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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1473/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AR SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5410/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12266/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002130491058140414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 705/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimmento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12266/2025, depositata 8-7-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo (rectius: iscrizione di fermo amministrativo) indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione n. 20240002130491058140414 di
€ 1.032,20 relativa a tasse auto 2016, eccependo la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico era ormai decorso il termine di legge.
Il giudicante aveva rigettato il ricorso rilevando che la parte resistente Regione Campania aveva documentato la notifica dei prodromici avviso di accertamento (in data 23-11-2019) e ingiunzione di pagamento (in data
11-7-2022), per cui alla data della notifica dell'atto impugnato (15-1-2025) la prescrizione triennale non era maturata. Aveva condannato il ricorrente al pagamento dele spese del giudizio, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 lamentando la omessa prova della rituale notifica degli atti prodromici, la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma digitale e la carenza di legittimazione delle società private ad atti esecutivi in assenza di delega e validazione da parte dell'ADER.
Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari dl doppio grado di giudizio.
Si erano costituiti con separati atti la Regione Campania e Municipia s.p.a. che aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente le notifiche degli atti prodromici, così formulato “La sentenza gravata ha ritenuto validamente interruttive le notifiche di atti di accertamento e ingiunzione, ma senza prova autentica della notifica. In mancanza di attestazioni documentali valide, non si può ritenere interrotta la prescrizione …”, è francamente incomprensibile, la notifica potendo essere provata con la produzione delle copie delle relate, la cui corrispondenza all'originale non risulta formalmente e utilmente contestata.
Tra l'altro, al Ricorrente_1 prima dell'atto impugnato, in data 27-10-2023 era stato notificato preavviso di fermo amministrativo che non era stato oggetto di alcuna contestazione.
B) Il motivo concernente la presunta irregolarità della prodromica ingiunzione di pagamento è inammissibile dovendo essere contestata con l'impugnazione di quell'atto, ritualmente notificato.
C) Il motivo concernente la legittimazione di Municipia s.p.a. è inammissibile non essendo stato formulato nel ricorso introduttivo.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 400,00, oltre accessori, a favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AR SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5410/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12266/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002130491058140414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 705/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimmento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12266/2025, depositata 8-7-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo (rectius: iscrizione di fermo amministrativo) indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione n. 20240002130491058140414 di
€ 1.032,20 relativa a tasse auto 2016, eccependo la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico era ormai decorso il termine di legge.
Il giudicante aveva rigettato il ricorso rilevando che la parte resistente Regione Campania aveva documentato la notifica dei prodromici avviso di accertamento (in data 23-11-2019) e ingiunzione di pagamento (in data
11-7-2022), per cui alla data della notifica dell'atto impugnato (15-1-2025) la prescrizione triennale non era maturata. Aveva condannato il ricorrente al pagamento dele spese del giudizio, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 lamentando la omessa prova della rituale notifica degli atti prodromici, la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma digitale e la carenza di legittimazione delle società private ad atti esecutivi in assenza di delega e validazione da parte dell'ADER.
Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari dl doppio grado di giudizio.
Si erano costituiti con separati atti la Regione Campania e Municipia s.p.a. che aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente le notifiche degli atti prodromici, così formulato “La sentenza gravata ha ritenuto validamente interruttive le notifiche di atti di accertamento e ingiunzione, ma senza prova autentica della notifica. In mancanza di attestazioni documentali valide, non si può ritenere interrotta la prescrizione …”, è francamente incomprensibile, la notifica potendo essere provata con la produzione delle copie delle relate, la cui corrispondenza all'originale non risulta formalmente e utilmente contestata.
Tra l'altro, al Ricorrente_1 prima dell'atto impugnato, in data 27-10-2023 era stato notificato preavviso di fermo amministrativo che non era stato oggetto di alcuna contestazione.
B) Il motivo concernente la presunta irregolarità della prodromica ingiunzione di pagamento è inammissibile dovendo essere contestata con l'impugnazione di quell'atto, ritualmente notificato.
C) Il motivo concernente la legittimazione di Municipia s.p.a. è inammissibile non essendo stato formulato nel ricorso introduttivo.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 400,00, oltre accessori, a favore di ciascuna parte costituita.