Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18040/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto appello e vertente tra
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giu- Parte_1
sta procura resa a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Giovanni Nicoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Pugliese, n.
30,
-ATTORE-
E
Controparte_1
(Partita IVA P.IVA_1 in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 Via P. Raimondi, n. 19, elettivamente domiciliato per questa causa in CP_1 presso Piazza Municipio n.
1- Palazzo San Giacomo n. 1,
-CONVENUTO CONTUMACE-
Ragioni di Fatto e Diritto Parte_1Con citazione notificata il 5/7/21, interponeva appello avver- so la sentenza n. 3848/21 depositata il 14/4/21, deducendone in sintesi, sotto vari profili, la erroneità procedurale e l'ingiustizia sostanziale per essere stata illogi- camente respinta la domanda oppositoria esercitata in primo grado avverso il verbale di accertamento dell'11/5/17, emesso per violazioni al codice della stra- da. L'istante riteneva in particolare che non avesse tardivamente presentato il ri- corso di primo grado, avendolo anzi tempestivamente iscritto a ruolo a mezzo
PEC in data 1/10/20, come da allegato provvedimento generale dell'8/5/20, adot- tato dal Dirigente di cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace e che consentiva una tale modalità comunicativa degli atti in ragione del fenomeno pandemico
(covid) in quel periodo pienamente in atto. Per tali riassunti motivi (ma v., am- plius, citazione d'appello), l'istante, in totale riforma della gravata pronuncia, chiedeva quindi caducarsi l'impugnata sanzione amministrativa.
Il Controparte_1 all'uopo evocato, rimaneva invece contumace.
Invero, sul piano preliminare, per quanto risulta dalla allegata documentazione, inclusa la acquisita fascicolazione di prime cure, va evidenziata la successione cronologica dei seguenti atti:
-14/4/21 deposito sentenza GdP, il cui incipit è “Con ricorso depositato in data
22/11/20...";
-1/10/20 deposito del ricorso su
iscrizionigdpna@legalmail.it (iscrizioni a ruolo),
secondo la premessa indicazione del Dirigente del giudice di pace dell'8/5/20;
-28/1/21 comparsa di costituzione comunale in primo grado con la sollevata ec- cezione di tardività del ricorso depositato da Parte_1 -personalmente o in via postale- in data 22/11/20, come da stampa estratta dai "Servizi online
Giudice di Pace".
Sicchè, all'evidenza, rispetto alla sentenza (non notificata) depositata il 14/4/21,
l'autorizzato deposito telematico dell'1/10/20 risulta tempestivo mentre il depo- sito personale o cartaceo del 22/11/20 risulta invece tardivo, rimanendo perciò da stabilire quale tra essi sia -in definitiva- processualmente legittimo.
Occorre premettere che la scelta del Dirigente di Cancelleria -di avallare la tra- smissione degli atti introduttivi da remoto, a cagione della grave pandemia in corso- appare comprensibile o persino condivisibile. Cosiccome, nello stesso senso, appare ragionevole la scelta del procuratore ricorrente di seguire il sugge- rimento di cancelleria procedendo ad invio telematico del premesso ricorso in- troduttivo (sul sito prima indicato), proprio a cagione della corrente patologia in- fettiva.
Tuttavia, all'epoca, si affermava che "Nel processo dinanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito telematico degli atti processuali, ivi compreso il ri- corso introduttivo del giudizio, mediante invio tramite posta elettronica certifi- cata o raccomandata online, in quanto, ai sensi dell'art. 16-bis comma 6 del
D.L. n. 179/2012, l'operatività del processo telematico per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali è subordinata all'emanazione di appositi decreti ministeriali che, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, ne sta- biliscano l'applicazione. In assenza di tale normativa tecnica attuativa, è neces- sario che gli atti digitali siano convertiti in copie analogiche cartacee, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore in virtù del potere conferitogli dagli artt. 6 e 9 commi 1-bis e 1-ter della L. n. 53/1994. Tale princi- pio si applica anche alla procura alle liti che, pur potendo essere teoricamente conferita su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83 comma 3 c.p.c., deve comunque essere depositata in formato cartaceo presso il Giudice di Pace, non essendo ancora state definite dal legislatore le modalità tecniche per l'utilizzo della firma digitale a distanza da parte del clien- te. La disciplina delle notifiche telematiche degli atti non può essere estesa an- che al loro deposito telematico, trattandosi di attività processuali distinte e sog- gette a regolamentazioni differenti." (così ad es. Cass. 20575/20 del 29 settem- bre 2020), con l'effetto che, pur nello stesso periodo pandemico,
l'interpretazione di legittimità era comunque nel senso che il deposito in questio- ne potesse appunto avvenire, presso il giudice di pace, di persona o per posta raccomandata ma, in ogni caso, non mediante mezzi telematici/elettronici.
Sicchè, in pratica, una siffatta forma elettronica di trasmissione dell'atto all'Ufficio del GdP rimaneva in sé illegittima, tale per cui il deposito deve qui ri- tenersi tamqum non esset, con l'oggettivo effetto che il successivo annotato de-
posito del 22/11/20 (v. sopra) debba a sua volta ritenersi ineluttabilmente tardivo, come peraltro da sollevata eccezione comunale.
Con la conseguenza, in definitiva, che il ricorso presentato in prime cure risulti intempestivo e, quindi, inammissibile.
Ciò, con le indicate precisazioni motivazionali, induce dunque a respingere il proposto gravame.
Nulla va infine disposto per le spese di secondo grado non essendosi costituito l'evocato ente territoriale.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
[...] con citazione notificata il 5/7/21, così provvede:
a) respinge il formulato appello;
b)nulla per le spese d'appello.
Così deciso in Napoli il 17/5/25.
Il giudice unico AntonioAttanasio