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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 4698/2024
tra:
, con l'avv. proc. dom. dott. Parte_1
HERBST JOHANNA, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. HERBST Controparte_1
JOHANNA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
4.12.2024 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Treviso
(TV) il 24/04/2010
da
, nata a [...]Ù) il Parte_1
20/04/1982;
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso (TV), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 8, Parte II, Serie
A, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. omissis.
2. disporre l'affidamento del minore Persona_1
nato a Bolzano il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
, presso la quale lo stesso avrà la propria residenza.
[...]
3. disporre l'assegnazione della casa familiare (pp.mm. 14 e 42
della p.ed. 3267 in P.T. 3276/II C.C. alla sig.ra CP_2 [...]
affinché la stessa continui ad abitarvi unitamente Parte_1
al figlio minore sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore.
4. disporre che il Servizio Sociale continui a monitorare la situazione.
5. disporre che il padre avrà il diritto-dovere Controparte_1
di tenere con sé il figlio minore ogni secondo fine settimana, nonché
ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 sino alle ore 20.00
ossia sino all'inizio dell'attività extrascolastica eventualmente praticata dal figlio. Il mercoledì sera il padre andrà a riprendere il
3 figlio da basket e lo accompagnerà presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 2 settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, e una settimana durante le ferie natalizie.
6. il signor contribuirà al mantenimento del Controparte_1
figlio minore con l'importo di € 275,00 Persona_1
mensili, che dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente intestato alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detto importo è soggetto ad automatica rivalutazione ASTAT
con prima rivalutazione a settembre 2025.
7. disporre che le spese straordinarie riguardanti il figlio
, come ad esempio spese straordinarie scolastiche, Persona_1
mediche e dentistiche, al netto di eventuali detrazioni e/o contributi provinciali o statali eventualmente erogati, quelle per corsi e attività
sportive, tasse universitarie, patente di guida nonché le ulteriori spese straordinarie di natura diversa delle precedenti (giusto
Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018)
dovranno essere sostenute dal signor nella misura Controparte_1
del 60% e dalla sig.ra nella misura di Parte_1
40%, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria le parti faranno riferimento al Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018.
4 8. gli eventuali contributi pubblici, compreso l'assegno unico universale, per il minore verranno incassati integralmente dalla madre mentre per quanto riguarda le Parte_1
detrazioni fiscali il figlio è da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
9. entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10. ogni parte pagherà il proprio legale e gli avvocati dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà ex art. 13 della legge professionale. Per quanto riguarda il contributo unificato, le parti concordano che questo viene suddiviso a metà. Bolzano, lì
30/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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