’Ateneo scelto.
In definitiva, la richiesta di fissazione di un appuntamento deve essere equiparata a un’istanza – in senso tecnico – conformemente alle norme generali sul procedimento amministrativo.
Pertanto, la relativa richiesta costituisce un mezzo idoneo a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo alla competente Sede diplomatica, che non può restare inerte, determinando un arresto procedurale.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - condanna l’Ambasciata d’Italia in Pakistan a procedere con la massima sollecitudine - e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia – alla convocazione del ricorrente.
Nondimeno ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite – salvo rimborso del contributo unificato, ove versato dal ricorrente - in considerazione del periodo, non significativamemente esteso, intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la proposizione del presente giudizio, nonché del comportamento processuale della PA, attesa, in particolare, la situazione di obiettiva difficoltà organizzativa improvvisamente insorta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie nei sensi e termini indicati in motivazione e - per l’effetto - ordina all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di procedere sollecitamente alla convocazione del ricorrente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese di lite compensate, salvo rimborso del contributo unificato, ove versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES IL, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
IL ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ZO | ES IL |
IL SEGRETARIO
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