Ordinanza collegiale 21 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 12457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12457 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8036 del 2024, proposto da
PE GN, OL GA, LO EG, PE CO, IM RI, UL NI, NN LA, IO LI, TO RO, GE OR, LU TR, OV AR, TA AN, LI AV, RA EN, AT EN, GO LO, LU PI, PE BO, GE RN, NC CC, RA VA, TO IC, MA RA, TA NI, AN AM, TO CA, IO AB, DR CA, LT MP, MI AN, CO AL, RI DE, GE EL, IO CA, FA NT, PE UP, NO PO, PE US, NO AS, RC EL, DA TR, IM NE, AT AR, RO PE CI, IO CC, OV IP, HE IR, SE HI, IN IO, NO TA, RCo OZ, CC US, ME RO, CC D'NG, GO De BA, RO De RO, DR De RO, FA De AS, FA De ER, NO De LI, VI DE BI, IO DE AS, VI DE IA, AT DE Re, PE DEuca, VI RI, IO Di AR, IO Di DI, TA Di DI, IO VI Di LO, GO Di RI, EB Di GI, AV Di ST, PE Di AR, VI Di RI, ER Di NI, OL OS Di IE, RE Di TO, MI ME Di VI, GI DI, ON AN, IO TO, IN IV, FL NI, LU NT, CA TE, CA SP, OV FA, RI NN, OV NO, OS SU, PE FA, FA FE, LI US, IO TA, RO GU, RO FI, VI LO, ME AN, ME NI, AR AN, OL TO, RO GI, FL AN, ME EC, RA EC, IO PI, AN RC, RCo UE, RCo AR, DR AR, IO NE, EB TO, VI AL La NA, DR LI, GO ON, FR IO, TO Lo IA, RO OM, SI AR, AT MA, IO CI, PE RA, ND RChetti, HE RColini, PE RI, IO OV RR, IO RT, NE CC, ND MA, RI IO, VA MA, AT IO NA, NC MA, IM EL, RA LE, CA ER, IO CI, TO IO, RCo EL NI, LO MI, RA MI, RE IN, DR AG, RA OD, TI NA, IE IA, IO RO, RCello RO, HE RA, OV AN, TO LA, RI RA, VI PA, BR ST, RO OT, OV HI, LI AL IM TO, IO DI, OS LI, ER TT, RA AG, RCo NI, FA NIco, ND NIzzolo, NO CC, AT GN, VA LO, FA OR, IM TT, PA NI, LI EN, RA TR, FA IA, RA RA, LO AI, OL PU, RA IC, PE NA, OV RI, NI RIlo, AN IO, IO RO, DR GI, EM RU, IO OL, IN OL, OV OL, NO SO, IO MI, AZ UC AN, NO SA, SQ NE, RA SC, OV SC, ND RP, IA SC, ON CH, IA SE, AB ER, LU RI, FA SI, IA SI, OS IU, IO BO, GE FA OR, VI AL, EN NE, VA ZZ, PE IL, AV TA, LI TA, GE BR TI, LU AS, FR OM, AG TO, RCo AV, TU UC, LI RT VA, ND VAno, VA EN, MA RE, AT RA, RCo NI, RO RI, GE ZA, PI EB, OL LL, GI CA e EN UC, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati OV Carnevali e Simone Dall'Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Roma, del 20 giugno 2022 n. 8157 (come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5960/2023, pubblicata in data 16.6.2023) notificata all’amministrazione resistente in data 14.7.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. RA Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decisum di cui in epigrafe.
L’amministrazione resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.
Attesa la mancata costituzione di quest’ultima, il Collegio adito, con ordinanza n. 6193 del 27.3.2025 (comunicata in data 27.3.2025 mediante la Segreteria), disponeva quanto segue “Vista l’ordinanza n. 202423239, depositata in data 21.12.2024, con la quale l’intestata Sezione disponeva quanto segue: Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’ottemperanza della sentenza di cui in oggetto nella parte in cui è prevista la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno “nella misura: - dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore; - dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente”; Rilevato altresì che parte ricorrente, nel contestare, in sede di ricorso, l’erroneità dei calcoli offerti in sede extra giudiziaria dall’amministrazione resistente, ha depositato in giudizio altresì una relazione estimativa; Tenuto conto che l’amministrazione resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio; Ritenuto necessario, quindi, chiedere a quest’ultima dei documentati chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo applicate in sede di proposta nonché eventuali osservazioni critiche in merito al contenuto della citata relazione estimativa di parte ricorrente (le quali saranno entrambe messe a disposizione di un CTU o Verificatore se necessario), da depositare entro il termine ultimo del 28 febbraio 2025. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa la successiva udienza in camera di consiglio alla data del 19 marzo 2025, ore di rito. Considerato che nella suddetta ordinanza veniva altresì ordinato alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della stessa senza tuttavia precisare che detto incombente avrebbe dovuto essere effettuato nei confronti della parte resistente non costituita mediante messaggio P.E.C. da inviare all'indirizzo istituzionale del Dipartimento: prot.dap@giustiziacert.it, come risultante da IPA - Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione o altro indirizzo PEC ufficiale;
Ritenuto di dover disporre, ad integrazione, che al suddetto incombente ( id est, “documentati chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo applicate in sede di proposta nonché eventuali osservazioni critiche in merito al contenuto della citata relazione estimativa di parte ricorrente”) l’amministrazione resistente provveda entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di Segreteria della presente ordinanza.; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone che la Segreteria provveda alla comunicazione della citata ordinanza n. 202423239, depositata in data 21.12.2024, unitamente alla presente ordinanza. Fissa la successiva udienza in camera di consiglio alla data del 4 giugno 2025, ore di rito”.
L’amministrazione resistente non provvedeva a quanto richiesto in via istruttoria.
Nella camera di consiglio del 4.6.2025, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto perché fondato.
A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 10.7.2024 e che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione resistente è avvenuta in data 14.7.2023.
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risulta, viceversa, che il Ministero resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.
Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al decisum di cui in epigrafe – eseguendo quanto previsto nella Relazione del Consulente del Lavoro Dott.ssa Chiara Marini depositata in atti come allegato n. 14 - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore (unitamente alla citata relazione).
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione generale del Bilancio e Contabilità del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora richiesta di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).
Sono altresì dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione, entro il termine di sessanta giorni di cui in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe come integrato dalla parte motiva della presente decisione;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore generale della Direzione generale del Bilancio e Contabilità del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
3) riserva l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC Savoia, Presidente
RA Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA Elefante | CC Savoia |
IL SEGRETARIO