Decreto presidenziale 23 settembre 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9169 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da V.F. Parking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
Roma Capitale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Impresa Carchella S.r.l., Mambrini Costruzioni S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” (doc. 1);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26734 del 20.6.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 18\9\2024
-della nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” (doc. 1);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26734 del 20.6.2024.
QUANTO AL RICORSO PER ulteriori motivi aggiunti,
- della nota prot. n. 31338 del 19.7.2024 (doc. 14) con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza dell’11.7.2024 con la quale la VF Parking S.r.l. ha contestato e chiesto il riesame del diniego di autorizzazione “all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” di cui alla nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 (doc. 1), per l’effetto confermando il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società ricorrente ha impugnato le note in epigrafe, relative a riorganizzazione aziendale nell’ambito di concessione in project financing ;
Considerato che la stessa ricorrente ha depositato, in data 28.11.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio, debitamente notificata – in data 26.11.2025 – alla resistente Amministrazione, nonché alle altre parti intimate (non costituite in giudizio), rappresentando che “ a seguito di successive interlocuzioni con la ricorrente, con determinazione dirigenziale del 12.3.2025 l’Amministrazione resistente ha superato i provvedimenti impugnati nel presente giudizio ”, avendo espressamente autorizzato le operazioni societarie di interesse;
Considerato che in esito a tale intendimento, regolarmente formalizzato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., al Collegio non rimane che darne atto, imponendosi una declaratoria in conformità;
Ritenuto, infine, che – nel silenzio di Roma Capitale sul punto e preso atto degli esiti stragiudiziali della lite – le spese di giudizio possano essere integralmente compensate fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara estinti per rinuncia.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AB, Presidente
CE MA, Primo Referendario, Estensore
NA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | IE AB |
IL SEGRETARIO