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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/09/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice rel. ed est.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4394/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONO GINETTA, con domicilio elettivo presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
1 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da nota di p.c. depositata l'11.6.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 14/03/2015, in Verona, (regolarmente CP_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale con addebito della stessa al resistente e chiedendo che i due figli delle parti e Persona_1
, nati a Verona rispettivamente il il 29.01.2015 e il Persona_2
29.06.2018, venissero affidati ad entrambi i genitori.
La ricorrente ha anche avanzato domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente al pari
2 di un contributo al mantenimento dei due figli minori delle parti,
quantificato nell'importo di euro 600,00 (300,00 per figlio).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, e veniva quindi dichiarata contumace.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024 il Giudice
Relatore procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente e, all'esito,
adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettava la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente e disponeva l'acquisizione dell'estratto contributivo relativo al resistente presso la sede di Verona. CP_2
Una volta acquisito il predetto documento veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Occorre prendere atto del fatto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente non ha riproposto la domanda di addebito al resistente della separazione, così rinunciando implicitamente ad essa, scelta
3 che evidentemente è stata dettata dal rigetto da parte del giudice relatore della istanza di prova per testi della ricorrente che era stata strettamente funzionale a quella domanda.
Meritano invece di essere accolte tutte le altre domande della ricorrente.
Infatti, quella di affidamento dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori è idonea ad assicurare ai medesimi il pieno diritto alla bigenitorialità
Va poi disposto che essi risiedano prevalentemente presso la madre, alla quale conseguentemente va assegnata la casa coniugale, atteso che ella,
grazie anche al lavoro part- time che svolge, può meglio occuparsi delle loro esigenze anche materiali.
Peraltro, sul punto occorre anche evidenziare che il resistente,
scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha dimostrato fattivamente di non avere interesse ad una pronuncia di diverso contenuto.
Quanto a modalità e frequenza dell'esercizio da parte del resistente del diritto-dovere di incontrare i figli vanno confermate quelle già stabilite con i provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore.
Il divario tra le condizioni economiche delle parti, pacificamente evincibile dall'entità dei redditi che esse ricavano dalle rispettive attività
lavorative (part time quella della ricorrente e a tempo pieno quella del resistente) e che è stato confermato dalle informazioni acquisite nel corso della fase istruttoria nonché la considerazione che la ricorrente deve far
4 fronte ad un canone di locazione, sia pure non elevato (euro 200,00 mensili),
e giustifica l'imposizione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo mensile, da lei stessa quantificato in sede di p.c., di euro 100,00 e un contributo per il mantenimento dei figli di euro 200,00 mensili ciascuno, oltre al contributo al
50 % delle spese straordinarie per loro.
Alla ricorrente, quale genitore collocatario, può anche riconoscersi l'assegno unico universale per i due figli in misura integrale.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite sussistono i presupposti per una loro compensazione parziale, stimabile nei due terzi del loro ammontare, stante il carattere neutro della pronuncia sullo status e la parziale soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito della separazione.
Ella può invece considerarsi vittoriosa con riguardo alle altre domande svolte e la somma dovuta dal resistente a titolo di spese viene liquidata come in dispositivo considerando i valori medi di liquidazione per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale e quello medio ridotto del 50 % per la fase di trattazione.
La relativa condanna va emessa in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G atteso che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio erariale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; CP_1
2) dà atto della implicita rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione al resistente;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4) affida i figli minori delle parti ad entrambi i genitori disponendo che gli stessi risiedano prevalentemente presso la madre;
5) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6) attribuisce al padre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sé i figli durante l'anno scolastico con la frequenza indicata dalla ricorrente nel ricorso e durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive. I genitori, tenendo conto dei propri impegni e delle esigenze delle figlie, si comunicheranno, entro il
30/05 di ciascun anno, i rispettivi periodi di vacanza con le minori;
durante le vacanze natalizie il padre si alternerà con la madre negli anni la settimana dal 23 di dicembre sino al 31 dicembre alle ore
6 16:00 a quella dal 31 dicembre dalle ore 16:00 sino al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per tre giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a decorrere dalla data della notifica del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, quale contributo al di lei mantenimento, e quella di euro 400,00 (200,00 per figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione
ISTAT, così aumentato, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo stabilito in sede di provvedimenti provvisori,
nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito in misura integrale dalla ricorrente;
9) condanna il resistente a corrispondere allo Stato un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,00, compensando tra le parti i restanti due terzi.
Così deciso in Verona il 16/09/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice rel. ed est.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4394/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONO GINETTA, con domicilio elettivo presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
1 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da nota di p.c. depositata l'11.6.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 14/03/2015, in Verona, (regolarmente CP_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale con addebito della stessa al resistente e chiedendo che i due figli delle parti e Persona_1
, nati a Verona rispettivamente il il 29.01.2015 e il Persona_2
29.06.2018, venissero affidati ad entrambi i genitori.
La ricorrente ha anche avanzato domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente al pari
2 di un contributo al mantenimento dei due figli minori delle parti,
quantificato nell'importo di euro 600,00 (300,00 per figlio).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, e veniva quindi dichiarata contumace.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024 il Giudice
Relatore procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente e, all'esito,
adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettava la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente e disponeva l'acquisizione dell'estratto contributivo relativo al resistente presso la sede di Verona. CP_2
Una volta acquisito il predetto documento veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Occorre prendere atto del fatto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente non ha riproposto la domanda di addebito al resistente della separazione, così rinunciando implicitamente ad essa, scelta
3 che evidentemente è stata dettata dal rigetto da parte del giudice relatore della istanza di prova per testi della ricorrente che era stata strettamente funzionale a quella domanda.
Meritano invece di essere accolte tutte le altre domande della ricorrente.
Infatti, quella di affidamento dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori è idonea ad assicurare ai medesimi il pieno diritto alla bigenitorialità
Va poi disposto che essi risiedano prevalentemente presso la madre, alla quale conseguentemente va assegnata la casa coniugale, atteso che ella,
grazie anche al lavoro part- time che svolge, può meglio occuparsi delle loro esigenze anche materiali.
Peraltro, sul punto occorre anche evidenziare che il resistente,
scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha dimostrato fattivamente di non avere interesse ad una pronuncia di diverso contenuto.
Quanto a modalità e frequenza dell'esercizio da parte del resistente del diritto-dovere di incontrare i figli vanno confermate quelle già stabilite con i provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore.
Il divario tra le condizioni economiche delle parti, pacificamente evincibile dall'entità dei redditi che esse ricavano dalle rispettive attività
lavorative (part time quella della ricorrente e a tempo pieno quella del resistente) e che è stato confermato dalle informazioni acquisite nel corso della fase istruttoria nonché la considerazione che la ricorrente deve far
4 fronte ad un canone di locazione, sia pure non elevato (euro 200,00 mensili),
e giustifica l'imposizione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo mensile, da lei stessa quantificato in sede di p.c., di euro 100,00 e un contributo per il mantenimento dei figli di euro 200,00 mensili ciascuno, oltre al contributo al
50 % delle spese straordinarie per loro.
Alla ricorrente, quale genitore collocatario, può anche riconoscersi l'assegno unico universale per i due figli in misura integrale.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite sussistono i presupposti per una loro compensazione parziale, stimabile nei due terzi del loro ammontare, stante il carattere neutro della pronuncia sullo status e la parziale soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito della separazione.
Ella può invece considerarsi vittoriosa con riguardo alle altre domande svolte e la somma dovuta dal resistente a titolo di spese viene liquidata come in dispositivo considerando i valori medi di liquidazione per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale e quello medio ridotto del 50 % per la fase di trattazione.
La relativa condanna va emessa in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G atteso che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio erariale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; CP_1
2) dà atto della implicita rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione al resistente;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4) affida i figli minori delle parti ad entrambi i genitori disponendo che gli stessi risiedano prevalentemente presso la madre;
5) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6) attribuisce al padre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sé i figli durante l'anno scolastico con la frequenza indicata dalla ricorrente nel ricorso e durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive. I genitori, tenendo conto dei propri impegni e delle esigenze delle figlie, si comunicheranno, entro il
30/05 di ciascun anno, i rispettivi periodi di vacanza con le minori;
durante le vacanze natalizie il padre si alternerà con la madre negli anni la settimana dal 23 di dicembre sino al 31 dicembre alle ore
6 16:00 a quella dal 31 dicembre dalle ore 16:00 sino al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per tre giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a decorrere dalla data della notifica del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, quale contributo al di lei mantenimento, e quella di euro 400,00 (200,00 per figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione
ISTAT, così aumentato, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo stabilito in sede di provvedimenti provvisori,
nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito in misura integrale dalla ricorrente;
9) condanna il resistente a corrispondere allo Stato un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,00, compensando tra le parti i restanti due terzi.
Così deciso in Verona il 16/09/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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