TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3525/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Jessica Tassone per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio e Angela M. Laganà che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante l'esistenza di un'invalidità pari al 54 %.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 16/11/2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva accertato che il ricorrente risultasse invalido civile nella misura del 54%.
Avendo l'istante prodotto documentazione sanitaria attestante l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che lo stesso risulta invalido al 74 % dalla data del 9/07/2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione. Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “ESITI INTERVENTO DI STAPEDECTOMIA BILATERALE CON
GRAVE IPOACUSIA BILATERALE, VERTIGINI ACUFENI,PORTA
APPARECCHIO ACUSTICO BILATERALE.CODICE 4004/5 VALUTAZIONE
TABELLARE 60%, (SESSANTA). 2) CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. CODICE 6441/2 VALUTAZIONE
TABELLARE30% (TRENTA) 3) POLIARTRALGIE IN POLIARTROSI
CODICE 7009 XANAL. VALUTAZIONE TABELLARE 25%(VENTICINQUE”.
Il ctu ha rilevato, inoltre, che “risulta predominante la condizione di grave sofferenza dell'apparato uditivo con otosclerosi trattata chirurgicamente
e residuata grave ipoacusia bilaterale con vertigini ed acufeni;
la sofferenza cardiocircolatoria con una condizione di cardiopatia ipertensiva che necessita da diversi anni di trattamento farmacologico, il progressivo interessamento osteoarticolare su base artrosico degenerativo con ripetuti episodi di rachialgie
e poliartralgie”.
Sussistono i presupposti, quindi, per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti soltanto per l'assegno di invalidità civile dal
9/07/2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Vanno, invece, poste a definitivo carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1
fruire dell'assegno di invalidità civile dal 9/07/2024;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 8/02/2025 Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos