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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4640/2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615
c.p.c.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Stefania Del Parte_1
Vecchio, giusta procura in atti)
Parte appellante
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, questi ultimi in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., tutti contumaci
[...]
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 3/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'originaria parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo del 1°/4/2020 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820030210896779000, 06820110192147734000,
06820120221848980000, 06820130019699719000 e 06820130019699820000 per motivi di prescrizione e mancata notifica della cartelle stesse, pertanto, l'azione va qualificata in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. Sul punto, “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi
dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto
p. 1/3 dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la
notificazione del primo atto interruttivo (fattispecie relativa ad una opposizione al pagamento di una
cartella esattoriale per violazione del codice della strada)” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 18152/2024).
Per quanto innanzi, l'azione è stata correttamente proposta dinanzi al Giudice di Pace di
Airola, territorialmente competente ex art. 27 c.p.c.
2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, si rileva che in data 9/12/2015 l
[...]
ha notificato a l'intimazione di pagamento nr. Parte_1 CP_1
068201590711889756 sulla base di plurime cartelle di pagamento, tra cui quelle oggetto del presente giudizio, aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada. Alla data
(1°/4/2020) dell'estratto di ruolo impugnato in questa sede (peraltro, il giudizio dinanzi al giudice di prime cure è stato introdotto con ricorso depositato il 4/5/2020) ancora non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale relativo alla pretesa impositiva di cui alle suindicate cartelle con decorrenza dalla data di notifica della intimazione di pagamento nr.
068201590711889756. D'altronde, in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità il vizio dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non
è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia pretesa impositiva,
diretta o indiretta (ex multis, Cassazione, sez. trib, sent. nr. 31240/2019). Per quanto innanzi,
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione è
disattesa ed è inammissibile il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica delle cartelle di pagamento.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta da CP_1
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo a CP_1
secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 754/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al doppio CP_1
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.
2.462 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Stefania Del
Vecchio, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4640/2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615
c.p.c.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Stefania Del Parte_1
Vecchio, giusta procura in atti)
Parte appellante
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, questi ultimi in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., tutti contumaci
[...]
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 3/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'originaria parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo del 1°/4/2020 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820030210896779000, 06820110192147734000,
06820120221848980000, 06820130019699719000 e 06820130019699820000 per motivi di prescrizione e mancata notifica della cartelle stesse, pertanto, l'azione va qualificata in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. Sul punto, “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi
dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto
p. 1/3 dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la
notificazione del primo atto interruttivo (fattispecie relativa ad una opposizione al pagamento di una
cartella esattoriale per violazione del codice della strada)” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 18152/2024).
Per quanto innanzi, l'azione è stata correttamente proposta dinanzi al Giudice di Pace di
Airola, territorialmente competente ex art. 27 c.p.c.
2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, si rileva che in data 9/12/2015 l
[...]
ha notificato a l'intimazione di pagamento nr. Parte_1 CP_1
068201590711889756 sulla base di plurime cartelle di pagamento, tra cui quelle oggetto del presente giudizio, aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada. Alla data
(1°/4/2020) dell'estratto di ruolo impugnato in questa sede (peraltro, il giudizio dinanzi al giudice di prime cure è stato introdotto con ricorso depositato il 4/5/2020) ancora non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale relativo alla pretesa impositiva di cui alle suindicate cartelle con decorrenza dalla data di notifica della intimazione di pagamento nr.
068201590711889756. D'altronde, in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità il vizio dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non
è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia pretesa impositiva,
diretta o indiretta (ex multis, Cassazione, sez. trib, sent. nr. 31240/2019). Per quanto innanzi,
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione è
disattesa ed è inammissibile il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica delle cartelle di pagamento.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta da CP_1
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo a CP_1
secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 754/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al doppio CP_1
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.
2.462 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Stefania Del
Vecchio, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3