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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4683/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio Montecucco (C.F. ) ed C.F._2
LA ED (C.F. ), che lo rappresentano e la difendono, come C.F._3
da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 ed ivi residente in [...]/28, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Roberta Laura Quercioli (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._5 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025 e del 04/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto nel corso della Per_1 loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Il minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in via Napoli 13 /a. La sig.ra che attualmente si trova CP_1 nel possesso dell'immobile, si impegna ad intestare a sé stessa il contratto di locazione dell'immobile de quo nonché a provvedere alla voltura di tutte le utenze entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il minore si trova nel momento in cui la decisione deve essere presa. B) TEMPI DI PERMANENZA E FREQUENTAZIONE
Fase 1 - Fino al compimento del primo anno di età:
In questa prima fase la Sig.ra ha chiesto di introdurre con gradualità gli incontri CP_1
con il padre;
pertanto, il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana:
- Due incontri settimanali dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 18:30, compatibilmente coi propri impegni lavorativi e con le esigenze di vita del bimbo;
- Durante le festività gli incontri avverranno senza pernotto secondo il calendario ordinario.
Fase 2 - Dal compimento del primo anno di età:
1. Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- Durante il proprio giorno di riposo settimanale dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Considerata la variabilità dei turni lavorativi del padre, quest'ultimo dovrà comunicare alla madre con almeno 7 giorni di anticipo il proprio giorno di riposo della settimana successiva. La madre si impegna a garantire la disponibilità del minore per tale giornata;
2. Tale modifica delle frequentazioni sarà immediatamente esecutiva al compimento del dodicesimo mese di età del minore, senza necessità di ulteriore formalizzazione da parte del
Tribunale, in quanto già concordata dalle parti nel presente atto;
3. In aggiunta alla giornata di riposo, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- due volte alla settimana: dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 18:30 da concordare.
4. In caso di malattia del bambino o altre circostanze che impediscano la frequentazione nel giorno di riposo prestabilito, i genitori si impegnano a concordare un giorno di recupero nella stessa settimana o in quella immediatamente successiva.
Entrambi i genitori si impegnano a:
Comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche del calendario
Favorire e agevolare gli incontri del figlio con l'altro genitore
Mantenere tra loro una comunicazione efficace nell'interesse del minore. Fase 3 - Dal compimento del secondo anno di età al compimento del terzo anno:
Pernottamenti ordinari:
Oltre alle visite già previste ai punti precedenti, dal compimento dei due anni di età di
, un pernottamento settimanale presso il padre, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi del Sig. e con le esigenze di vita del bimbo;
detto pernottamento potrà, Parte_1
previo accordo delle parti, articolarsi nelle seguenti modalità: il bimbo starà con il padre nella giornata antecedente il di lui giorno di riposo nel pomeriggio dalle ore 16:30 fino alle ore 18.30 della sera del giorno di riposo oppure essere prelevato alle ore 9:00 del giorno di riposo e riconsegnato alla madre entro le ore 12:00 del giorno successivo.
2. Festività natalizie e Pasquali:
Durante la fase 1 e 2:
Natale:
Anni pari: 25/12, con il padre dalle 9 alle 20 - 26/12, con la madre;
Anni dispari: alternanza inversa.
Pasqua:
Anni pari: Pasqua con il padre dalle 9 alle 20 - Lunedì dell'Angelo con la madre;
Anni dispari: alternanza inversa.
Dalla fase 3:
Anni pari:
•Dal 24 dicembre ore 20:00 (o, in subordine, al termine del turno lavorativo del padre), al
26 dicembre ore 20:00 con il padre
•Dal 30 dicembre ore 20:00 al 1 gennaio ore 20:00 con la madre
Anni dispari: inversione dei periodi
3.Festività pasquali e Festa del Lavoro: Anni pari:
• Pasqua (dalla domenica ore 09:00 al lunedì ore 20:00) con il padre;
• 1 maggio: dalle 9 alle 20 con il padre;
Anni dispari: inversione dei periodi.
4. Vacanze Estive ed altre festività.
Durante il primo ed il secondo anno di vita, le vacanze si svolgeranno secondo il calendario ordinario di frequentazione.
Dal terzo anno di vita del bambino:
Si concordano 2 settimane di vacanza con il padre anche non consecutive più due altri periodi durante l'anno (vacanza di 3 gg e 2 notti) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimangono invariate la regolamentazione delle festività, i pernotti e le visite settimanali come già indicato in Fase 3.
5. Ponti e festività infrannualii:
• Alternati tra i genitori secondo il calendario annuale
• Il genitore che ha con sé il minore nel periodo precedente o successivo al ponte mantiene il minore per l'intero periodo
Fase 4: Dal 5° anno di età del bambino i genitori si impegnano fin d'ora a rivedere consensualmente il calendario di frequentazione e gli orari sulla base delle mutate esigenze di vita del bimbo (scolastiche ludico, sportive) ed in ragione della maggiore autonomia del minore.
Entrambi i Genitori si impegnano ad organizzare il proprio domicilio in maniera confacente ed in base alle esigenze di vita del bambino.
1. Flessibilità e comunicazioni: - I genitori si impegnano a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo eventuali impedimenti;
- Possibilità di accordi diversi purché concordati per iscritto (anche via messaggi);
In caso di malattia del minore, il calendario ordinario può essere temporaneamente sospeso.
C) MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
-Il padre verserà un assegno mensile di € 400,00 entro il giorno cinque di ogni mese;
-Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre signora Controparte_1
-L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (mese base marzo 2026).
2. SE STRAORDINARIE.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Genova, in particolare:
1. SE AN
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal
II. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
III. Spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
IV. Spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
V. Spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
VI. Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
VII. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
VIII. spese sanitarie urgenti.
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
I. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
II. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.).
2. SE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
II. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
III. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
IV. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
V. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria. b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
II. Tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
III. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
IV. Spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
V. Spese per corsi di recupero e lezioni private;
VI. Costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
VII. Costi per la frequenza del cd. pre-scuola
VIII. Costi per la frequenza del cd. doposcuola
IX. Costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
X. Costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Spese per il conseguimento della patente di guida B .
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); II. corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura);
III. spese per corsi di informatica;
IV. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori
V. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
VI. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire documentazione all'altro entro 30 giorni.
- L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
- Le detrazioni fiscali verranno godute al 50% da entrambi i genitori.
D) RESIDENZA E COMUNICAZIONI
1. I genitori si impegnano a:
- Comunicare con 30 giorni di preavviso eventuali cambi di residenza;
- Informarsi reciprocamente su questioni di salute, educazione e benessere del minore;
- Garantire la reperibilità telefonica durante i periodi di permanenza del minore;
- Non ostacolare i contatti telefonici del minore con l'altro genitore.
E) DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Favorire il sereno sviluppo del rapporto del figlio con l'altro genitore;
- Astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il rapporto del figlio con l'altro genitore;
- Collaborare nell'interesse del minore per tutte le decisioni che lo riguardano;
- Partecipare agli incontri con pediatra, medici specialisti ed eventuali terapeuti;
- Garantire la continuità delle abitudini e delle routine del minore.
F) TRASPORTO E ASSISTENZA SANITARIA
1. Il padre si impegna, fino al raggiungimento di 1 anno di età del bambino, Parte_1
a condurlo nella propria auto potendo contare sul supporto di soggetti (madre o nonni paterni) che possano coadiuvarlo nella gestione del piccolo mentre lui è impegnato alla giuda. Tale impegno decade con il compimento del primo anno di età di Per_1
2. Il padre, Sig. , è disponibile ad accompagnare con la propria autovettura il Parte_1 minore laddove debba sottoporsi a: Per_1
- Visite mediche;
- Analisi ed esami clinici;
- Ovvero vi siano altre necessità sanitarie del minore.
3. Entrambi i genitori si impegnano, ove possibile, ad essere presenti congiuntamente in occasione di:
- Visite mediche specialistiche;
- Controlli pediatrici;
- Vaccinazioni;
- Altri accertamenti sanitari significativi.
Il Sig. dovrà essere previamente informato (al fine di una sua possibile Parte_1 partecipazione) delle visite mediche e delle operazioni vaccinali e/ o di ogni trattamento sanitario cui il minore sarà sottoposto.
G) REGOLAMENTAZIONE SE PREGRESSE Il Sig. si impegna a versare, la somma complessiva di Euro 805,00 Parte_1
(ottocentocinque/00) mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra a Controparte_1 titolo di rimborso per:
- Metà del canone locativo mese di febbraio;
- Generi alimentari e igienico sanitari per il minore;
- Metà del saldo del conto corrente bancario cointestato estinto;
- Biglietti dei concerti acquistati a nome del compagno.
Detta somma sarà corrisposta dal Sig. nel momento in cui la Sig.ra avrà Parte_1 CP_1
fornito evidenza dell'intestazione del contratto di locazione (in ogni caso non prima della firma di detto accordo) relativo, all'ex casa familiare solo a sé stessa. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al capo G della presente scrittura gli esponenti si danno reciprocamente atto di ritenersi completamente soddisfatti nelle loro pretese “dare- avere” per tutti i rapporti pregressi nascenti dal rapporto di convivenza. Pertanto, nessuno avrà alcunché da pretendere.
Le parti concordano che le spese di registrazione del nuovo contratto di locazione, a carico della signora saranno integralmente rimborsate del signor , Controparte_1 Parte_1 in via transattiva e pro bono pacis, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa di registrazione sostenuta.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio Montecucco (C.F. ) ed C.F._2
LA ED (C.F. ), che lo rappresentano e la difendono, come C.F._3
da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 ed ivi residente in [...]/28, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Roberta Laura Quercioli (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._5 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025 e del 04/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto nel corso della Per_1 loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Il minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in via Napoli 13 /a. La sig.ra che attualmente si trova CP_1 nel possesso dell'immobile, si impegna ad intestare a sé stessa il contratto di locazione dell'immobile de quo nonché a provvedere alla voltura di tutte le utenze entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il minore si trova nel momento in cui la decisione deve essere presa. B) TEMPI DI PERMANENZA E FREQUENTAZIONE
Fase 1 - Fino al compimento del primo anno di età:
In questa prima fase la Sig.ra ha chiesto di introdurre con gradualità gli incontri CP_1
con il padre;
pertanto, il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana:
- Due incontri settimanali dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 18:30, compatibilmente coi propri impegni lavorativi e con le esigenze di vita del bimbo;
- Durante le festività gli incontri avverranno senza pernotto secondo il calendario ordinario.
Fase 2 - Dal compimento del primo anno di età:
1. Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- Durante il proprio giorno di riposo settimanale dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Considerata la variabilità dei turni lavorativi del padre, quest'ultimo dovrà comunicare alla madre con almeno 7 giorni di anticipo il proprio giorno di riposo della settimana successiva. La madre si impegna a garantire la disponibilità del minore per tale giornata;
2. Tale modifica delle frequentazioni sarà immediatamente esecutiva al compimento del dodicesimo mese di età del minore, senza necessità di ulteriore formalizzazione da parte del
Tribunale, in quanto già concordata dalle parti nel presente atto;
3. In aggiunta alla giornata di riposo, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- due volte alla settimana: dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 18:30 da concordare.
4. In caso di malattia del bambino o altre circostanze che impediscano la frequentazione nel giorno di riposo prestabilito, i genitori si impegnano a concordare un giorno di recupero nella stessa settimana o in quella immediatamente successiva.
Entrambi i genitori si impegnano a:
Comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche del calendario
Favorire e agevolare gli incontri del figlio con l'altro genitore
Mantenere tra loro una comunicazione efficace nell'interesse del minore. Fase 3 - Dal compimento del secondo anno di età al compimento del terzo anno:
Pernottamenti ordinari:
Oltre alle visite già previste ai punti precedenti, dal compimento dei due anni di età di
, un pernottamento settimanale presso il padre, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi del Sig. e con le esigenze di vita del bimbo;
detto pernottamento potrà, Parte_1
previo accordo delle parti, articolarsi nelle seguenti modalità: il bimbo starà con il padre nella giornata antecedente il di lui giorno di riposo nel pomeriggio dalle ore 16:30 fino alle ore 18.30 della sera del giorno di riposo oppure essere prelevato alle ore 9:00 del giorno di riposo e riconsegnato alla madre entro le ore 12:00 del giorno successivo.
2. Festività natalizie e Pasquali:
Durante la fase 1 e 2:
Natale:
Anni pari: 25/12, con il padre dalle 9 alle 20 - 26/12, con la madre;
Anni dispari: alternanza inversa.
Pasqua:
Anni pari: Pasqua con il padre dalle 9 alle 20 - Lunedì dell'Angelo con la madre;
Anni dispari: alternanza inversa.
Dalla fase 3:
Anni pari:
•Dal 24 dicembre ore 20:00 (o, in subordine, al termine del turno lavorativo del padre), al
26 dicembre ore 20:00 con il padre
•Dal 30 dicembre ore 20:00 al 1 gennaio ore 20:00 con la madre
Anni dispari: inversione dei periodi
3.Festività pasquali e Festa del Lavoro: Anni pari:
• Pasqua (dalla domenica ore 09:00 al lunedì ore 20:00) con il padre;
• 1 maggio: dalle 9 alle 20 con il padre;
Anni dispari: inversione dei periodi.
4. Vacanze Estive ed altre festività.
Durante il primo ed il secondo anno di vita, le vacanze si svolgeranno secondo il calendario ordinario di frequentazione.
Dal terzo anno di vita del bambino:
Si concordano 2 settimane di vacanza con il padre anche non consecutive più due altri periodi durante l'anno (vacanza di 3 gg e 2 notti) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimangono invariate la regolamentazione delle festività, i pernotti e le visite settimanali come già indicato in Fase 3.
5. Ponti e festività infrannualii:
• Alternati tra i genitori secondo il calendario annuale
• Il genitore che ha con sé il minore nel periodo precedente o successivo al ponte mantiene il minore per l'intero periodo
Fase 4: Dal 5° anno di età del bambino i genitori si impegnano fin d'ora a rivedere consensualmente il calendario di frequentazione e gli orari sulla base delle mutate esigenze di vita del bimbo (scolastiche ludico, sportive) ed in ragione della maggiore autonomia del minore.
Entrambi i Genitori si impegnano ad organizzare il proprio domicilio in maniera confacente ed in base alle esigenze di vita del bambino.
1. Flessibilità e comunicazioni: - I genitori si impegnano a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo eventuali impedimenti;
- Possibilità di accordi diversi purché concordati per iscritto (anche via messaggi);
In caso di malattia del minore, il calendario ordinario può essere temporaneamente sospeso.
C) MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
-Il padre verserà un assegno mensile di € 400,00 entro il giorno cinque di ogni mese;
-Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre signora Controparte_1
-L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (mese base marzo 2026).
2. SE STRAORDINARIE.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Genova, in particolare:
1. SE AN
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal
II. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
III. Spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
IV. Spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
V. Spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
VI. Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
VII. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
VIII. spese sanitarie urgenti.
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
I. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
II. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.).
2. SE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
II. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
III. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
IV. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
V. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria. b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
II. Tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
III. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
IV. Spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
V. Spese per corsi di recupero e lezioni private;
VI. Costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
VII. Costi per la frequenza del cd. pre-scuola
VIII. Costi per la frequenza del cd. doposcuola
IX. Costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
X. Costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
I. Spese per il conseguimento della patente di guida B .
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); II. corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura);
III. spese per corsi di informatica;
IV. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori
V. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
VI. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire documentazione all'altro entro 30 giorni.
- L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
- Le detrazioni fiscali verranno godute al 50% da entrambi i genitori.
D) RESIDENZA E COMUNICAZIONI
1. I genitori si impegnano a:
- Comunicare con 30 giorni di preavviso eventuali cambi di residenza;
- Informarsi reciprocamente su questioni di salute, educazione e benessere del minore;
- Garantire la reperibilità telefonica durante i periodi di permanenza del minore;
- Non ostacolare i contatti telefonici del minore con l'altro genitore.
E) DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Favorire il sereno sviluppo del rapporto del figlio con l'altro genitore;
- Astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il rapporto del figlio con l'altro genitore;
- Collaborare nell'interesse del minore per tutte le decisioni che lo riguardano;
- Partecipare agli incontri con pediatra, medici specialisti ed eventuali terapeuti;
- Garantire la continuità delle abitudini e delle routine del minore.
F) TRASPORTO E ASSISTENZA SANITARIA
1. Il padre si impegna, fino al raggiungimento di 1 anno di età del bambino, Parte_1
a condurlo nella propria auto potendo contare sul supporto di soggetti (madre o nonni paterni) che possano coadiuvarlo nella gestione del piccolo mentre lui è impegnato alla giuda. Tale impegno decade con il compimento del primo anno di età di Per_1
2. Il padre, Sig. , è disponibile ad accompagnare con la propria autovettura il Parte_1 minore laddove debba sottoporsi a: Per_1
- Visite mediche;
- Analisi ed esami clinici;
- Ovvero vi siano altre necessità sanitarie del minore.
3. Entrambi i genitori si impegnano, ove possibile, ad essere presenti congiuntamente in occasione di:
- Visite mediche specialistiche;
- Controlli pediatrici;
- Vaccinazioni;
- Altri accertamenti sanitari significativi.
Il Sig. dovrà essere previamente informato (al fine di una sua possibile Parte_1 partecipazione) delle visite mediche e delle operazioni vaccinali e/ o di ogni trattamento sanitario cui il minore sarà sottoposto.
G) REGOLAMENTAZIONE SE PREGRESSE Il Sig. si impegna a versare, la somma complessiva di Euro 805,00 Parte_1
(ottocentocinque/00) mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra a Controparte_1 titolo di rimborso per:
- Metà del canone locativo mese di febbraio;
- Generi alimentari e igienico sanitari per il minore;
- Metà del saldo del conto corrente bancario cointestato estinto;
- Biglietti dei concerti acquistati a nome del compagno.
Detta somma sarà corrisposta dal Sig. nel momento in cui la Sig.ra avrà Parte_1 CP_1
fornito evidenza dell'intestazione del contratto di locazione (in ogni caso non prima della firma di detto accordo) relativo, all'ex casa familiare solo a sé stessa. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al capo G della presente scrittura gli esponenti si danno reciprocamente atto di ritenersi completamente soddisfatti nelle loro pretese “dare- avere” per tutti i rapporti pregressi nascenti dal rapporto di convivenza. Pertanto, nessuno avrà alcunché da pretendere.
Le parti concordano che le spese di registrazione del nuovo contratto di locazione, a carico della signora saranno integralmente rimborsate del signor , Controparte_1 Parte_1 in via transattiva e pro bono pacis, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa di registrazione sostenuta.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca