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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. GRAFFI MARZIA e Avv. DE TINA FLAVIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. RINALDI ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
PRELIMINARMENTE IN VIA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.
Si voglia provvedere in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, sulla base del periculum in mora e del fumus boni iuris prospettati in ricorso in relazione alla perdita del posto di lavoro e della retribuzione del ricorrente, nonché all'impossibilità di essere riammesso in servizio, all'immediata disapplicazione del concorso indetto dal Comune di per la copertura del posto di lavoro di impiegato Controparte_1
amministrativo di cat. C e all'immediata riammissione/reintegrazione in servizio del ricorrente presso il resistente e conseguente corresponsione della retribuzione non pagata, nelle more del giudizio di CP_1
merito.
NEL MERITO: Accertata l'arbitrarietà e la ritorsività della condotta tenuta dal resistente, CP_1
condannare il (P.IVA ) con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Molini n. 18, in persona del sindaco in carica pro-tempore
[...]
• a ricostituire il rapporto di lavoro del ricorrente, con riammissione dello stesso in servizio nel posto di istruttore amministrativo Categoria C - Posizione Economica C1 presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di
Controparte_1
• al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di illegittimo rifiuto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, anche a titolo di risarcimento del danno, pari ad euro 2.007,65 da giugno 2023 alla riammissione in servizio, o la diversa, anche maggiore quantificazione che sarà fatta dal Giudice adito in corso di causa, anche secondo equità e ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione e interessi dal maturato al saldo;
• a risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali subiti che allo stato si indicano in euro 99,00. - per ogni giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro alla riammissione in servizio a titolo di danno biologico temporaneo fatta salva diversa anche migliore quantificazione in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal maturato al saldo;
• Spese tutte di causa rifuse.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare:
Rigettarsi la domanda cautelare ex adverso formulata, per difetto di giurisdizione e, comunque, mancandone i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nel merito:
In principalità, respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, consentendo la presente memoria la ricerca ipertestuale dei documenti allegati.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023 il signor nel premettere: Parte_1
• di essere stato assunto il 19 luglio 2021 a seguito di domanda di mobilità volontaria, dal
Comune di a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Controparte_1
Istruttore amministrativo Cat. C Posizione C1 ed inserito presso l'Ufficio Anagrafe;
• di aver nel corso del rapporto valutato una prima volta l'opportunità di accettare la chiamata del conseguente al fatto che in precedenza si era Controparte_1
utilmente classificato nella graduatoria di merito nell'ambito di un concorso indetto dallo stesso Ente per l'assunzione di 4 Istruttori Amministrativi Contabili cat. C posizione economica C1;
• di aver rassegnato pertanto le dimissioni con riserva di mantenimento del posto durante il periodo di prova presso il Comune di per poi decidere, in ragione delle nuove CP_1
condizioni di lavoro rivelatesi peggiori rispetto a quelle esistenti nell'Ente di provenienza, di dimettersi dal Comune di chiedendo di rientrare in servizio presso l'originario CP_1
soggetto datoriale, che acconsentiva;
• di aver nell'aprile 2023, a fronte della chiamata in servizio sempre presso il Comune di a seguito di ulteriore concorso per l'assunzione di 8 Istruttori Amministrativo – CP_1
contabili Cat. C, nuovamente reso le dimissioni presso il Comune di sempre CP_1
esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 10 CCRL, ossia mantenendo il rapporto di lavoro presso il Comune di nel dubbio che il trasferimento presso il nuovo Ente potesse CP_1
rivelarsi negativo per determinarsi alla fine, a causa dello stress e preoccupazione generata dalla situazione in essere, a non sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro confidando di rientrare ancora presso l'originario soggetto datoriale al punto da revocare le proprie dimissioni con comunicazione dd. 09/05/2023
ha evocato in giudizio quest'ultimo censurando il comportamento dal medesimo assunto con il negare la riammissione in servizio del menzionato dipendente sostenendo che le rassegnate dimissioni risultavano efficaci dal momento della loro presentazione da ciò conseguendo l'irrevocabilità delle stesse senza necessità di accettazione alcuna da parte dell'Ente. Chiedeva pertanto il la Condanna del a ricostituire il rapporto di lavoro nonché Pt_1 Controparte_1 alla corresponsione delle retribuzioni non versate durante il periodo di illegittimo rifiuto al subentro del ricorrente anche a titolo di risarcimento danno cui andava ad aggiungersi anche un invocato pregiudizio di natura non patrimoniale da quantificarsi in corso di causa.
Appare opportuno innanzitutto evidenziare come nel pubblico impiego il lavoratore dimissionario possa ottenere la revoca delle dimissioni, contrariamente all'assunto del resistente Ente nonché la riammissione in servizio a condizioni che vi siano posti vacanti e a discrezione della amministrazione destinataria della richiesta di ammissione.
In tal senso contempla testualmente l'art. 132 DPR n° 3/1957: “L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni …. PUÒ ESSERE RIAMMESSO IN SERVIZIO, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avviene in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale”.
La stessa previsione è contenuta anche nell'art. 30 CCRL Comparto Unico personale non dirigente FVG del
2006, norma ancora in vigore non essendo stata abrogata dal CCRL 2019.
Si impongono a questo punto due importanti considerazioni.
1) Il Comune resistente, nell'arroccarsi sull'interpretazione rigida della fattispecie (ossia che il
CCNL consente la conservazione del posto solo al lavoratore in prova) ha inteso trincerarsi dietro l'assunto che le dimissioni sarebbero irrevocabili scordando che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le stesse comportano la rinuncia al posto di lavoro, bene protetto ai sensi degli artt. 4 e 36 Cost.
Necessita pertanto verificare che da parte del prestatore “sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto” (Cass. n° 30126/2018).
Nel caso di specie vi è già un primo elemento che attesta l'assenza di una determinazione a dimettersi da parte del , stante l'esplicitata riserva di conservazione del posto di lavoro Pt_1
durante l'espletamento del periodo di prova presso il Comune di CP_1
Appare peraltro legittimo chiedersi – a riprova della bontà della tesi di parte ricorrente – il motivo
CP_ per cui a dicembre 2022 il dott. abbia accettato la revoca delle dimissioni riammettendo in servizio il ricorrente per poi rifiutare nel successivo maggio 2023 la prestazione lavorativa del Pt_1
a fronte della rinnovata revoca delle dimissioni.
Un tanto avvalora la bontà della pronuncia della Suprema Corte (Cass, n° 14993/21) laddove sostiene che resta” … peraltro salva la possibilità per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso…”
2) In punto discrezionalità va rimarcato che dal sindacato giurisdizionale è escluso unitamente il merito amministrati8vo e non la scelta discrezionale nella sua interezza che deve, in ogni caso, rispettare i cd limiti interni di tale prerogativa, segnatamente: interesse pubblico, logicità, imparzialità, ragionevolezza, osservanza del principio di buon andamento della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost., salvo il rischio di sfociare nel mero arbitrio.
Orbene nel caso di specie, a riprova di un iniziale diverso atteggiamento dell'
[...]
nei confronti dell'odierno attore: CP_3
a) nella nota dell'11 maggio 2023 la responsabile del personale ha espressamente precisato che “RIMANE IMPREGIUDICATA, secondo la normativa e la contrattazione vigente, la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro A SEGUITO SUA RICHIESTA
DI RIASSUNZIONE”;
b) nella successiva nota del 17 maggio 2023 la stessa responsabile del personale viene a sostenere ad un certo punto:
“Per quanto riguarda la ricostituzione del rapporto di lavoro, siamo a comunicarle che attualmente vige presso l'Ente un divieto di assunzione o riammissione a qualsiasi titolo che DURERÀ ALMENO FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. Pertanto,
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI VALUTARE LA SUA ISTANZA DI RICOSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME CONTRATTUALI CP_4
RIPRISTINATE LE ORDINARIE CAPACITÀ ASSUNZIONALI”.
[...]
Inutile sostenere che tali comunicazioni provenienti da soggetto qualificato hanno contribuito a creare in capo al un legittimo affidamento circa una sua Pt_1
riammissione in servizio. Senonché c) L'approvazione del rendiconto è incontestabilmente avvenuta il 19 giugno 2023 ma già con determinazione dd. 06/06/2023 n° 635 il Comune convenuto aveva deciso di indire un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di categoria C motivando lo stesso bando la nuova assunzione PER
SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE ed ignorando così la rivendicazione formulata dall'odierno attore.
d) Non va infine sottaciuto come all'esito della svolta istruttoria orale i testi assunti hanno concordemente confermato con dovizia di particolari come l'Ufficio Servizi Demografici in particolare ma pure l'intera struttura del Comune di patisse Controparte_1
quantomeno all'epoca del rapporto di lavoro del ricorrente UNA DI Parte_2 [...]
DI ORGANICO rimarcando sia il teste che la teste Pt_3 Tes_1 Tes_2
“L'ESISTENZA DI UN ENORME CARICO DI LAVORO CHE NON RIUSCIAMO A
COMPLETARE REGOLARMENTE. Confermo che ciascuno dei tre dipendenti indicati ha operato OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE e per quel che riguarda il ricorrente preciso che ciò è avvenuto in occasione di censimenti o in un paio di occasioni per motivi elettorali”.
Accertato pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'illegittimità ed arbitrarietà del comportamento assunto dall'odierno convenuto – venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro attraverso la riammissione in servizio avendo trovato dal 1° gennaio 2024 altro impiego – il Comune di va per l'effetto condannato a corrispondere al signor , a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento per danno patrimoniale, tutte le mensilità maturate da giugno 2023 a dicembre 2023
e ragguagliate all'importo di € 2.007,65 lordi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Difettano per converso adeguati riscontri probatori al fine di vedere accolta l'ulteriore formulata domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, valutata la parziale natura interpretativa delle questioni trattate nonché la palese infondatezza della contestuale richiesta di riammissione in servizio avanzata in via cautelare, per porre a carico del convenuto comunque soccombente la metà delle spese di CP_5
lite, in tal misura liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'arbitrarietà del comportamento assunto dall'Ente pubblico datoriale per aver illegittimamente privato il dipendente signor del proprio posto di lavoro Parte_1
dal 1° giugno 2023 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del Sindaco in carica pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento per danno patrimoniale Parte_1
tutte le mensilità maturate da giugno 2023 sino al 31 dicembre 2023 e ragguagliate all'importo di € 2.007,65 lordi. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
4) Condanna, infine, l'Ente pubblico resistente a rifondere all'odierno attore la metà delle spese di lite, in tal misura già quantificate in € 6.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. GRAFFI MARZIA e Avv. DE TINA FLAVIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. RINALDI ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
PRELIMINARMENTE IN VIA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.
Si voglia provvedere in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, sulla base del periculum in mora e del fumus boni iuris prospettati in ricorso in relazione alla perdita del posto di lavoro e della retribuzione del ricorrente, nonché all'impossibilità di essere riammesso in servizio, all'immediata disapplicazione del concorso indetto dal Comune di per la copertura del posto di lavoro di impiegato Controparte_1
amministrativo di cat. C e all'immediata riammissione/reintegrazione in servizio del ricorrente presso il resistente e conseguente corresponsione della retribuzione non pagata, nelle more del giudizio di CP_1
merito.
NEL MERITO: Accertata l'arbitrarietà e la ritorsività della condotta tenuta dal resistente, CP_1
condannare il (P.IVA ) con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Molini n. 18, in persona del sindaco in carica pro-tempore
[...]
• a ricostituire il rapporto di lavoro del ricorrente, con riammissione dello stesso in servizio nel posto di istruttore amministrativo Categoria C - Posizione Economica C1 presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di
Controparte_1
• al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di illegittimo rifiuto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, anche a titolo di risarcimento del danno, pari ad euro 2.007,65 da giugno 2023 alla riammissione in servizio, o la diversa, anche maggiore quantificazione che sarà fatta dal Giudice adito in corso di causa, anche secondo equità e ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione e interessi dal maturato al saldo;
• a risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali subiti che allo stato si indicano in euro 99,00. - per ogni giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro alla riammissione in servizio a titolo di danno biologico temporaneo fatta salva diversa anche migliore quantificazione in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal maturato al saldo;
• Spese tutte di causa rifuse.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare:
Rigettarsi la domanda cautelare ex adverso formulata, per difetto di giurisdizione e, comunque, mancandone i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nel merito:
In principalità, respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, consentendo la presente memoria la ricerca ipertestuale dei documenti allegati.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023 il signor nel premettere: Parte_1
• di essere stato assunto il 19 luglio 2021 a seguito di domanda di mobilità volontaria, dal
Comune di a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Controparte_1
Istruttore amministrativo Cat. C Posizione C1 ed inserito presso l'Ufficio Anagrafe;
• di aver nel corso del rapporto valutato una prima volta l'opportunità di accettare la chiamata del conseguente al fatto che in precedenza si era Controparte_1
utilmente classificato nella graduatoria di merito nell'ambito di un concorso indetto dallo stesso Ente per l'assunzione di 4 Istruttori Amministrativi Contabili cat. C posizione economica C1;
• di aver rassegnato pertanto le dimissioni con riserva di mantenimento del posto durante il periodo di prova presso il Comune di per poi decidere, in ragione delle nuove CP_1
condizioni di lavoro rivelatesi peggiori rispetto a quelle esistenti nell'Ente di provenienza, di dimettersi dal Comune di chiedendo di rientrare in servizio presso l'originario CP_1
soggetto datoriale, che acconsentiva;
• di aver nell'aprile 2023, a fronte della chiamata in servizio sempre presso il Comune di a seguito di ulteriore concorso per l'assunzione di 8 Istruttori Amministrativo – CP_1
contabili Cat. C, nuovamente reso le dimissioni presso il Comune di sempre CP_1
esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 10 CCRL, ossia mantenendo il rapporto di lavoro presso il Comune di nel dubbio che il trasferimento presso il nuovo Ente potesse CP_1
rivelarsi negativo per determinarsi alla fine, a causa dello stress e preoccupazione generata dalla situazione in essere, a non sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro confidando di rientrare ancora presso l'originario soggetto datoriale al punto da revocare le proprie dimissioni con comunicazione dd. 09/05/2023
ha evocato in giudizio quest'ultimo censurando il comportamento dal medesimo assunto con il negare la riammissione in servizio del menzionato dipendente sostenendo che le rassegnate dimissioni risultavano efficaci dal momento della loro presentazione da ciò conseguendo l'irrevocabilità delle stesse senza necessità di accettazione alcuna da parte dell'Ente. Chiedeva pertanto il la Condanna del a ricostituire il rapporto di lavoro nonché Pt_1 Controparte_1 alla corresponsione delle retribuzioni non versate durante il periodo di illegittimo rifiuto al subentro del ricorrente anche a titolo di risarcimento danno cui andava ad aggiungersi anche un invocato pregiudizio di natura non patrimoniale da quantificarsi in corso di causa.
Appare opportuno innanzitutto evidenziare come nel pubblico impiego il lavoratore dimissionario possa ottenere la revoca delle dimissioni, contrariamente all'assunto del resistente Ente nonché la riammissione in servizio a condizioni che vi siano posti vacanti e a discrezione della amministrazione destinataria della richiesta di ammissione.
In tal senso contempla testualmente l'art. 132 DPR n° 3/1957: “L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni …. PUÒ ESSERE RIAMMESSO IN SERVIZIO, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avviene in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale”.
La stessa previsione è contenuta anche nell'art. 30 CCRL Comparto Unico personale non dirigente FVG del
2006, norma ancora in vigore non essendo stata abrogata dal CCRL 2019.
Si impongono a questo punto due importanti considerazioni.
1) Il Comune resistente, nell'arroccarsi sull'interpretazione rigida della fattispecie (ossia che il
CCNL consente la conservazione del posto solo al lavoratore in prova) ha inteso trincerarsi dietro l'assunto che le dimissioni sarebbero irrevocabili scordando che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le stesse comportano la rinuncia al posto di lavoro, bene protetto ai sensi degli artt. 4 e 36 Cost.
Necessita pertanto verificare che da parte del prestatore “sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto” (Cass. n° 30126/2018).
Nel caso di specie vi è già un primo elemento che attesta l'assenza di una determinazione a dimettersi da parte del , stante l'esplicitata riserva di conservazione del posto di lavoro Pt_1
durante l'espletamento del periodo di prova presso il Comune di CP_1
Appare peraltro legittimo chiedersi – a riprova della bontà della tesi di parte ricorrente – il motivo
CP_ per cui a dicembre 2022 il dott. abbia accettato la revoca delle dimissioni riammettendo in servizio il ricorrente per poi rifiutare nel successivo maggio 2023 la prestazione lavorativa del Pt_1
a fronte della rinnovata revoca delle dimissioni.
Un tanto avvalora la bontà della pronuncia della Suprema Corte (Cass, n° 14993/21) laddove sostiene che resta” … peraltro salva la possibilità per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso…”
2) In punto discrezionalità va rimarcato che dal sindacato giurisdizionale è escluso unitamente il merito amministrati8vo e non la scelta discrezionale nella sua interezza che deve, in ogni caso, rispettare i cd limiti interni di tale prerogativa, segnatamente: interesse pubblico, logicità, imparzialità, ragionevolezza, osservanza del principio di buon andamento della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost., salvo il rischio di sfociare nel mero arbitrio.
Orbene nel caso di specie, a riprova di un iniziale diverso atteggiamento dell'
[...]
nei confronti dell'odierno attore: CP_3
a) nella nota dell'11 maggio 2023 la responsabile del personale ha espressamente precisato che “RIMANE IMPREGIUDICATA, secondo la normativa e la contrattazione vigente, la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro A SEGUITO SUA RICHIESTA
DI RIASSUNZIONE”;
b) nella successiva nota del 17 maggio 2023 la stessa responsabile del personale viene a sostenere ad un certo punto:
“Per quanto riguarda la ricostituzione del rapporto di lavoro, siamo a comunicarle che attualmente vige presso l'Ente un divieto di assunzione o riammissione a qualsiasi titolo che DURERÀ ALMENO FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. Pertanto,
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI VALUTARE LA SUA ISTANZA DI RICOSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME CONTRATTUALI CP_4
RIPRISTINATE LE ORDINARIE CAPACITÀ ASSUNZIONALI”.
[...]
Inutile sostenere che tali comunicazioni provenienti da soggetto qualificato hanno contribuito a creare in capo al un legittimo affidamento circa una sua Pt_1
riammissione in servizio. Senonché c) L'approvazione del rendiconto è incontestabilmente avvenuta il 19 giugno 2023 ma già con determinazione dd. 06/06/2023 n° 635 il Comune convenuto aveva deciso di indire un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di categoria C motivando lo stesso bando la nuova assunzione PER
SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE ed ignorando così la rivendicazione formulata dall'odierno attore.
d) Non va infine sottaciuto come all'esito della svolta istruttoria orale i testi assunti hanno concordemente confermato con dovizia di particolari come l'Ufficio Servizi Demografici in particolare ma pure l'intera struttura del Comune di patisse Controparte_1
quantomeno all'epoca del rapporto di lavoro del ricorrente UNA DI Parte_2 [...]
DI ORGANICO rimarcando sia il teste che la teste Pt_3 Tes_1 Tes_2
“L'ESISTENZA DI UN ENORME CARICO DI LAVORO CHE NON RIUSCIAMO A
COMPLETARE REGOLARMENTE. Confermo che ciascuno dei tre dipendenti indicati ha operato OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE e per quel che riguarda il ricorrente preciso che ciò è avvenuto in occasione di censimenti o in un paio di occasioni per motivi elettorali”.
Accertato pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'illegittimità ed arbitrarietà del comportamento assunto dall'odierno convenuto – venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro attraverso la riammissione in servizio avendo trovato dal 1° gennaio 2024 altro impiego – il Comune di va per l'effetto condannato a corrispondere al signor , a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento per danno patrimoniale, tutte le mensilità maturate da giugno 2023 a dicembre 2023
e ragguagliate all'importo di € 2.007,65 lordi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Difettano per converso adeguati riscontri probatori al fine di vedere accolta l'ulteriore formulata domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, valutata la parziale natura interpretativa delle questioni trattate nonché la palese infondatezza della contestuale richiesta di riammissione in servizio avanzata in via cautelare, per porre a carico del convenuto comunque soccombente la metà delle spese di CP_5
lite, in tal misura liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'arbitrarietà del comportamento assunto dall'Ente pubblico datoriale per aver illegittimamente privato il dipendente signor del proprio posto di lavoro Parte_1
dal 1° giugno 2023 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del Sindaco in carica pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento per danno patrimoniale Parte_1
tutte le mensilità maturate da giugno 2023 sino al 31 dicembre 2023 e ragguagliate all'importo di € 2.007,65 lordi. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
4) Condanna, infine, l'Ente pubblico resistente a rifondere all'odierno attore la metà delle spese di lite, in tal misura già quantificate in € 6.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci