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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.ssa RI EC all'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 167 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata il [...] in [...], residente in Parte_1
Cinigiano (GR) via Montecucco 9 (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'Avv. TORRINI ANTONELLA sito in Grosseto via Ombrone 7, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(CF , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv.
AR Maio per procura generale alle liti del 22\3\24 Rep. 37875\7313 a rogito del Notaio
Dr. di Roma, elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la Persona_1
sede provinciale dell' . CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge e pertanto la legittima percezione del reddito di cittadinanza da parte della
1 ricorrente, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della richiesta di restituzione di €.
9450,00 avanzata dall' nei confronti della sig.ra e quindi che nulla è dovuto CP_2 Pt_1 dalla stessa;
con vittoria di spese e compenso professionale”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario siccome infondato stante la mancanza del requisito della residenza: Con vittoria di spese, competenze professionali”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, adiva il Tribunale di Parte_1
Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché volesse accertare e dichiarare la sussistenza del requisito di residenza e pertanto la legittima percezione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente, dichiarare conseguentemente l'illegittimità e/o l'infondatezza della richiesta di restituzione di €. 9450,00 avanzata dall nei confronti CP_2
della sig.ra . Pt_1
A tal fine rappresentava di aver ricevuto con raccomandata datata 31.07.2023, ricevuta il
29.08.2023, l'avviso di pagamento n. 313230802075590342, con il quale l' chiedeva CP_2
la restituzione dell'importo di € 9.450,00, erogato per il periodo dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2020, a titolo di reddito di cittadinanza n. 231163, non dovuto per mancanza del requisito di residenza decennale di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) n. 2 L. 26/2019.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso stante la mancanza del CP_2
requisito della residenza.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'udienza odierna – tenutasi in forma di trattazione scritta- la causa è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede: “Beneficiari. Il
Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza
e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del
2 diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(..)”.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere pertanto in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e reddituali previsti dalla norma.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuto, non è in CP_1 discussione il requisito anagrafico né la sussistenza del requisito patrimoniale in quanto la richiesta di restituzione dell'importo di € 9.450,00, erogato per il periodo aprile 2019 - settembre 2020, a titolo di reddito di cittadinanza n. 231163, era stata determinata dalla ritenuta per mancanza del requisito di residenza decennale di cui all'art. 2 comma 1 lett. A)
n. 2 L. 26/2019.
A fronte del suddetto dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
Nella Circolare summenzionata si legge infatti:” ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”
“I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuitività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito
3 all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”.
Secondo la giurisprudenza di merito condivisa da questo Giudice (Tribunale Torino n. 906 del 14/7/2022, Tribunale Roma ordinanza del 4/10/2022, Sent. RG. N. 2818/2022 del
19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Trib. Napoli Nord n. 2388/2025) la registrazione nei registri anagrafici costituisce una “mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ […] che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' , documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi CP_2 permessi di soggiorno, ecc..”. Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora CP_2
vecchi permessi di soggiorno, etc.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che, al momento della presentazione della domanda
(marzo 2019), la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito della residenza decennale in Italia. Infatti, come espressamente allegato dalla ricorrente, il certificato di residenza anagrafica decorre dal 18.06.2010 (doc. 2), ma la ricorrente ha, invero, allegato prove convincenti che viveva stabilmente in Italia già dal 2008. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti che la ha vissuto stabilmente in Italia fin dal 2008, precisamente in Pt_1
Provincia di Grosseto, comune di Cinigiano località Poggi del Sasso. Ed invero, il
25.02.2008 aveva provveduto a tradurre in italiano il certificato di nascita del figlio, per poterlo iscrivere a scuola in Italia (cfr doc. 3); come risulta altresì dal certificato rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Paganico in atti (doc. 4), il figlio ha frequentato regolarmente la scuola primaria e media di Cinigiano dall'anno scolastico
2009/2010 fino all'anno 2014/15. Inoltre, dalla lista dei domicili fiscali della sig.ra Pt_1 risulta che la stessa ha ottenuto in data 28.04.2009 l'attribuzione del codice fiscale (doc. 5).
Risulta provato dalla certificazione anagrafica che anche nel biennio anteriore alla domanda la ricorrente aveva la residenza anagrafica continua e senza interruzioni sempre allo stesso indirizzo di Poggi del Sasso.
Ritiene, dunque, il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale della
4 odierna ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa, e nel biennio antecedente alla domanda.
Se quanto detto non fosse già sufficiente a ritenere comprovata la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla ricorrente per ottenere il reddito di cittadinanza, dirimente in tal senso è la sentenza n. 31/2025, con la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Anche alla luce della sentenza 31/2025, pertanto questo Giudice ritiene che la ricorrente fosse in possesso del requisito di residenza di almeno 5 anni;
infatti facendo riferimento, nella valutazione della residenza pregressa, a cinque anni precedenti la presentazione della domanda (13.03.2019), tale requisito risulta soddisfatto e provato documentalmente, posto che la ricorrente aveva la residenza anagrafica nel comune di Cinigiano dal 10.06.2010, con ogni consequenziale diritto alla prestazione (si vedano in proposito già alcune sentenze di merito: Tribunale di Napoli sentenza n. 2703 del 09.04.2025, Tribunale di Spoleto, sentenza del 19.06.2025).
Alla luce di quanto esposto deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di restituzione della somma di €. € 9.450,00 emesso dall' erogata alla ricorrente a CP_2 titolo di reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 - settembre 2020 e conseguentemente che nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, tenuto conto del valore della causa, del mancato svolgimento della fase istruttoria, oltre che della non difficoltà della fattispecie affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento emesso dall' di restituzione della somma di € 9.450,00 erogata alla ricorrente a titolo di reddito CP_2
di cittadinanza per il periodo aprile 2019 - settembre 2020 e conseguentemente nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ; CP_2
5 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_2
complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Grosseto, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RI EC
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