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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4357/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4357/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: usucapione e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi dell'originaria attrice, , deceduta Parte_4 Parte_5
in corso di causa, tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Carmen
Ciervo ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
con sede in Cercola (NA, alla Via A. De Curtis n. 11 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio sulla base Parte_5
delle argomentazioni in atti, ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare che la menzionata attrice è divenuta proprietaria per usucapione, ex art. 1158 c.c., delle tre unità
immobiliari meglio indicate in atti.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, nonostante la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: né è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza de 21 novembre 2019.
Una volta espletata davanti allo scrivente magistrato la prova testimoniale ammessa da questo Tribunale in diversa composizione, in seguito al documentato decesso, in data
30.07.2024, di si sono costituiti in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., Parte_5
in data 04.10.2024, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi, appunto, dell'originaria attrice, Parte_4 Parte_5
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del
corpus, ma anche dell' animus (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus
possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già
2 indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass.
29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a
Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, siffatto onere probatorio permane a carico di parte attrice nonostante la contumacia della convenuta.
Ed invero, sotto un primo profilo, si evidenzia che la contumacia della convenuta non può
tradursi nella non contestazione dei fatti dedotti da parte attrice a sostegno della propria domanda, poiché, in applicazione del principio generale di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., “il giudice deve porre a fondamento della decisione” […] “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Sotto un altro profilo, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto asserito dagli attori, la contumacia del convenuto non può venire in rilievo neanche come “contegno delle parti nel corso del processo” ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infatti, secondo un consolidato oltre che condivisibile orientamento della Suprema Corte –
che afferma, a parere dello scrivente magistrato, un principio generale, in quanto tale,
applicabile anche all'ipotesi di cui, appunto, all'art. 116 c.p.c., oltre che in relazione all'art. 115 c.p.c. – “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere
alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del
silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (ex multis, Cass. Civ., Sentenza n.
10554 del 09.12.1994; Cass. Civ., Sentenza n. 10948 dell'11.07.2003; Cass. Civ., Sentenza
n. 15777 del 12.07.2006).
Tanto chiarito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione
3 ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ. n. 12002 del 2014; n. 11458 del 2018; Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08.05.2014).
Di conseguenza, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda attorea riveste la circostanza che l'originaria attrice e gli attuali attori non hanno fornito la prova dell'animus possidendi di Parte_5
Infatti, dall'istruttoria svolta non emerge la prova che quest'ultima abbia esercitato negli immobili di causa un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, come richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Dunque, in primo luogo i documenti versati in atti dalle parti attrici, ossia le ricevute di pagamento della TARI e quelle del gas all'ENI S.p.A., attestano una condotta di per sé
neutra sotto il profilo dell'animus, poiché essa può corrispondere, in astratto, anche alla condotta riconducibile ad una detenzione compatibile con diritti altrui.
D'altronde, i due testi escussi su indicazione attorea, pur avendo confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1) della memoria attorea ex art. 183
VI co, c.p.c., che ha posseduto per più di vent'anni, “uti dominus”, Parte_5
pacificamente e pubblicamente, in modo esclusivo, senza interruzioni e senza opposizioni,
autonomamente le tre unità immobiliari di causa, con esclusione di qualsiasi altra persona
(questo, in sostanza, è il tenore del suindicato capo), hanno in realtà riferito di circostanze che sono anch'esse neutre rispetto al profilo dell'animus possidendi.
Ebbene, il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché ho Testimone_1
4 frequentato la casa di dagli inizi anni '90”, nonché: “Durante gli anni Parte_5
sono stato anche testimone dei lavori di tinteggiatura”, per aggiungere: “Poi ci sono stati lavori per mettere un condizionatore, che all'epoca, metà anni '90, quando eravamo alle elementari, era una novità, essendo molto piccolo, non ne avevo mai visto uno. Si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che tutti i proprietari fanno” (si veda il verbale dell'udienza del 26.10.2021).
Sembra, quindi, che il teste, abbia desunto il comportamento “uti dominus” dell'allora parte attrice, oltre che dal fatto che essa abitava negli appartamenti oggetto del presente giudizio, dai lavori descritti dal medesimo testimone, che, come sarà subito dopo chiarito,
non denotano incontrovertibilmente l'animus possidendi.
Quanto all'altro teste escusso, egli ha dichiarato di conoscere i fatti di causa Tes_2
perché ha frequentato la casa di dal 1984/1985 e ancora vi si reca, sia Parte_5
pure con minore assiduità.
Inoltre, il suindicato testimone ha affermato: “Ricordo che quando io ho cominciato a frequentare la casa della Professoressa al quarto piano vicino all'ascensore c'erano due porte di ingresso una di fronte l'altra, essendo due appartamenti che non erano comunicanti e prendevo in giro perché per andare dalla zona notte a quella della cucina Pt_3
doveva attraversare in pigiama il pianerottolo. Negli anni hanno costruito un corridoio comunicante tuttora esistente”, riferendo anche che furono fatti dei “lavori per aggiustare i termosifoni che prima non funzionavano proprio e i balconi con gli spifferi”. Infine, il summenzionato teste ha dichiarato: “Ricordo anche quando misero un condizionatore nel tinello al quarto piano” (si veda sempre il verbale dell'udienza del 26.10.2021).
Ora, lavori di ordinaria manutenzione come la tinteggiatura dei locali di causa non denotano affatto l'animus possidendi, trattandosi di lavori che gravano su un eventuale locatore. Anche gli altri lavori riferiti dai testi, come la realizzazione del corridoio al quarto
5 piano di cui sopra, pur essendo qualificabili di straordinaria manutenzione, non provano l'elemento psicologico ora in esame, considerato che si tratta di lavori che possono essere effettuati anche da un detentore su autorizzazione del proprietario/possessore.
Inoltre, gli attori non hanno neanche prodotto una documentazione che dimostri che i sopra descritti lavori siano stati pagati dalla defunta Parte_5
In un simile quadro complessivo, come sopra anticipato, deve, quindi, ritenersi non provato l'animus possidendi.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata, come pure sopra anticipato.
In considerazione della contumacia della convenuta vittoriosa non è necessaria alcuna statuizione sulle spese di lite.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del suesposto principio della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda attorea;
–nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 22.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4357/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: usucapione e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi dell'originaria attrice, , deceduta Parte_4 Parte_5
in corso di causa, tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Carmen
Ciervo ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
con sede in Cercola (NA, alla Via A. De Curtis n. 11 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio sulla base Parte_5
delle argomentazioni in atti, ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare che la menzionata attrice è divenuta proprietaria per usucapione, ex art. 1158 c.c., delle tre unità
immobiliari meglio indicate in atti.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, nonostante la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: né è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza de 21 novembre 2019.
Una volta espletata davanti allo scrivente magistrato la prova testimoniale ammessa da questo Tribunale in diversa composizione, in seguito al documentato decesso, in data
30.07.2024, di si sono costituiti in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., Parte_5
in data 04.10.2024, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi, appunto, dell'originaria attrice, Parte_4 Parte_5
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del
corpus, ma anche dell' animus (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus
possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già
2 indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass.
29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a
Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, siffatto onere probatorio permane a carico di parte attrice nonostante la contumacia della convenuta.
Ed invero, sotto un primo profilo, si evidenzia che la contumacia della convenuta non può
tradursi nella non contestazione dei fatti dedotti da parte attrice a sostegno della propria domanda, poiché, in applicazione del principio generale di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., “il giudice deve porre a fondamento della decisione” […] “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Sotto un altro profilo, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto asserito dagli attori, la contumacia del convenuto non può venire in rilievo neanche come “contegno delle parti nel corso del processo” ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infatti, secondo un consolidato oltre che condivisibile orientamento della Suprema Corte –
che afferma, a parere dello scrivente magistrato, un principio generale, in quanto tale,
applicabile anche all'ipotesi di cui, appunto, all'art. 116 c.p.c., oltre che in relazione all'art. 115 c.p.c. – “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere
alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del
silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (ex multis, Cass. Civ., Sentenza n.
10554 del 09.12.1994; Cass. Civ., Sentenza n. 10948 dell'11.07.2003; Cass. Civ., Sentenza
n. 15777 del 12.07.2006).
Tanto chiarito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione
3 ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ. n. 12002 del 2014; n. 11458 del 2018; Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08.05.2014).
Di conseguenza, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda attorea riveste la circostanza che l'originaria attrice e gli attuali attori non hanno fornito la prova dell'animus possidendi di Parte_5
Infatti, dall'istruttoria svolta non emerge la prova che quest'ultima abbia esercitato negli immobili di causa un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, come richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Dunque, in primo luogo i documenti versati in atti dalle parti attrici, ossia le ricevute di pagamento della TARI e quelle del gas all'ENI S.p.A., attestano una condotta di per sé
neutra sotto il profilo dell'animus, poiché essa può corrispondere, in astratto, anche alla condotta riconducibile ad una detenzione compatibile con diritti altrui.
D'altronde, i due testi escussi su indicazione attorea, pur avendo confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1) della memoria attorea ex art. 183
VI co, c.p.c., che ha posseduto per più di vent'anni, “uti dominus”, Parte_5
pacificamente e pubblicamente, in modo esclusivo, senza interruzioni e senza opposizioni,
autonomamente le tre unità immobiliari di causa, con esclusione di qualsiasi altra persona
(questo, in sostanza, è il tenore del suindicato capo), hanno in realtà riferito di circostanze che sono anch'esse neutre rispetto al profilo dell'animus possidendi.
Ebbene, il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché ho Testimone_1
4 frequentato la casa di dagli inizi anni '90”, nonché: “Durante gli anni Parte_5
sono stato anche testimone dei lavori di tinteggiatura”, per aggiungere: “Poi ci sono stati lavori per mettere un condizionatore, che all'epoca, metà anni '90, quando eravamo alle elementari, era una novità, essendo molto piccolo, non ne avevo mai visto uno. Si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che tutti i proprietari fanno” (si veda il verbale dell'udienza del 26.10.2021).
Sembra, quindi, che il teste, abbia desunto il comportamento “uti dominus” dell'allora parte attrice, oltre che dal fatto che essa abitava negli appartamenti oggetto del presente giudizio, dai lavori descritti dal medesimo testimone, che, come sarà subito dopo chiarito,
non denotano incontrovertibilmente l'animus possidendi.
Quanto all'altro teste escusso, egli ha dichiarato di conoscere i fatti di causa Tes_2
perché ha frequentato la casa di dal 1984/1985 e ancora vi si reca, sia Parte_5
pure con minore assiduità.
Inoltre, il suindicato testimone ha affermato: “Ricordo che quando io ho cominciato a frequentare la casa della Professoressa al quarto piano vicino all'ascensore c'erano due porte di ingresso una di fronte l'altra, essendo due appartamenti che non erano comunicanti e prendevo in giro perché per andare dalla zona notte a quella della cucina Pt_3
doveva attraversare in pigiama il pianerottolo. Negli anni hanno costruito un corridoio comunicante tuttora esistente”, riferendo anche che furono fatti dei “lavori per aggiustare i termosifoni che prima non funzionavano proprio e i balconi con gli spifferi”. Infine, il summenzionato teste ha dichiarato: “Ricordo anche quando misero un condizionatore nel tinello al quarto piano” (si veda sempre il verbale dell'udienza del 26.10.2021).
Ora, lavori di ordinaria manutenzione come la tinteggiatura dei locali di causa non denotano affatto l'animus possidendi, trattandosi di lavori che gravano su un eventuale locatore. Anche gli altri lavori riferiti dai testi, come la realizzazione del corridoio al quarto
5 piano di cui sopra, pur essendo qualificabili di straordinaria manutenzione, non provano l'elemento psicologico ora in esame, considerato che si tratta di lavori che possono essere effettuati anche da un detentore su autorizzazione del proprietario/possessore.
Inoltre, gli attori non hanno neanche prodotto una documentazione che dimostri che i sopra descritti lavori siano stati pagati dalla defunta Parte_5
In un simile quadro complessivo, come sopra anticipato, deve, quindi, ritenersi non provato l'animus possidendi.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata, come pure sopra anticipato.
In considerazione della contumacia della convenuta vittoriosa non è necessaria alcuna statuizione sulle spese di lite.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del suesposto principio della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda attorea;
–nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 22.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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