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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
IA ET Presidente
BA De Munari DI
ED Di OL DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6584/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 25.6.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Balasso Ellen CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Balasso Ellen CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“Omologare la separazione dei signori e alle seguenti condizioni: il Tribunale adito, CP_1 CP_2
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio, voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita in Piazzola sul Brenta, Via Presina 19 resta nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra e il figlio si sono trasferiti in San Pietro in Gu, Via Div. Folgore 7 CP_2 CP_1 Per_1
ove hanno trasferito la residenza con il consenso del sig. CP_2 pagina 1 di 5 3. il figlio minore rimane affidato in via condivisa ai genitori con permanenza abitativa Persona_2
prevalente presso la madre ove il minore ha la residenza. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute del figlio, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la potestà separatamente. I coniugi di comune accordo sin d'ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogniqualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiano determinanti per il suo futuro.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: - un fine settimana ogni quindici giorni, CP_2
dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica sera alle 18. Durante il periodo venatorio gli orari dei weekend potranno variare a seconda degli impegni del padre. - durante la settimana il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì oppure il giovedì dalle ore 18.00 (eventualmente prelevandolo dalla palestra in caso di attività extrascolastiche) fino a dopo cena o al giorno successivo quando il padre accompagnerà il figlio a scuola. Eventuali cambiamenti al calendario di visita padre/figlio dovranno essere richiesti con congruo avviso e salva la disponibilità dell'altro genitore. Il tutto salvo un ampliamento del diritto di visita concordato fra i genitori e considerato l'interesse del minore;
- sette giorni durante il periodo feriale natalizio, cioè il figlio passerà, ad anni alterni, con uno dei due genitori, una settimana dalle ore 19,00 circa del 24 dicembre alle ore 12,00 circa del 31 dicembre ovvero una settimana dalle ore 12,00 circa del 31 dicembre alle ore 19,00 circa del 06 gennaio. Per quanto riguarda le feste Pasquali il figlio passerà alternativamente con uno dei due genitori il periodo dalle ore 9,00 circa del venerdì Santo alle ore 19,00 circa del martedì dopo Pasqua. Per i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno stabilire, tenuto conto del desiderio del minore, che il figlio trascorra la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Il tutto ad anni alterni e salvo diversi accordi fra i coniugi tenuto conto delle esigenze del minore, - quindici giorni (per ciascun genitore), anche non continuativi, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto delle reciproche possibilità di ferie dal lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività (ponti, periodo di carnevale, 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, compleanno di o Per_1
dei genitori) non coincidenti con i giorni di sabato/domenica verranno divise con il principio dell'alternanza fra i genitori a settembre di ogni anno quando verrà fornito il calendario delle vacanze pagina 2 di 5 scolastiche (cercando di distribuire in maniera equilibrata i giorni). Il minore potrà sentire una volta al giorno l'altro genitore al telefono (o secondo i desideri del minore).
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno sedici di ogni mese, tramite CP_2 CP_1
bonifico bancario, un contributo al mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 (duecento/00).
Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi concordano che gli assegni famigliari verranno richiesti e percepiti per la quota del 50% ciascuno. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese straordinarie i coniugi concordano che ognuno contribuisca in misura del 50% secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova (si precisa che le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per la prima attività sportiva, gite scolastiche senza pernottamento, centri estivi verranno divise al 50% e non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore). Il rimborso delle spese al coniuge che le avrà anticipate avverrà entro 5 giorni dalla richiesta tramite esibizione del ticket, fattura e/o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
6. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
7. Altre condizioni economiche.
I coniugi con atto di compravendita rep. 27042, raccolta 11579 del 28.06.2018 Notaio Persona_3
hanno acquistato (assieme al sig. figlio del sig. 3 abitazioni di corte affiancate site Persona_4 CP_2 in Piazzola del Brenta alla Via Presina (nell'atto di compravendita ciascun acquirente si è intestato una abitazione). All'epoca dell'acquisto la sig.ra era proprietaria esclusiva dell'immobile sito CP_1
in Grantorto, Via Casoni dalla stessa venduto e il cui denaro è stato investito per la ristrutturazione dell'immobile alla stessa intestato di Piazzola del Brenta alla Via Presina. All'esito della ristrutturazione tale immobile (prima ad uso abitazione) acquistato dalla sig.ra è stato CP_1
oggetto di cambio destinazione a garage e risulta alla stessa intestato mentre il sig. ha CP_2 intestata l'abitazione destinata ad uso civile ove era fissata la residenza famigliare. Per l'acquisto dell'immobile i signori hanno contratto mutuo CP_2 Persona_4 CP_1
fondiario rep. 27043, raccolta 11580 del 28.06.2018, Notaio della durata di 25 anni Persona_3 per il quale è ancora in corso il pagamento del mutuo di rata fissa mensile di circa € 368,00 (per la quota dei signori ). In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, le parti convengono Parte_1
che la rata del mutuo sopra indicata venga pagata interamente dal sig. con accollo da CP_2
pagina 3 di 5 parte del medesimo del mutuo (senza diritto di rimborso) e liberazione della sig.ra da ogni CP_1
obbligo nei confronti della mutuante RO SS Banca Credito cooperativo soc. coop. e liberazione del garage intestato alla sig.ra dalla garanzia ipotecaria (non appena possibile). CP_1
Le parti concordano che le spese dell'IMU gravante sul garage vengano corrisposte dal sig. CP_2
[...]
8. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/carta di identità, con facoltà per entrambi di iscrizione del figlio minore”.
Per il P.M.: “esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.6.2025, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_2
allegando di aver contratto matrimonio il 12.4.2015 in Grantorto (PD) e che dall'unione è nato, in data
12.7.2014, il figlio minore . Per_1
I coniugi, premesso che la convivenza è ormai divenuta intollerabile, hanno concluso in ordine alle condizioni di separazione come in epigrafe, confermando gli accordi raggiunti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.9.2025.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato al punto 7 delle rassegnate conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la pagina 4 di 5 conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il DI relatore
ED Di OL
Il Presidente
IA ET
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
IA ET Presidente
BA De Munari DI
ED Di OL DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6584/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 25.6.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Balasso Ellen CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Balasso Ellen CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“Omologare la separazione dei signori e alle seguenti condizioni: il Tribunale adito, CP_1 CP_2
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio, voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita in Piazzola sul Brenta, Via Presina 19 resta nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra e il figlio si sono trasferiti in San Pietro in Gu, Via Div. Folgore 7 CP_2 CP_1 Per_1
ove hanno trasferito la residenza con il consenso del sig. CP_2 pagina 1 di 5 3. il figlio minore rimane affidato in via condivisa ai genitori con permanenza abitativa Persona_2
prevalente presso la madre ove il minore ha la residenza. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute del figlio, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la potestà separatamente. I coniugi di comune accordo sin d'ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogniqualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiano determinanti per il suo futuro.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: - un fine settimana ogni quindici giorni, CP_2
dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica sera alle 18. Durante il periodo venatorio gli orari dei weekend potranno variare a seconda degli impegni del padre. - durante la settimana il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì oppure il giovedì dalle ore 18.00 (eventualmente prelevandolo dalla palestra in caso di attività extrascolastiche) fino a dopo cena o al giorno successivo quando il padre accompagnerà il figlio a scuola. Eventuali cambiamenti al calendario di visita padre/figlio dovranno essere richiesti con congruo avviso e salva la disponibilità dell'altro genitore. Il tutto salvo un ampliamento del diritto di visita concordato fra i genitori e considerato l'interesse del minore;
- sette giorni durante il periodo feriale natalizio, cioè il figlio passerà, ad anni alterni, con uno dei due genitori, una settimana dalle ore 19,00 circa del 24 dicembre alle ore 12,00 circa del 31 dicembre ovvero una settimana dalle ore 12,00 circa del 31 dicembre alle ore 19,00 circa del 06 gennaio. Per quanto riguarda le feste Pasquali il figlio passerà alternativamente con uno dei due genitori il periodo dalle ore 9,00 circa del venerdì Santo alle ore 19,00 circa del martedì dopo Pasqua. Per i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno stabilire, tenuto conto del desiderio del minore, che il figlio trascorra la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Il tutto ad anni alterni e salvo diversi accordi fra i coniugi tenuto conto delle esigenze del minore, - quindici giorni (per ciascun genitore), anche non continuativi, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto delle reciproche possibilità di ferie dal lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività (ponti, periodo di carnevale, 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, compleanno di o Per_1
dei genitori) non coincidenti con i giorni di sabato/domenica verranno divise con il principio dell'alternanza fra i genitori a settembre di ogni anno quando verrà fornito il calendario delle vacanze pagina 2 di 5 scolastiche (cercando di distribuire in maniera equilibrata i giorni). Il minore potrà sentire una volta al giorno l'altro genitore al telefono (o secondo i desideri del minore).
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno sedici di ogni mese, tramite CP_2 CP_1
bonifico bancario, un contributo al mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 (duecento/00).
Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi concordano che gli assegni famigliari verranno richiesti e percepiti per la quota del 50% ciascuno. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese straordinarie i coniugi concordano che ognuno contribuisca in misura del 50% secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova (si precisa che le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per la prima attività sportiva, gite scolastiche senza pernottamento, centri estivi verranno divise al 50% e non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore). Il rimborso delle spese al coniuge che le avrà anticipate avverrà entro 5 giorni dalla richiesta tramite esibizione del ticket, fattura e/o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
6. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
7. Altre condizioni economiche.
I coniugi con atto di compravendita rep. 27042, raccolta 11579 del 28.06.2018 Notaio Persona_3
hanno acquistato (assieme al sig. figlio del sig. 3 abitazioni di corte affiancate site Persona_4 CP_2 in Piazzola del Brenta alla Via Presina (nell'atto di compravendita ciascun acquirente si è intestato una abitazione). All'epoca dell'acquisto la sig.ra era proprietaria esclusiva dell'immobile sito CP_1
in Grantorto, Via Casoni dalla stessa venduto e il cui denaro è stato investito per la ristrutturazione dell'immobile alla stessa intestato di Piazzola del Brenta alla Via Presina. All'esito della ristrutturazione tale immobile (prima ad uso abitazione) acquistato dalla sig.ra è stato CP_1
oggetto di cambio destinazione a garage e risulta alla stessa intestato mentre il sig. ha CP_2 intestata l'abitazione destinata ad uso civile ove era fissata la residenza famigliare. Per l'acquisto dell'immobile i signori hanno contratto mutuo CP_2 Persona_4 CP_1
fondiario rep. 27043, raccolta 11580 del 28.06.2018, Notaio della durata di 25 anni Persona_3 per il quale è ancora in corso il pagamento del mutuo di rata fissa mensile di circa € 368,00 (per la quota dei signori ). In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, le parti convengono Parte_1
che la rata del mutuo sopra indicata venga pagata interamente dal sig. con accollo da CP_2
pagina 3 di 5 parte del medesimo del mutuo (senza diritto di rimborso) e liberazione della sig.ra da ogni CP_1
obbligo nei confronti della mutuante RO SS Banca Credito cooperativo soc. coop. e liberazione del garage intestato alla sig.ra dalla garanzia ipotecaria (non appena possibile). CP_1
Le parti concordano che le spese dell'IMU gravante sul garage vengano corrisposte dal sig. CP_2
[...]
8. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/carta di identità, con facoltà per entrambi di iscrizione del figlio minore”.
Per il P.M.: “esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.6.2025, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_2
allegando di aver contratto matrimonio il 12.4.2015 in Grantorto (PD) e che dall'unione è nato, in data
12.7.2014, il figlio minore . Per_1
I coniugi, premesso che la convivenza è ormai divenuta intollerabile, hanno concluso in ordine alle condizioni di separazione come in epigrafe, confermando gli accordi raggiunti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.9.2025.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato al punto 7 delle rassegnate conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la pagina 4 di 5 conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il DI relatore
ED Di OL
Il Presidente
IA ET
pagina 5 di 5