Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1097
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo per esenzione IMU

    La Corte ritiene che l'esenzione IMU spetti in presenza di requisiti soggettivi (ente che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e oggettivi (immobili utilizzati direttamente per attività non commerciali quali quelle religiose, di culto, educative, di beneficenza e assistenziali). La Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione spetta anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità religiosa, assimilabile all'abitazione del proprietario e dei suoi familiari, in quanto attività non commerciale diretta alla formazione del clero e dei religiosi o attività ricettiva. L'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale esercizio di attività commerciale. Nel caso di specie, gli immobili sono utilizzati sia come alloggio delle religiose sia come sede di attività senza fine di lucro, e il Comune non ha provato lo svolgimento di attività commerciale. La destinazione ad abitazione del personale religioso è comprovata anche per principio di non contestazione.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo per esenzione TASI

    La Corte ritiene che l'esenzione TASI spetti in presenza di requisiti soggettivi (ente che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e oggettivi (immobili utilizzati direttamente per attività non commerciali quali quelle religiose, di culto, educative, di beneficenza e assistenziali). La Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione spetta anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità religiosa, assimilabile all'abitazione del proprietario e dei suoi familiari, in quanto attività non commerciale diretta alla formazione del clero e dei religiosi o attività ricettiva. L'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale esercizio di attività commerciale. Nel caso di specie, gli immobili sono utilizzati sia come alloggio delle religiose sia come sede di attività senza fine di lucro, e il Comune non ha provato lo svolgimento di attività commerciale. La destinazione ad abitazione del personale religioso è comprovata anche per principio di non contestazione.

  • Accolto
    Illegittimità applicazione sanzioni per infedele dichiarazione

    Poiché la Corte ha accolto l'appello relativo all'esenzione IMU e TASI, viene meno il presupposto per l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1097
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1097
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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