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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1684/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Presso Aequa Spa Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 652 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 2018 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 770/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento n. 652 per IMU e avviso di accertamento TASI entrambi per l'anno 2018 notificati dal Comune di Roma Capitale in data 13/4/2023.
Con tali avvisi l'Ente accerta il versamento delle imposte in misura inferiore a quanto dovuto pari ad
€ 12.192,86 per IMU ed € 1.217,35 per TASI oltre sanzioni ed interessi relativamente agli immobili di proprietà della Congregazione siti in Indirizzo_1 p. 3 S1 e Indirizzo_2 non riconoscendo l'esenzione dalle imposte invocata dalla ricorrente di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) Dlgs 504/92 con dichiarazione IMU/TASI presentata in via telematica il 26/6/2014.
Il ricorrente si oppone;
eccepisce l'illegittimità degli atti. Ritiene debba applicarsi l'esenzione dal versamento delle imposte in quanto gli immobili sono destinati ad abitazione dei religiosi appartenenti alla Congregazione come da dichiarazione del legale rappresentante.
Le sanzioni applicate sono illegittime.
Il Comune di Roma ritiene che l'Ente religioso non abbia provato lo svolgimento delle attività svolte negli immobili;
la dichiarazione del legale rappresentante non può rappresentare prova;
deve essere dichiarata inammissibile;
per di più è stata redatta in data 18/5/2023 per certificare una situazione del 2018.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 10474/2024 rigetta il ricorso.
Ritiene non provato sia lo svolgimento in tali immobili di attività religiose o di culto sia che il personale religioso abbia stabilito in tali immobili la residenza.
Avverso tale sentenza la Ricorrente_1 Ricorrente_1 propone appello.
Eccepisce:
- Insufficiente motivazione circa l'omesso riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett.
i) del Dlgs 504/92. Precisa che per quanto concerne la prova dell'abitazione da parte dei religiosi la dichiarazione del legale rappresentante assurge a prova testimoniale come previsto dall'art. 4 comma 1 lett.
e) Legge 130/2022 e come tale costituisce prova. Contesta le conclusioni del Comune che afferma che la residenza dei religiosi on è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto dell'esenzione; l'Istituto dovrebbe dimostrare il collegamento tra l'abitazione e le attività di religione e di culto. Ritiene che la circostanza che gli alloggi costituiscano l'abitazione dei religiosi Banca_1 di per sé il requisito previsto dalla norma agevolativa, Ne consegue che l'immobile è utilizzato per una finalità strettamente istituzionale della Congregazione e quindi considerata come tale idonea a giustificare l'esenzione dal pagamento delle imposte. Cita sentenza della Cassazione n. 7980/2022;
- Erronea applicazione dell'art. 14 comma 3 del Dlgs 504/92. Si oppone all'applicazione della sanzione del 50% per infedele dichiarazione. La Congregazione ha correttamente dichiarato le proprie proprietà.
Chiede l'accoglimento dell'appello. L'appellato Comune di Roma controdeduce. Ritiene che non sia sufficiente che l'attività svolta rientri astrattamente tra quelle elencate dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs %04/92, ma occorre fare riferimento alle specifiche modalità di esercizio delle atttività che consistono di scludere la natura commerciale.
E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi.
L'Ente religioso non ha fornito alcuna prova sullo svolgimento negli immobili di attività religiose o di culto.
Elenca copiosa giurisprudenza favorevole al Comune.
La dichiarazione prodotta dal ricorrente proviene dallo stesso interessato e non è suscettibile, in quanto tale, da costituire prova.
Non è stato quindi dimostrato che gli immobili venissero utilizzati per fini religiosi o di culto.
Sulle sanzioni il Comune conferma l'applicazione delle stesse per infedele dichiarazione nella misura del
50% dell'importo non versato.
Il contribuente ha presentato la dichiarazione fornendo dati non corrispondenti a quelli rali ed effettivi dichiarando esenti immobili che tali non possono essere considerati.
Chiede il rigetto dell'appello; la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare è opportuno precisare che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione recentemente confermato con l'ordinanza n.18592/2019
L'esenzione dall'IMU è fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: ovvero gli immobili devono essere utilizzati direttamente da soggetti che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (requisito soggettivo) ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
(requisito oggettivo).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17679/ 2024 ha affermato che “... l'esenzione può spettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità o congregazione religiosa;
invero, questa
Corte già in passato ha statuito che l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n.
222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui al citato art. 16, lett. a, ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n. 26654; Cass.,
Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19180; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7980). […] “.
Aggiunge, ancora il Giudice di legittimità che “....sul piano dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), … il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove grava sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale”.
Ed ancora alle disposizioni sopra citate va ad aggiungersi l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, dell'articolo 1 della legge 160/2019 infavore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e19 della Costituzione e le loro pertinenze.
La Corte precisa che sono pertinenza degli edifici destinati al culto, oltre all'oratorio,anche i locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri ed alle iniziative parrocchiali di carattere noncommerciale, nonché le abitazioni per il clero addetto alla chiesa (cioè: alla parrocchia), quelle dei sacrestani assunticon l'apposito contratto e le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all'interno della pastoraleparrocchiale.
Ebbene, nel caso de quo, ricorrono entrambe le condizioni atte a giustificare l'esenzione
IMU. L'immobile oggetto di tassazione è utilizzato, per quanto affermato e non contestato dal Comune resistente, direttamente dalla Confraternita sia come alloggio delle religiose che come sede nella quale svolge, senza fine di lucro, la sua attività di perseguimento di fini religiosi e di culto, nonché di attività educative, di beneficenza e assistenziali. A fronte di ciò il Comune di Roma non ha provato lo svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile oggetto di tassazione.
Peraltro ancora la circostanza che gli immobili siano destinati ad abitazione del personale religioso deve comunque ritenersi pienamente comprovata anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c.in quanto il Comune di Roma sostanzialmente non la contesta in quanto afferma a pag 6 delle controdeduzioni “Orbene, nella fattispecie in esame, seppure gli immobili in oggetto possano risultare effettivamente adibiti a dimora di alcuni membri della comunità religiosa, controparte non può esimersi dal provare puntualmente la natura delle attività svolte negli immobili accertati,……”
L'Appello pertanto, va accolto e, per l'effetto l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune di Catania e liquidate in complessivi €. 1.983,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Liquida le spese in € 1.983,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
IL Relatore La Presidente Dr Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1684/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Presso Aequa Spa Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 652 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 2018 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 770/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento n. 652 per IMU e avviso di accertamento TASI entrambi per l'anno 2018 notificati dal Comune di Roma Capitale in data 13/4/2023.
Con tali avvisi l'Ente accerta il versamento delle imposte in misura inferiore a quanto dovuto pari ad
€ 12.192,86 per IMU ed € 1.217,35 per TASI oltre sanzioni ed interessi relativamente agli immobili di proprietà della Congregazione siti in Indirizzo_1 p. 3 S1 e Indirizzo_2 non riconoscendo l'esenzione dalle imposte invocata dalla ricorrente di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) Dlgs 504/92 con dichiarazione IMU/TASI presentata in via telematica il 26/6/2014.
Il ricorrente si oppone;
eccepisce l'illegittimità degli atti. Ritiene debba applicarsi l'esenzione dal versamento delle imposte in quanto gli immobili sono destinati ad abitazione dei religiosi appartenenti alla Congregazione come da dichiarazione del legale rappresentante.
Le sanzioni applicate sono illegittime.
Il Comune di Roma ritiene che l'Ente religioso non abbia provato lo svolgimento delle attività svolte negli immobili;
la dichiarazione del legale rappresentante non può rappresentare prova;
deve essere dichiarata inammissibile;
per di più è stata redatta in data 18/5/2023 per certificare una situazione del 2018.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 10474/2024 rigetta il ricorso.
Ritiene non provato sia lo svolgimento in tali immobili di attività religiose o di culto sia che il personale religioso abbia stabilito in tali immobili la residenza.
Avverso tale sentenza la Ricorrente_1 Ricorrente_1 propone appello.
Eccepisce:
- Insufficiente motivazione circa l'omesso riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett.
i) del Dlgs 504/92. Precisa che per quanto concerne la prova dell'abitazione da parte dei religiosi la dichiarazione del legale rappresentante assurge a prova testimoniale come previsto dall'art. 4 comma 1 lett.
e) Legge 130/2022 e come tale costituisce prova. Contesta le conclusioni del Comune che afferma che la residenza dei religiosi on è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto dell'esenzione; l'Istituto dovrebbe dimostrare il collegamento tra l'abitazione e le attività di religione e di culto. Ritiene che la circostanza che gli alloggi costituiscano l'abitazione dei religiosi Banca_1 di per sé il requisito previsto dalla norma agevolativa, Ne consegue che l'immobile è utilizzato per una finalità strettamente istituzionale della Congregazione e quindi considerata come tale idonea a giustificare l'esenzione dal pagamento delle imposte. Cita sentenza della Cassazione n. 7980/2022;
- Erronea applicazione dell'art. 14 comma 3 del Dlgs 504/92. Si oppone all'applicazione della sanzione del 50% per infedele dichiarazione. La Congregazione ha correttamente dichiarato le proprie proprietà.
Chiede l'accoglimento dell'appello. L'appellato Comune di Roma controdeduce. Ritiene che non sia sufficiente che l'attività svolta rientri astrattamente tra quelle elencate dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs %04/92, ma occorre fare riferimento alle specifiche modalità di esercizio delle atttività che consistono di scludere la natura commerciale.
E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi.
L'Ente religioso non ha fornito alcuna prova sullo svolgimento negli immobili di attività religiose o di culto.
Elenca copiosa giurisprudenza favorevole al Comune.
La dichiarazione prodotta dal ricorrente proviene dallo stesso interessato e non è suscettibile, in quanto tale, da costituire prova.
Non è stato quindi dimostrato che gli immobili venissero utilizzati per fini religiosi o di culto.
Sulle sanzioni il Comune conferma l'applicazione delle stesse per infedele dichiarazione nella misura del
50% dell'importo non versato.
Il contribuente ha presentato la dichiarazione fornendo dati non corrispondenti a quelli rali ed effettivi dichiarando esenti immobili che tali non possono essere considerati.
Chiede il rigetto dell'appello; la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare è opportuno precisare che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione recentemente confermato con l'ordinanza n.18592/2019
L'esenzione dall'IMU è fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: ovvero gli immobili devono essere utilizzati direttamente da soggetti che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (requisito soggettivo) ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
(requisito oggettivo).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17679/ 2024 ha affermato che “... l'esenzione può spettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità o congregazione religiosa;
invero, questa
Corte già in passato ha statuito che l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n.
222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui al citato art. 16, lett. a, ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n. 26654; Cass.,
Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19180; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7980). […] “.
Aggiunge, ancora il Giudice di legittimità che “....sul piano dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), … il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove grava sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale”.
Ed ancora alle disposizioni sopra citate va ad aggiungersi l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, dell'articolo 1 della legge 160/2019 infavore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e19 della Costituzione e le loro pertinenze.
La Corte precisa che sono pertinenza degli edifici destinati al culto, oltre all'oratorio,anche i locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri ed alle iniziative parrocchiali di carattere noncommerciale, nonché le abitazioni per il clero addetto alla chiesa (cioè: alla parrocchia), quelle dei sacrestani assunticon l'apposito contratto e le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all'interno della pastoraleparrocchiale.
Ebbene, nel caso de quo, ricorrono entrambe le condizioni atte a giustificare l'esenzione
IMU. L'immobile oggetto di tassazione è utilizzato, per quanto affermato e non contestato dal Comune resistente, direttamente dalla Confraternita sia come alloggio delle religiose che come sede nella quale svolge, senza fine di lucro, la sua attività di perseguimento di fini religiosi e di culto, nonché di attività educative, di beneficenza e assistenziali. A fronte di ciò il Comune di Roma non ha provato lo svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile oggetto di tassazione.
Peraltro ancora la circostanza che gli immobili siano destinati ad abitazione del personale religioso deve comunque ritenersi pienamente comprovata anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c.in quanto il Comune di Roma sostanzialmente non la contesta in quanto afferma a pag 6 delle controdeduzioni “Orbene, nella fattispecie in esame, seppure gli immobili in oggetto possano risultare effettivamente adibiti a dimora di alcuni membri della comunità religiosa, controparte non può esimersi dal provare puntualmente la natura delle attività svolte negli immobili accertati,……”
L'Appello pertanto, va accolto e, per l'effetto l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune di Catania e liquidate in complessivi €. 1.983,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Liquida le spese in € 1.983,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
IL Relatore La Presidente Dr Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI