Sentenza 30 giugno 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 30/06/2014, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 644 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Casa di Cura RD s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Stefanizzo, in Lecce alla via G.A. Ferrari 5;
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso il Settore Contenzioso Amministrativo della medesima Regione, in Lecce al viale Aldo Moro 1;
nei confronti di
- Casa di Cura Santa Rita;
per l’annullamento
- della deliberazione del D.G. ASL TA n. 164 del 7 febbraio 2013, avente a oggetto: ‘Strutture Privata Accreditate. Determinazione budget provvisori anno 2013’, laddove illegittimamente assegna budgets ipo-dimensionati alla Casa di Cura ricorrente nelle discipline della specialistica ambulatoriale di Patologia clinica, FKT, Radiodiagnostica e nelle cd. Branche a visita;
- della nota ASL TA prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, laddove l’Amministrazione sanitaria ha per la prima volta espressamente affermato e stabilito di voler utilizzare per il triennio 2013 - 2015 l’importo di 10 milioni di euro annui ex art. 3 bis d.l. n. 207/12 (conv. in legge n. 231/12) per assunzioni a tempo determinato;
- di qualsivoglia altro provvedimento dell’ASL TA che eventualmente contempli specificatamente le prefate assunzioni a tempo determinato mercé l’utilizzo, nel corso del triennio 2013 - 2015, dell’intero importo di euro 30.000.000 di cui all’art. 3 bis l. n. 231/12;
- ove occorra, delle deliberazioni del D.G. ASL TA n. 111 del 23 gennaio 2013, n. 126 del 30 gennaio 2013, n. 458 del 17 aprile 2013, n. 416 dell’8 aprile 2013 e n. 673 del 13 giugno 2013;
- ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013;
- della deliberazione del D.G. ASL TA n. 1226 del 13 novembre 2013 e delle relative tabelle che la compongono;
- delle deliberazioni nn. 1256 del 14 novembre 2013, 1257 del 14 novembre 2013, 1258 del 14 novembre 2013, 1259 del 14 novembre 2013, 1276 del 15 novembre 2013 e dei contratti per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni nelle discipline di radiodiagnostica, patologia clinica, FKT e nelle cd. Branche a visita unilateralmente predisposti dalla ASL TA;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i motivi aggiunti.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e della Regione Puglia.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 27 marzo 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Sticchi Damiani, Petruzzi, Caricato e Shiroka.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso, dai motivi aggiunti e dagli altri atti della causa emerge che:
- la Casa di Cura RD è una struttura nosocomiale privata accreditata con il SSR, erogante -tra l’altro e per quel che concerne questa controversia- prestazioni di specialistica ambulatoriale e, come tale, dal 2010 assoggettata agli abbattimenti di spesa previsti dal D.I.E.F. approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010 s.m.i. ( Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010 - 2012; lo stesso faceva seguito al ‘Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010 - 2012’ di cui alla D.G.R. n. 2624 del 2010 e alla l.r. n. 2 del 2011, elaborato dalla Regione in accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ).
- quanto all’anno 2012 venivano dunque previsti, per la Casa di Cura RD e con riferimento alle attività di specialistica ambulatoriale, i vari tetti di spesa, calcolati ex D.G.R. n. 1500 del 2010 e comunque tenendo conto dei predetti abbattimenti ( D.D.G. n. 1933 del 25 luglio 2012 e correlati contratti per le diverse branche specialistiche: radiodiagnostica/medicina nucleare; patologia clinica; medicina fisica e riabilitativa/FKT; Branche a visita ).
- nel corso dello stesso 2012, peraltro, il legislatore nazionale varava il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 ( ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - Spending review’; convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 ), il cui art. 15, comma 14, prevedeva che: << A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 >>.
- in applicazione di tale disciplina la ASL modificava, con D.D.G. n. 2089 del 4 ottobre 2012, la citata D.D.G. n. 1933 del 25 luglio 2012 e disponeva così di procedere all’ulteriore riduzione di spesa disposta, già per l’anno 2012 ( rectius: per i mesi da agosto a dicembre ), dal citato art. 15, comma 14 ( v. anche la nota dirigenziale della Regione Puglia prot. n. AOO/151/9457 del 3 settembre 2012, che appunto rappresentava ai DD.GG. delle ASL regionali la necessità di procedere in tal senso ).
- avverso siffatta delibera la Casa di Cura RD proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente.
- il quadro normativo di riferimento per la determinazione dei budgets del 2013 ( oggetto della presente controversia ), peraltro, risultava ulteriormente ampliato dal decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 ( convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231 - ‘Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale’ ), il cui art. 3-bis ( ‘Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto’ ), comma 1, così recitava:
<< Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013 - 2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all’azienda sanitaria locale di Taranto, l’applicazione:
a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia >>.
- con Delibera n. 164 del 7 febbraio 2013, tuttavia, il direttore Generale della ASL Taranto, provvedendo a determinare i budgets provvisori per il 2013 in attesa dell’approvazione del D.I.E.F. relativo a tale anno ( a ciò legittimato dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012 ), applicava tout court la riduzione dell’1% ex art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012 - calcolata rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011 -, senza dunque in alcun modo tenere conto del citato art. 3-bis.
- con nota del 20 febbraio 2013, da ultimo, la Casa di Cura RD invocava, unitamente ad altre analoghe strutture, l’applicazione dell’articolo appena citato e, in specie, della previsione richiamata sub c), al fine di innalzare i budgets per il 2013 “ rispetto agli anni passati, mercé la proporzionale riassegnazione delle percentuali sottratte negli anni 2010, 2011 e 2012 per effetto dell’applicazione del Piano di rientro ” ( medio tempore, peraltro, e in specie con note del 19 dicembre 2012 e del 14 febbraio 2013, la ricorrente aveva pure comunicato alla ASL di Taranto l’avvenuto acquisto di una nuova macchina per esami di radio-diagnostica, ai fini della valutazione della griglia per l’anno 2013 ).
2.- In assenza della domandata rideterminazione veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:
A) illegittimità in via autonoma e derivata della D.D.G. ASL Taranto n. 164 del 7 febbraio 2013 per illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012, per violazione e contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 32, 41, 97, 117 comma 1, 117 comma 2 lett. m), 117 comma 3 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost..
B) illegittimità in via autonoma della D.D.G. ASL Taranto n. 164 del 7 febbraio 2013 per eccesso di potere per erronea e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012. Assoluta carenza di istruttoria e motivazione. Violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di determinazione dei tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost..
3.- Accadeva poi che, in ‘paralleli’ giudizi, la Sezione adottasse alcune ordinanze istruttorie ( nn. 312, 313 e 317 del 10 luglio 2013, nelle quali veniva pure richiamata la relazione istruttoria del D.G. ASL Taranto del 14 giugno 2013, a sua volta adottata su richiesta del Tribunale; cfr. ordinanze nn. 248, 249 e 256 del 2013 ), e che, provvedendo al loro riscontro, la ASL chiarisse, con nota prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, di voler utilizzare le somme di cui al citato art. 3-bis, anche in ragione delle indicazioni di cui alla nota della Regione Puglia prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013, per l’attuazione di un piano annuale e triennale di assunzioni a tempo determinato [<< si comunica che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013, questa Azienda ha definito il piano annuale e triennale delle assunzioni, utilizzando l’importo di 10 milioni annui ex art. 3 bis legge 231/2012 per assunzioni a tempo determinato, che, sommato agli ulteriori euro 10.135.351,71 (50% della spesa del tempo determinato previsto nel 2009 ex art. 9, comma 28, legge 122/2010), ha garantito l’impiego di personale a tempo determinato per complessivi euro 20 milioni, evitando al sistema di collassare e con l’obiettivo di assicurare, nei limiti delle risorse assegnate, purtroppo notevolmente insufficienti, così come documentato nella relazione trasmessa in precedenza (quella del 14 giugno 2013 citata, ndr) , e nonostante chiusure, ridimensionamenti e accorpamenti di reparti, i livelli essenziali di assistenza >>].
4.- Venivano dunque proposti motivi aggiunti, così articolati:
C) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nel ricorso introduttivo sub A) (vale a dire: illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012, per violazione e contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 32, 41, 97, 117 comma 1, 117 comma 2 lett. m), 117 comma 3 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.).
D) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nel ricorso introduttivo sub B) (vale a dire: eccesso di potere per erronea e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012. Assoluta carenza di istruttoria e motivazione. Violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di determinazione dei tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost.).
E) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per, sia pur sotto altro profilo, violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost..
5.- La ASL, quindi, adottava la D.D.G. n. 1226 del 13 novembre 2013 con cui, parzialmente modificando la D.D.G. n. 164 del 7 febbraio 2013, stabiliva in via definitiva la quantificazione del fondo unico ( come pari a euro 16.682777,80 ) e dei 4 sub-fondi di branca per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale del 2013 ( patologia clinica: euro 8.031.625,37; radiodiagnostica e medicina nucleare: 4.519.561,15; medicina fisica e riabilitazione: 2.188.557,64; Branche a visita: 1.943.033,64 ).
5.1 E, poi, le deliberazioni n. 1256 del 14 novembre 2013, n. 1257 del 14 novembre 2013, n. 1258 del 14 novembre 2013, n. 1259 del 14 novembre 2013 e n. 1276 del 15 novembre 2013 con le quali si ripartivano i citati fondi di branca fra le diverse strutture private accreditate.
5.2 Seguiva, infine, la stipulazione dei singoli contratti (dalla ricorrente sottoscritti con riserva).
6.- Intervenivano, dunque, i seguenti, ulteriori motivi aggiunti:
F) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nel ricorso introduttivo sub A) e nei primi motivi aggiunti sub C) (vale a dire: illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012, per violazione e contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 32, 41, 97, 117 comma 1, 117 comma 2 lett. m), 117 comma 3 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.).
G) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nel ricorso introduttivo sub B) e nei primi motivi aggiunti sub D) (vale a dire: eccesso di potere per erronea e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012. Assoluta carenza di istruttoria e motivazione. Violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di determinazione dei tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost.).
H) illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nei primi motivi aggiunti sub E) (vale a dire per, sia pur sotto altro profilo, violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost.).
7.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso, come integrato dai proposti motivi aggiunti, è infondato e va respinto, per le ragioni che di seguito si esporranno.
8.- Debbono anzitutto esaminarsi le questioni poste dalla ricorrente in tema di legittimità costituzionale della disciplina introdotta dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012, rispetto alla quale si deduce la violazione e il contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 32, 41, 97, 117 comma 1, 117 comma 2 lett. m), 117 comma 3 e 120 della Costituzione.
Con ogni conseguenza quanto alla legittimità degli atti impugnati, della normativa medesima applicativi.
8.1 Relativamente a tali questioni, peraltro, la Sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 476 del 17 febbraio 2014, nella quale si osservava quanto segue : <<Si premette che la norma applicata con i provvedimenti impugnati è l’art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.
Di essa la struttura ricorrente dubita sia sotto il profilo della illegittimità costituzionale, sia ritenendo che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni resistenti siano affetti da illegittimità derivata.
La disposizione sopra citata stabilisce, per quel che concerne la riduzione dei costi in materia sanitaria, che “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1% per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. La misura di contenimento della spesa è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) terzo periodo del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
Questa disposizione normativa conterrebbe aspetti di contrarietà ad alcuni parametri costituzionali puntualmente evocati dalla difesa della struttura ricorrente.
In particolare, si sostiene che il precetto in argomento violerebbe il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Cost..
Invero, la norma contestata avrebbe posto su uno stesso identico piano tutte le prestazioni sanitarie erogate nei diversi ambiti dalla platea di strutture private sanitarie operanti sul territorio nazionale, in tal modo irragionevolmente parificando prestazioni salvavita con prestazioni che tali non sono ancorché ricomprese nei Lea, per altro verso, ed in maniera parimenti censurabile, ha sottoposto alla medesima misura di contrazione indistintamente tutti i contratti possibili, prescindendo tanto dal loro importo quanto dalla specificità della struttura che le eroga.
Il Collegio ritiene questa prospettazione non fondata e frutto di visione parziale del sistema.
Non si tratta, infatti, di avere di mira l’obiettivo di scongiurare la crisi economico gestionale delle strutture private dotate di un budget inferiore, le quali non potrebbero distribuire la percentuale di decurtazione budgetaria su branche con meno richiesta di prestazioni sanitarie.
Si deve invero porre in risalto che la scelta di campo compiuta dal legislatore con l’introduzione della normativa in materia di revisione della spesa pubblica è frutto di cd. discrezionalità legislativa.
Quest’ultima può essere sindacata, in primo luogo, sotto il profilo generale della irragionevolezza solo se per mezzo di essa si viola il parametro del buon senso al quale le decisioni di matrice politica -e tra queste, in primis, la legge- debbono sempre ispirarsi per rispondere al comune sentire di una collettività organizzata.
In questo ambito, occorre ricordare che è presente, ormai da alcuni anni, la preoccupazione da parte del legislatore di individuare strumenti di controllo della spesa pubblica volti ad arginarne la crescita in misura esponenziale e illimitata, la quale viene additata a più riprese come l’anello debole del processo di indebitamento dello Stato italiano, nonché quale causa del suo mancato adempimento di impegni assunti in sede di Unione Europea.
In termini generalissimi, va prendendo forma e sostanza la crescente consapevolezza che anche i diritti ritenuti una volta intangibili in senso assoluto, in quanto appartenenti al nucleo fondante di un paese civile e moderno, possono subire qualche restrizione in nome di un risanamento finanziario delle casse dello Stato non più rinviabile, specie in presenza di risorse statali sempre più limitate e di sfavorevoli congiunture economiche.
Questo ordine di argomentazioni -presente fin da Corte Cost. 2 giugno 1994, n. 218, in tema di diritto alla salute quale “diritto condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti”- induce a considerare anche la salute alla stregua di diritto fondamentale dell’individuo suscettibile, però, di alcune limitazioni a motivo della ristrettezza delle risorse finanziarie pubbliche.
La dottrina più sensibile al tema ha cominciato addirittura a parlare, specie dopo l’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., di diritti finanziariamente condizionati proprio per sottolineare con forza il possibile affievolimento di un diritto come la salute al cospetto di risorse finanziarie ridotte.
Siffatto modo di accostarsi al problema è tanto più aderente alla realtà, quanto più si considera la natura giuridica del sistema sanitario nazionale .
Se, infatti, si muove dalla constatazione che nel nostro paese la salute è oggetto di servizio pubblico nel cui ambito il privato accreditato agisce quale titolare di un rapporto concessorio di servizio pubblico e opera in regime di integrazione con le strutture sanitarie pubbliche, si può affermare che è preponderante il carattere pubblicistico del sistema, seppure temperato dall’intervento del privato accreditato.
Deve, allora, trarsi anche la conclusione che le restrizioni introdotte con il meccanismo legislativo di revisione della spesa pubblica a carico dei privati che compartecipano alla garanzia della salute sono consentite e non irragionevoli .
Esse sono, in buona sostanza, giustificate dal recupero di una condizione di sostenibilità economica dei relativi costi che impedisce, oltretutto, di finanziare la spesa pubblica facendo ricorso all’indebitamento (vedi ancora art. 81 Cost.).
Per questa ragione, ritiene il Collegio che la ritenuta discriminazione introdotta con il cd. regime dei tagli lineari tra prestazioni salvavita e prestazioni non di pari importanza non coglie la cornice di riferimento generale entro la quale il tema va trattato.
Se si accetta l’idea che il privato svolge un ruolo gregario nella erogazione del servizio sanitario nazionale (la cui matrice irrinunciabile è di tipo pubblicistico), ne deriva che le situazioni da confrontare per desumerne la illegittimità costituzionale della normativa in esame appaiono differenti e, quindi, tali da giustificare diversità di trattamento normativo .
In definitiva, una cosa è il sistema sanitario pubblico, rispetto al quale il legislatore non ha ritenuto di introdurre tagli alla spesa, altro è il regime di prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato al quale con tutta evidenza, e a motivo del diverso peso specifico nel sistema sanitario nazionale, vengono apportate non irragionevolmente misure contenitive.
Sostiene, poi, la difesa della ricorrente che la disparità di trattamento introdotta nei riguardi del privato accreditato avrebbe determinato anche un vulnus al principio espresso dall’art. 41 Cost., norma che tutela l’iniziativa economica privata .
Il legislatore avrebbe trascurato di bilanciare il peculiare interesse ad una contrazione della spesa pubblica con il primario e prevalente bene della salute, seriamente compromesso dall’impossibilità per i cittadini bisognosi di assistenza sanitaria di rivolgersi, in tempi molto più celeri rispetto al settore pubblico, alle strutture sanitarie private accreditate, che a causa della riduzione dei budget non sono più in grado di fare fronte alla crescente domanda di prestazioni .
Anche questo sospetto di incostituzionalità della normativa applicata non può essere condiviso.
Giova, intanto, notare che l’iniziativa economica privata, pur ricevendo copertura costituzionale, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.
Ora, se si considera che l’iniziativa del privato accreditato è strettamente correlata alla limitatezza delle risorse disponibili, ne discende che è legittimo introdurre una riduzione percentuale graduale alle risorse destinate a finanziare le prestazioni sanitarie erogate dall’operatore privato .
Del resto, è proprio la clausola dell’utilità sociale (insita nel processo di più razionale distribuzione delle risorse pubbliche) a giustificare la ulteriore perimetrazione economica dell’iniziativa privata in ambito sanitario .
Dopo l’inserimento del principio dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost, come novellato dalla legge cost. 1 del 2012, è difficile non rintracciare nel valore della sostenibilità complessiva della spesa pubblica un elemento da porre a confronto e da controbilanciare ad altri interessi rilevanti in sede costituzionale, ivi compreso quello collettivo alla salute dei cittadini.
Si può perciò affermare che, tenuto conto del ciclo economico negativo che appare non ancora superato, l’interesse del privato accreditato di bene organizzare la propria impresa è recessivo rispetto al controllo della spesa pubblica ex art. 81 Cost ..
Anche la paventata violazione del principio di buon andamento della P.a. di cui all’art. 97 non sembra ravvisabile nelle norme cui la ASL resistente ha dato applicazione .
Derivazione del principio di buon andamento della P.a. è costituita dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (vedi art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.).
Il rispetto del principio di economicità nell’erogazione del servizio sanitario è strumento essenziale per l’attuazione del diritto alla salute, consentendo la razionale utilizzazione delle risorse disponibili e assecondando l’equilibrato bilanciamento tra i valori tutelati dall’art. 32 cost. con gli altri interessi costituzionalmente protetti in un quadro di equilibrio della finanza pubblica .
Neanche può avere fondamento il dubbio di contrarietà della normativa in discussione al sistema di riparto di competenze Stato - Regione in materia di salute .
Il dubbio di incostituzionalità va fugato perché l’art. 117 della Cost. repubblicana assegna allo Stato, in via esclusiva, la materia della perequazione delle risorse finanziarie [lettera e), ultima parte].
Ne deriva che il legislatore nazionale fa buon uso della propria discrezionalità legislativa se individua misure volte ad una revisione della spesa pubblica perché ciò attiene a una migliore distribuzione delle risorse in senso più equo per tutti i cittadini, senza alcuna interferenza nell’ambito riservato alla potestà legislativa regionale>> (T.a.r. Lecce, II, 17 febbraio 2014, n. 476).
8.2 Per tutte le suesposte considerazioni, che il Collegio condivide e richiama quali parti integranti di questa motivazione, può dunque concludersi per la manifesta infondatezza del sospetto di incostituzionalità della norma di cui si controverte.
9.- Esaminando, quindi, le ulteriori questioni poste con il ricorso e i motivi aggiunti, concernenti, , la dedotta violazione dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012, il Collegio osserva che:
1) la norma in parola esordiva con l’indicazione di una finalità specifica (<< Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto >>);
2) indicava una pluralità di ambiti applicativi [ puntualizzati con riferimento alla sospensione di una serie di disposizioni ‘limitative’ della spesa sanitaria, espressamente citate sub a), b) e c) ];
3) a fronte dei quali, tuttavia, prevedeva un predefinito limite di spesa [<< per il triennio 2013 - 2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all’azienda sanitaria locale di Taranto, l’applicazione: a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over […];b) delle disposizioni limitative dei posti letto […];c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate […] >>;
4) e non introduceva, soprattutto e per quel che in questa sede maggiormente interessa, alcun concreto e specifico criterio di ripartizione delle risorse all’interno dei predetti, diversi ambiti applicativi: essa, dunque, non poneva all’Amministrazione, quanto alla concreta distribuzione delle risorse medesime, alcun particolare paletto diverso da quello di ricercare, per l’uso dei 10 milioni di euro annui, la migliore destinazione possibile fra quelle espressamente contemplate sub a), b) e c). Secondo, dunque, una valutazione di carattere funzionale, ampiamente discrezionale, rispetto a cui l’unico limite, di scopo, appare appunto essere il perseguimento dell’obiettivo di << contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto >>.
Nessuna formale preclusione, dunque, all’ipotesi di incanalare tutte le risorse straordinariamente stanziate in favore del territorio della provincia di Taranto verso un’unica destinazione [ in concreto, quella ex art. 3-bis, comma 1, lett. a) ], e ciò anche ove si considerasse la nota regionale prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012, cui pure la difesa fa riferimento, la quale soltanto, occupandosi dei tetti di spesa provvisori, ribadiva la ovvia necessità che essi fossero stabiliti << sulla base di tutti gli elementi conoscitivi relativi alla composizione del tetto di spesa (leggi statali e regionali )>>, senza però in alcun modo incidere sulla loro interpretazione ( l’art. 3-bis in parola, d’altronde, avendo rango legislativo, non poteva risultare ‘condizionato’ dalle previsioni di una Circolare regionale ).
A conferma di ciò si osservi che, mutando prospettiva, e dunque considerando, in ipotesi, necessaria una suddivisione delle risorse fra tutte e tre le possibili, previste destinazioni, non sarebbe chiaro quale dovrebbe essere il limite, per così dire, minimo, da rispettare per ognuna di esse. O, in altri termini, in base a quali parametri, diversi da quello sostanziale fin qui enunciato, potrebbe e dovrebbe articolarsi il giudizio sulla correttezza delle scelte compiute dalla p.a..
L’opzione privilegiata dal legislatore nazionale, dunque, era quella di rimettersi, sul punto, alle valutazioni dell’amministrazione sanitaria territoriale, senza porre alla stessa alcun particolare vincolo, salvo quello funzionale già delineato, all’interno dei precisi confini tracciati dalle previsioni di cui alle citate lettere a), b) e c).
Ecco perché il giudizio che il Collegio è chiamato a compiere concerne proprio l’effettiva aderenza, congruità e ragionevolezza delle scelte compiute dalla ASL rispetto all’obiettivo dato.
9.1 Venendo al punto, dunque, e prendendo le mosse dai dati ricavabili dalle citate relazioni istruttorie del Direttore Generale della ASL di Taranto del 14 giugno 2013 e del 31 ottobre 2013, deve ritenersi che due fossero gli elementi in ragione dei quali la p.a. perveniva alla scelta, dalla ricorrente censurata, di destinare i 10 milioni annui alla definizione di un piano annuale e triennale di assunzioni a tempo determinato, e in specie:
a) le gravissime carenze di organico storicamente riscontrabili quanto alla ASL di Taranto, viepiù aggravate dai progressivi, introdotti tagli finanziari ( carenze le quali, soprattutto ‘emergenziali’ quanto al personale infermieristico e a quello medico nei Settori diagnostici cd. ‘di supporto’, avevano condotto alla chiusura o all’accorpamento di interi reparti ospedalieri, al ridimensionamento dell’assistenza domiciliare e della medicina distrettuale, alla riduzione del numero di posti letto, ecc.; cfr. relazioni citate );
b) la considerazione che il complesso delle patologie trattate dagli operatori privati accreditati non aveva mostrato, in effetti, alcun significativo segnale di aumentato fabbisogno assistenziale con riferimento alle problematiche, prevalentemente di natura oncologica, riconducibili alle << criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto >>: in tale ambito, dunque, del tutto prevalente continuava a essere il ricorso alle strutture ospedaliere pubbliche, sicché << il complesso delle patologie trattate non mostra [va] un segnale di aumentato fabbisogno che il privato non [fosse] in grado di erogare a fronte delle risorse contrattualizzate >> ( si rinvia alle citate relazioni D.G. ASL TA del 14 giugno e del 31 ottobre 2013 per i dettagliati riferimenti numerici e statistici posti a base -con specifico riguardo alle discipline dell’ortopedia, della ginecologia/ostetricia, della chirurgia generale, dell’urologia, della neurochirurgia e della cardiochirurgia- di siffatta valutazione ).
9.2 In ragione di tali presupposti, dunque, la ASL, anche << sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013 >>, definiva, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, << il piano annuale e triennale delle assunzioni, utilizzando l’importo di 10 milioni annui ex art. 3 bis legge 231/2012 per assunzioni a tempo determinato, che, sommato agli ulteriori euro 10.135.351,71 (50% della spesa del tempo determinato previsto nel 2009 ex art. 9, comma 28, legge 122/2010), ha garantito l’impiego di personale a tempo determinato per complessivi euro 20 milioni, evitando al sistema di collassare e con l’obiettivo di assicurare, nei limiti delle risorse assegnate, purtroppo notevolmente insufficienti, così come documentato nella relazione trasmessa in precedenza [quella del 14 giugno 2013 citata, ndr] , e nonostante chiusure, ridimensionamenti e accorpamenti di reparti, i livelli essenziali di assistenza >>.
Si tratta di una valutazione che, per quanto osservato sia con riguardo al profilo strettamente giuridico - procedimentale ( prima, sub 9.- ) sia con riguardo a quello contenutistico - funzionale ( prima, sub 9.1 ), il Collegio reputa ragionevole, idonea e coerente rispetto all’obiettivo di << contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto >>: essa era dunque legittimamente ricompresa entro i già delineati margini riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione.
10.- Una notazione, in ultimo, circa l’avvenuto acquisto, da parte della ricorrente - a far data dal 13 febbraio 2013 -, di una nuova apparecchiatura Tac ( che, secondo la difesa, avrebbe dovuto portare a un budget superiore rispetto a quello assegnato alla RD ), solo per rilevare come non sia concretamente dimostrato che la circostanza determinasse per la stessa un incremento di punteggio tale da giustificare, rapportato a quello delle altre strutture, una diversa e più favorevole ripartizione del fondo di branca.
11.- Il ricorso, come integrato dai proposti motivi aggiunti, deve pertanto essere in toto respinto.
12.- La complessità e il carattere di novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 644 del 2013 indicato in epigrafe, come integrato dai proposti motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 marzo 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2014
IL SEGRETARIO