Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Catania e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Catania, su denuncia della signora -OMISSIS-, ha applicato nei confronti del ricorrente, il provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 8 del D.L. n. 11/2009 convertito in L. n. 38/2009, come successivamente modificato dalla L. n. 168/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catania e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa PI AN SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso in epigrafe, il deducente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui, su denuncia della sua ex fidanzata, il Questore della Provincia di Catania ha applicato nei suoi confronti il provvedimento di ammonimento. Quest’ultimo, in particolare, è stato adottato, su richiesta della controinteressata, “ per atti persecutori dallo stesso posti in essere, in maniera reiterata, non accettando la decisione della predetta di porre fine alla loro relazione sentimentale, consistenti in condotte volte a molestare e controllare la p.o., con insistenti telefonate e messaggi whatsapp a qualsiasi ora del giorno e della notte, costringendola a bloccarlo, visite indesiderate presso l’abitazione, appostamenti presso i luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, consegna di missive; continui tentativi di contatto e di controllo anche tramite terze persone e, in particolare, coinvolgendo i genitori della p.o., allo scopo di convincerla a riprendere la relazione sentimentale, con invio di messaggi e richieste di incontro e di intercessione ”.
Avverso l’atto impugnato parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
i) mancata audizione dell’interessato;
i1) ferma la differenza tra l’audizione e la partecipazione al procedimento, la memoria di partecipazione al procedimento non sarebbe stata presa in seria considerazione dall’amministrazione;
ii) il provvedimento sarebbe errato anche nel merito, in quanto i presunti appostamenti si ridurrebbero a un incontro casuale nei pressi della palestra che la signora frequentava in quel periodo, essendo andato il ricorrente a trovare una zia che abita in zona adiacente alla palestra; con riferimento al presunto tentativo di incontrare la signora presso la facoltà di -OMISSIS-, si sarebbe trattato, invero, di un appuntamento di lavoro con il Professore indicato, che ciò avrebbe attestato; lo stesso sarebbe a dirsi per i messaggi e le telefonate che le parti si scambiavano reciprocamente e di lunga durata; quanto al coinvolgimento dei genitori della ex fidanzata, invero questi ultimi si sarebbero sempre dimostrati disponibili ad ascoltarlo, senza temere per la incolumità della figlia; dal 5 maggio 2024 il ricorrente non avrebbe più intrattenuto incontri con la controinteressata, anche perché egli vive stabilmente a -OMISSIS-, luogo in cui presta la sua attività lavorativa.
2. Si costituivano le amministrazioni intimate, contestando i motivi dedotti e sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
3. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
RI
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Va premesso che la misura dell’ammonimento questorile previsto dall’art. 8 del d.l. del 23.2.2009, n. 11, convertito in legge del 23.4.2009, n. 38, modificato dalla l. 24 novembre 2023, n. 168, ai primi due commi, dispone che: “ fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni ”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, più volte condiviso da questa Sezione (cfr. sent. n. 343 del 31 gennaio 2025, n. 427 del 6 febbraio 2024, n. 2342 del 26 luglio 2023) “ l’ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all'avviso orale di cui all'art. 3 D.lgs. 159/2011, che ha lo scopo di invitare colui che lo riceve ad evitare comportamenti la cui reiterazione potrebbe avere un rilievo penale laddove la persona che afferma di essere oggetto di quelle condotte che attualmente sono ricomprese nella espressione stalking, presenti una querela.
Il legislatore, a fronte dell'aumento di condotte di questo genere che la cronaca sociale ha dimostrato, ha ritenuto di cercare di arginare il fenomeno non solo istituendo una nuova fattispecie penale, ma creando uno strumento di tipo amministrativo per cercare di far cessare sul nascere queste condotte prima che sfocino da parte della vittima in richieste di tutela processuale.
… I procedimenti finalizzati all'adozione di un decreto di ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009 sono caratterizzati da urgenza in re ipsa, come si desume dal fatto che la norma in questione, al comma 1, stabilisce che la richiesta della parte offesa, di ammonire l'autore di comportamenti persecutori, deve essere trasmessa al Questore senza ritardo. In coerenza con l'urgenza del decidere, la norma disegna un'istruttoria alleggerita, caratterizzata dall'obbligo di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario, l'urgenza della materia risulta poi evidente dal fatto che il decreto di ammonimento per definizione interviene in un contesto caratterizzato dal fatto che la parte offesa versa in stato di grave ansia e paura.
Inoltre la giurisprudenza ha individuato alcuni limiti nel sindacato della discrezionalità del Questore poiché i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie; potere rispetto al quale il sindacato del G.A. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (TRGA 129/2018 ).
Ciò non toglie che come afferma la sentenza 317/2018 del TAR Veneto in osservanza del principio di imparzialità dell'azione amministrativa il soggetto da ammonire deve poter apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata ”.
3. Giova premettere che il provvedimento di ammonimento in questione risulta adottato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge dall’art. 8 l. n. 38 del 2009, da ultimo modificato dalla legge n. 168/2023.
Esso risulta adottato dopo avere: a) preso atto delle informazioni assunte dall’organo investigativo competente; b) esaminato il materiale probatorio acquisito, dal quale emerge la condotta persecutoria di-OMISSIS-; c) assunte le dovute informazioni testimoniali; d) visto il contenuto dei messaggi; e) viste le risultanze degli accertamenti, da cui si desume la concreta possibilità di un ripetersi di simili comportamenti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità fisica e psicologica della persona offesa.
La Questura ha, inoltre, deciso dopo aver “ VISTE le risultanze degli accertamenti, da cui si desume la concreta possibilità di un ripetersi di simili comportamenti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità fisica e psicologica della persona offesa ” e “ CONSIDERATO che la pervicacia del comportamento tenuto da -OMISSIS- ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia, di paura e di timore per la propria incolumità psicofisica, costringendola altresì a modificare le proprie abitudini di vita ”.
Quanto all’aspetto partecipativo, il provvedimento menziona l’avvio del procedimento, in riscontro al quale sono pervenute memorie difensive del ricorrente “ che non hanno fornito elementi tali da modificare la valutazione sulla vicenda in esame ”.
3.1. Ciò premesso, seppure il quadro indiziario trasfuso nel provvedimento possa apparire verosimilmente sintomatico di una condotta latamente vessatoria del ricorrente, tale ricostruzione appare, tuttavia, parziale, poiché non tiene conto dei plurimi elementi rappresentati dall’ammonito nelle proprie memorie difensive trasmesse in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.
In particolare, la denuncia della controinteressata richiama quale “ episodio grave ” quello del venerdì 4 ottobre “ quando [il ricorrente] è venuto a cercarmi all’Università ”, concludendo che “ non mi sento più al sicuro in nessun luogo ormai ”.
In merito a tale evento, il deducente, in ricorso, afferma che effettivamente in quella data si è recato presso la facoltà di-OMISSIS- dell’Università di Catania, ma lo avrebbe fatto perché aveva un appuntamento per questioni lavorative con il Prof. -OMISSIS-, come da dichiarazioni del professore che allegava alla memoria unitamente agli screenshot dei messaggi intercorsi tra i due.
Con riferimento, poi, ai riferiti appostamenti del ricorrente con altre macchine nei posti frequentati dalla controinteressata e nelle strade adiacenti alla sua palestra negli orari in cui era solita andare, nella memoria procedimentale il ricorrente replica che la zia abiti in una zona adiacente alla palestra frequentata dalla controinteressata e che lo stesso e la ex fidanzata avrebbero avuto un incontro casuale, ognuno nella propria autovettura, mentre percorrevano in senso opposto di marcia la via principale (-OMISSIS-), dopo che il -OMISSIS- era stato a visitare gli zii e i cugini (allegando punto di incontro tratto da google earth: allegato 4° al ricorso).
Orbene, indipendentemente dalla fondatezza di queste e delle altre argomentazioni di parte ricorrente di cui alla memoria procedimentale, che non compete a questo giudice accertare, le stesse, tuttavia, andavano adeguatamente valutate dall’Amministrazione, potendo astrattamente essere in grado di chiarire se le condotte ascritte al ricorrente si inserissero in un contesto di incomprensioni personali e/o comunicative ovvero se si trattasse di molestie che si limitassero a infastidire la persona (art. 660 c.p., che non consente l’adozione di ammonimento) piuttosto che di stalking (art. 612-bis c.p.), presupposto quest’ultimo per l’adozione dell’ammonimento in questione.
Malgrado la loro - si ribadisce, astratta - attitudine a influire sul contenuto della determinazione conclusiva, tali elementi sono stati tuttavia tout court obliterati nel provvedimento impugnato, che si basa unicamente sulle prospettazioni - unilaterali - della controinteressata e dei suoi genitori, con conseguente violazione sostanziale delle garanzie partecipative dell’ammonendo, che, seppur formalmente assicurate, risultano in concreto private di incidenza significativa, posto che di esse non si è tenuto conto, anche solo con un riscontro, che non sia meramente formale, nel provvedimento di ammonimento.
In tale contesto, deve rilevarsi che, al di là della mancata audizione del ricorrente (specificamente richiesta da questi allo scopo di chiarire la propria posizione), è mancata l’audizione di altre persone informate sui fatti, come ad esempio il Professore -OMISSIS- che aveva reso la dichiarazione “giustificativa” della presenza del ricorrente presso l’Università della controinteressata (attesa anche la rilevanza che tale episodio assume nella denuncia della stessa ai fini dell’ingenerato timore di non sentirsi più al sicuro ormai in nessun luogo).
Occorre, infatti, evidenziare che la disposizione di legge in rilievo prevede soltanto “se necessario” di acquisire le “informazioni degli organi investigativi”, ma pone l’obbligo di sentire “le persone informate dei fatti”, incombente istruttorio necessario (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2450/2025) ancor più, nel caso di specie, stante la mancata audizione del ricorrente (T.A.R. Catania, sez. I, n. 1095/2026).
In definitiva, emergono in atti profili di possibile approfondimento istruttorio consistenti ad esempio: i) nell’eventuale audizione del professore indicato; ii) nell’eventuale audizione dei familiari prossimi anche al ricorrente informati dei fatti (ad esempio la zia e i parenti indicati in memoria da questi).
E' stato di recente ribadito che «se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non debba fondarsi su prove certe e che l'Amministrazione non possa essere gravata dell'onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell'interessato, l'attenuazione dell'obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l'Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall'interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall'esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell'individuo, coperte da garanzia costituzionale» (Cons. St., sez. III, 1/09/2025, n. 7156).
I rilievi che precedono, si ribadisce, non depongono necessariamente per la fondatezza delle argomentazioni e dell’apporto istruttorio fornito dal ricorrente, ma impongono all’amministrazione di tenerne conto ai fini della rinnovazione del procedimento e di darne adeguato riscontro motivazionale nel provvedimento finale.
4. Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi i motivati provvedimenti dell’Amministrazione.
5. L’esito del giudizio (che fa salva l’ulteriore attività provvedimentale) giustifica la compensazione delle spese del giudizio, tranne che per il rimborso del c.u., ove versato, che va posto a carico delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate, tranne che per il rimborso del c.u., ove versato, che va posto a carico delle Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente, parte controinteressata e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC IA AV, Presidente
PI AN SI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| PI AN SI | NC IA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.