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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 802/2024 promossa da:
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC :
con domicilio eletto presso il Email_1 suo indirizzo pec e con domicilio fisico presso il suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
RICORRENTE
contro
:
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso, dagli
Avv. Renato Vestini e Francesca Romana Belli, elettivamente domiciliato in Rimini, presso la sede dell' , in Via Macanno n.25 CP_1
RESISTENTE
DANNO PENSIONISTICO
MOTIVAZIONE
Il ricorso proposto da finalizzato all'accertamento del Parte_1 danno pensionistico da lui subito per il fatto di avere ottenuto la liquidazione della sua pensione anticipata a partire solo dal 22\04\2023 e non dal 01\12\2022 - con conseguente richiesta dell' di restituzione della indennità NASPI CP_1 percepita da gennaio ad aprile 2023 - a causa dell'asserito errore nel calcolo delle settimane contributive contenuto nell'Ecocert emesso in data 11\11\2021 , è immeritevole di accoglimento .
Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che l'Ecocert rilasciato dall' in data 11\11\2021 avesse un contenuto solo provvisorio , essendo CP_1 specificato al punto 4) come “ …I contributi da prolungamento e/o maggiorazione sono attribuibili solo al momento della liquidazione di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ( ; il numero di tali CP_1 contributi può essere soggetto a variazione, qualora dovesse emergere l'esistenza di contribuzione non esaminata nel presente estratto…”.
Circostanza quella della carattere solo provvisorio dell'Ecocert che in un caso analogo è stata affermata anche dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 471/24 in data 13\09\2024 in cui si legge “
…L'estratto conto certificativo si configura, dunque, solo in presenza di determinati presupposti: - deve esistere una esplicita richiesta dell'interessato, diretta a conoscere proprio i dati previdenziali e pensionistici che lo riguardano;
-tale richiesta determina un vero e proprio obbligo degli enti previdenziali di rispondere, comunicando i dati richiesti;
-la comunicazione deve essere fatta per iscritto;
- la comunicazione cosi fatta ha valore certificativo delle risultanze che l'istituto ha appunto comunicato, senza possibilità di successive rettifiche disposte unilateralmente dall'Ente, ma suscettibile di correzioni in presenza di documentate richieste dell' interessato.
Solo allorché esista una specifica domanda dell'assicurato, volta ad ottenere proprio l'attestazione dei contributi maturati in suo favore, scatta l'obbligo dell'Istituto di rilasciare l'estratto conto che ha quel preciso significato e quella precisa efficacia. Non hanno questo valore e questa efficacia, in conclusione, gli estratti conto periodicamente (ora, ogni due anni) inviati dall' agli CP_1 assicurati per consentire loro eventualmente di verificare la propria posizione previdenziale;
non hanno questo valore e questa efficacia nemmeno le comunicazioni fatte "incidentalmente", fatte cioè nell'ambito di risposte date all'interessato in seguito a domande amministrative di prestazioni diverse né, tanto meno, quelle fatte oralmente magari agli sportelli dell;
non hanno CP_1 questo valore gli estratti semplici ricavati in modo autonomo dalle procedure.
Proprio in considerazione della particolare efficacia che assume l'estratto conto certificativo, l' ha elaborato un modulo per la richiesta di tale estratto CP_1
(oggi, in genere, inoltrato in via telematica) in cui si fa espresso riferimento all'art. 54 della legge 88/89 e che viene sempre utilizzato dai patronati, ai quali
è pertanto ben noto, cosi come è stato definito uno "specifico" modello di estratto conto certificativo, cosi appositamente titolato, comprendente un quadro riepilogativo dei vari contributi maturati e una lista analitica dei vari periodi lavorativi cui i contributi si riferiscono: niente a che vedere con il generico estratto conto informativo. Anche , tuttavia, reca espresso CP_2 avvertimento che il numero dei contributi può essere soggetto a variazione, qualora emergesse altra contribuzione non esaminata nell'estratto medesimo: perché, per esempio, risiedente in archivi "vecchi" non informatizzati o di altri
Enti poi confluiti in ( , ..Si può essere certi, in CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 sostanza, che i contributi esposti esistono effettivamente ma potrebbero esisterne altri non elencati perché ancora non evidenziati. In ogni caso, è solo un
ECO.CERT sbagliato che può innescare una responsabilità per danni a carico dell Tale risulta essere la posizione assunta dalla più recente ed avveduta CP_1 giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte. In proposito si può citare Cassazione civile sez. lav. - 17/09/2019, n. 23114. In tale pronuncia la
Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che: "Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l' risponde delle erronee comunicazioni CP_1 della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato. che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro. responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L.
n. 88 del 1989. art. 54. esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n.
23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del
15/11/2017). 12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione… ”
Nella fattispecie in esame non solo non è stata fornita la prova del comportamento erroneo da parte dell' – che rilasciato certificati Ecocert CP_1 corretti in base alle risultanze di evidenza degli archivi contributivi – ma in sede di istruttoria della domanda di pensione anticipata del 04\04\2023 è emerso l'errore in cui è incorso il ricorrente che in sede di rilascio dell'Ecocert dell'11\11\2021 ha comunicato un numero di contributi minore di quelli effettivamente maturati .
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 21\06\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona CP_1 del legale rappresentante:
1) Rigetta il ricorso.
2) Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 20\03\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'