Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. AlesSAdro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 17.2.2025 ed iscritta al n. 252 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Dugnano, Via Monte Oliveto n. 3
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Viale Lombardia n. 25
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Marco Carlo Barion del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Paderno Dugnano, Via Rotondi n.
54, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 5
2. La casa coniugale sita in viale Lombardia 25, Limbiate (MB), in affitto, viene assegnata alla IG.ra
[...]
affinchè vi risieda con i quattro figli, mentre il sig. dichiara di aver già trasferito la Parte_2 Parte_1
propria residenza in via Monte Oliveto n. 3, Paderno Dugnano (MI)
3. I figli , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_4
con collocamento paritario presso i loro rispettivi domicili, siti in viale Lombardia 25 Limbiate (MB) per la madre e via
Monte Oliveto n. 3, Paderno Dugnano (MI) per il padre, al fine di garantire loro il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale,
conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo il principio di diritto stabilito dall'art. 337 ter Cod. Civ.
In ogni caso il riferimento anagrafico, scolastico, di residenza e di competenza di medico di base per i figli continuerà ad essere il domicilio della madre, sito in viale Lombardia 25 Limbiate (MB)
4. Il diritto di visita sarà così regolato:
prima settimana del mese: lunedì dal dopo scuola con pernotto presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo;
martedì, mercoledì e giovedì con pernotto presso la madre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultima il giorno dopo;
venerdì dal dopo scuola, sabato e domenica con pernotti presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo.
Seconda settimana del mese: lunedì da dopo scuola e martedì con pernotto presso la madre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultima il giorno dopo;
mercoledì e giovedì con pernotto, presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo;
venerdì, sabato e domenica con pernotti presso la madre con accompagnamento da parte di quest'ultima a scuola il giorno dopo.
Si ripete poi dalla prima settimana.
5. I figli trascorreranno, previo accordo tra genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi la metà delle vacanze natalizie, pasquali, festività civili/religiose e ponti con un genitore e la seconda metà con l'altro e comunque trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore (dalle ore 18.00)
compreso il pernotto e il ri-accompagnamento e il 25 dicembre presso l'altro genitore (alle ore 10.00) e il Natale con l'altro (dalle ore 10.00 alle ore 19.30); SA SI (dalle ore 18.00) compreso il pernotto e il riaccompagnamento il giorno dopo (alle ore 10.00) con un genitore, e il Capodanno con l'altro (dalle ore 10.00 alle ore 19.30).
pagina 2 di 5 Durante le vacanze estive il mese di agosto verrà diviso in parti eque, e i figli trascorreranno il primo periodo
(comprensivo di ferragosto) con un genitore e il secondo con l'altro, alternando di anno in anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi l'indirizzo e recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
I ponti scolastici o le festività scolastiche di un giorno saranno accorpati, se compresi e contigui al fine settimana,
altrimenti rimarranno alternati di anno in anno.
Alternati saranno i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; la festa di carnevale verrà accorpata al fine settimana di competenza e sarà alternata tra i genitori di anno in anno, così anche la festa di OgnisSAti.
Durante il giorno di compleanno dei figli, il genitore che non li ha con sé potrà recarsi al domicilio dell'altro genitore per gli auguri.
Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le Parti.
6. Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento ordinario dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
I ricorrenti si impegnano altresì a corrispondere a favore dei figli nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie tra loro concordate e reciprocamente autorizzate, fatta salva l'urgenza.
Per spese straordinarie si intendono in particolare quelle mediche (comprensive di spese odontoiatriche, oculistiche,
fisioterapistiche, diagnostiche, strumentali, relative a consulenze psicologiche ed in generale tutte quelle non rimborsabili tramite Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche quali retta, libri, dispense di testo, mensa, ed infine quelle ludiche, artistiche, parascolastiche (intese queste per attività sportive, benessere, corsi di apprendimento tecnico/culturale e viaggi di istruzione)
7. L'assegno unico verrà erogato a favore della madre che lo utilizzerà per le necessità dei figli ritenute più opportune ed incombenti.
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli e si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza e domicilio.
9. Le competenze e le spese del presente procedimento saranno suddivise tra i Ricorrenti equamente in parti uguali
Tanto sopra premesso, i Ricorrenti chiedono di voler dichiarare la separazione consensuale dei coniugi IGg.ri Pt_1
e così come alle condizioni tutte esposte in narrativa e, conseguentemente, Voglia
[...] Parte_2
provvedere alla omologazione del relativo verbale d'udienza, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paderno
Dugnano (MI) di procedere alle relative annotazioni”.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 17.2.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 3.8.2006 in Paderno Dugnano;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 21.2.2007), (in data 12.2.2008), Persona_1 Per_2
(in data 16.7.2009) e (in data 4.10.2014), tutti ancora minorenni;
Per_3 Persona_4
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. , nata a [...] il [...], sposati con rito civile in Parte_2 C.F._2
Paderno Dugnano in data 3.8.2006 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte 1, numero 38), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
pagina 4 di 5 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Paderno Dugnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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